Art. 78 TUB Banche autorizzate in Italia

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. La Banca d’Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l’attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche di Stato terzo, anche per insufficienza di fondi.

Testo in vigore dal 9 gennaio 2026

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.