Art. 88 TUA Accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi

Testo unico ambiente – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1. Le acque designate ai sensi dell’articolo 87 devono rispondere ai requisiti di qualità di cui alla Tabella 1/C dell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto. In caso contrario, le regioni stabiliscono programmi per ridurne l’inquinamento.

2. Se da un campionamento risulta che uno o più valori dei parametri di cui alla Tabella 1/C dell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto non sono rispettati, le autorità competenti al controllo accertano se l’inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento e le regioni adottano misure appropriate.

Testo in vigore dal 29 aprile 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.