Art. 32 TUDA Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute

Testo unico documentazione amministrativa – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

(L)

1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.

Testo in vigore dal 7 marzo 2001

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.