Art. 97 TUB Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria
Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza, la Banca d’Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri degli organi di sorveglianza, determinandone il relativo compenso a carico della società.(65)
2. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall’art. 81, comma 2.
3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.(2)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (2)
Il D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659, ha disposto (con l’art. 3, comma 1) l’introduzione, prima dell’art. 97, della “Sezione V - LIQUIDAZIONE VOLONTARIA”.
Aggiornamento (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l’art. 3, comma 4) che il comma 1 del presente articolo, come modificato dal suddetto decreto, si applica “anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali non sia stato già autorizzato il deposito della documentazione finale”.