Art. 62 T.U. Assegni Familiari
Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797
(Art. 43 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239)
1. Per gli equipaggi arruolati con partecipazione agli utili o al prodotto, la retribuzione è determinata sulla base dei salari convenzionali previsti dall’art. 72 del regolamento per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.