Art. 37 TUDA Esenzioni fiscali
Testo unico documentazione amministrativa – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(L)
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo.
2. L’imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l’atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.