Art. 97 TUA Acque minerali naturali e di sorgenti

Testo unico ambiente – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1. Le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle previsioni del Piano di tutela di cui all’articolo 121.

Testo in vigore dal 29 aprile 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.