Art. 36 TUDA Carta d’identità e documenti elettronici

Testo unico documentazione amministrativa – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

(L)

1. Comma abrogato dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

2. Comma abrogato dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

3. Comma abrogato dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

4. Comma abrogato dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

5. Comma abrogato dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

6. Comma abrogato dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

7. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell’interno 8 novembre 2007, recante “regole tecniche della Carta d’identità elettronica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.

Testo in vigore dal 17 luglio 2020

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.