Art. 37 TUDA Esenzioni fiscali

Testo unico documentazione amministrativa – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

(L)

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo.

2. L’imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l’atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.

Testo in vigore dal 7 marzo 2001

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.