Art. 114.4 TUB Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri obblighi di comunicazione
Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
1. Le banche forniscono ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza le informazioni necessarie a questi ultimi per effettuare una valutazione del credito e della probabilità di recuperarne valore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di riservatezza. Le informazioni sono fornite anche quando il potenziale acquirente è una banca.
2. Le banche trasmettono alla Banca d’Italia e, se del caso, all’autorità competente dello Stato ospitante, con periodicità almeno semestrale, informazioni relative ai crediti in sofferenza ceduti. La Banca d’Italia può prevedere una frequenza maggiore.
3. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo in conformità a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea.
4. Le disposizioni indicate al comma 2 si applicano anche agli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106.
5. La Banca d’Italia può estendere l’applicazione del comma 1 anche a soggetti diversi dalle banche, identificando i casi in cui le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e la probabilità di recuperare il relativo valore sono fornite al potenziale acquirente di crediti in sofferenza e disciplinando modalità e contenuti dell’informativa.(112)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (112)
Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, ha disposto (con l’art. 3, comma 7) che “Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d’Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data”.