Art. 140-bis TUB Esercizio abusivo dell’attività

Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l’attività di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.

2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l’attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.(37)

Testo in vigore dal 19 settembre 2010

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.