Art. 98 TUA Risparmio idrico

Testo unico ambiente – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.

2. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.

Testo in vigore dal 29 aprile 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.