Art. 105-ter TUB Commissari in temporaneo affiancamento
Testo unico bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
1. Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento, di cui all’articolo 75-bis, può essere esercitato nei confronti della capogruppo italiana, di una delle società italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2 e delle società di un gruppo bancario.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.