Art. 31 TUDA Atti non soggetti a legalizzazione

Testo unico documentazione amministrativa – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

(L)

1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.

Testo in vigore dal 7 marzo 2001

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.