Art. 49 TUB Assegni circolari

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. La Banca d’Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari nonché di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La Banca d’Italia... determina la misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d’Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1.

Testo in vigore dal 27 giugno 2015

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.