Art. 48 T.U. Consiglio Stato

Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato – R.D. 26 giugno 1924, n. 1054

(Art. 40 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638)

1. Le decisioni pronunziate in sede giurisdizionale possono, agli effetti della legge 31 marzo 1877, n. 3761, essere impegnate con ricorso per cassazione. Tale ricorso tuttavia è proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 1° luglio 1924

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.