Art. 33 T.U. Consiglio Stato

Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato – R.D. 26 giugno 1924, n. 1054

1. (Art. 25 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; Art. 12. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

2. Negli affari che a norma della presente legge, possono formare oggetto di ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, il Governo, avuto il parere della sezione competente, non può richiedere, in via amministrativa, lo esame del Consiglio di Stato in adunanza generale.

3. Comma abrogato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Testo in vigore dal 16 settembre 2010

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.