Art. 60 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 42 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239)

1. Coloro che conducono lavori in economia di natura industriale sono considerati datori di lavoro a tutti gli effetti del presente testo unico.
Non sono compresi fra i lavori predetti quelli eseguiti per i bisogni domestici,

Testo in vigore dal 22 settembre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.