Art. 147 TUB Altri poteri delle autorità creditizie

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall’art. 32, primo comma, lettere d) ed f), e dall’art. 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.
Nota all’art. 147:
- Il testo completo degli articoli 32 e 35 del R.D.L. n. 375/1936, convertito, con modificazioni dalla legge n. 141/1938 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia) è il seguente:
“Art. 32. - Le aziende di credito soggette alle disposizioni della presente legge dovranno attenersi alle istruzioni che l’ispettorato comunicherà conformemente alle deliberazioni del Comitato dei Ministri, relativamente:
a) alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche delle aziende sottoposte al suo controllo ed ai termini e modalità per la formazione, la pubblicazione e l’invio all’ispettorato delle situazioni periodiche stesse;
b) ai limiti dei tassi attivi e passivi ed alle condizioni delle operazioni di deposito e di conto corrente;
c) alle provvigioni per i diversi servizi bancari;
d) alla proporzione fra le diverse categorie sia di investimenti considerate in rapporto alla liquidità, sia alle diverse branche di attività economiche alle quali si riferiscono gli investimenti;
e) alle percentuali minime degli utili da destinarsi alle riserve, anche in maggior misura di quanto dispongano le leggi vigenti;
f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passività ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all’ammontare determinato dal rapporto stesso;
g) alla rigorosa osservanza dell’obbligo cui debbono sottostare i debitori e i creditori delle aziende di credito di far pervenire alle stesse in iscritto entro un termine stabilito le loro eventuali contestazioni in merito agli estratti di conto o posizioni di conto ad essi inviati con la tassativa conseguenza che, in mancanza di reclamo specificato entro tale termine, il conto si intenderà senz’altro riconosciuto esatto ed approvato;
h) alle cautele per evitare gli aggravamenti di rischio derivanti dal cumulo dei fidi.
Restano in ogni caso salve le disposizioni statutarie e di legge per le casse di risparmio che regolano la materia di cui al presente articolo”.
“Art. 35. - L’ispettorato ha anche facoltà, nei confronti delle aziende sottoposte alla sua vigilanza:
a) di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonché dei consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, per sottoporre all’esame i provvedimenti ritenuti utili alle aziende e di provvedere direttamente a tali convocazioni quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;
b) di ordinare l’esperimento delle procedure esecutive contro i debitori per i quali, a giudizio dell’ispettorato, l’azienda di credito sia incorsa in eccessivi ritardi;
c) di fissare modalità per l’eliminazione, la riduzione o, comunque, la sistemazione di immobilizzi riscontrati nella situazione delle aziende predette.
L’ispettorato ha inoltre facoltà:
a) di disciplinare il rapporto fra il patrimonio sociale e gli investimenti di immobili e titoli azionari;
b) di determinare i limiti massimi dei fidi concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni in caso di constatate eccedenze;
c) di emanare norme relative alle dichiarazioni che i richiedenti i fidi devono rilasciare sulle loro condizioni patrimoniali ed economiche perché i fidi stessi vengano concessi;
d) di esprimere il proprio parere in merito al ricorso che l’azienda intenda presentare al tribunale per la convocazione dei creditori al fine di proporre un concordato preventivo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dall’autorità giudiziaria, se non accompagnato dal suddetto parere o dalla semplice dichiarazione di questo che nulla osta alla presentazione del ricorso”.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1994

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.