Art. 69-vicies-semel TUB Rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell’alta dirigenza
Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
1. Al ricorrere dei presupposti indicati all’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), la Banca d’Italia può disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle banche e delle società capogruppo di un gruppo bancario. Si applica il comma 4 dell’articolo 70.(97)(118)
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorrono gli effetti della rimozione. La Banca d’Italia convoca l’assemblea della società di cui al comma 1 con all’ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.
3. Ricorrendo i presupposti richiamati al comma 1, la Banca d’Italia può inoltre ordinare la rimozione di uno o più componenti dell’alta dirigenza della società di cui al comma 1.
4. La Banca d’Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della società.
5. Resta salva la possibilità in ogni momento di disporre l’amministrazione straordinaria della banca o della capogruppo di cui agli articoli 70 e 98.(97)(118)
6. Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell’articolo 53-bis, comma 1, lettera e), e dell’articolo 67-ter, comma 1, lettera e), se sufficiente per porre rimedio alla situazione.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l’art. 1, comma 41, lettera a)) che al comma 1, primo periodo del presente articolo, le parole «delle banche o società capogruppo di un gruppo bancario» sono sostituite dalle seguenti: «delle banche, delle capogruppo italiane di un gruppo bancario o delle società indicate all’articolo 69.2».
Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 41, lettera e)) che al comma 5 del presente articolo, le parole «capogruppo agli articoli 70 e 98» sono sostituite dalle seguenti: «capogruppo italiana o di una della società indicate all’articolo 69.2 in base agli articoli 70 e 98.
Aggiornamento (118)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera pp)) che “all’articolo 69-vicies-semel:
1) al comma 1, le parole: «delle società indicate all’articolo 69.2» sono sostituite dalle seguenti: «delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2»;
2) al comma 5, le parole: «di una della società indicate all’articolo 69.2» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2»;”.