Art. 36 TUDA Carta d’identità e documenti elettronici
Testo unico documentazione amministrativa – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(L)
1. Comma abrogato dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
2. Comma abrogato dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
3. Comma abrogato dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
4. Comma abrogato dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
5. Comma abrogato dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
6. Comma abrogato dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
7. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell’interno 8 novembre 2007, recante “regole tecniche della Carta d’identità elettronica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.