Art. 51 TUB Vigilanza informativa

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Le banche inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d’Italia.

1-bis. Le banche comunicano alla Banca d’Italia:
a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) la risoluzione consensuale del mandato;
d) la revoca dell’incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l’hanno determinata.

1-ter. La Banca d’Italia stabilisce modalità e termini per l’invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.

1-quater. La Banca d’Italia può chiedere informazioni al personale delle banche anche per il tramite di queste ultime.

1-quinquies. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali... e al loro personale.

Testo in vigore dal 30 novembre 2021

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.