Art. 83 TUA Acque di balneazione

Testo unico ambiente – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1. Le acque destinate alla balneazione devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.

2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai sensi del decreto di cui al comma 1, le regioni comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro l’inizio della stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto e, successivamente, con periodicità annuale prima dell’inizio della stagione balneare, tutte le informazioni relative alle cause della non balneabilità ed alle misure che intendono adottare, secondo le modalità indicate dal decreto di cui all’articolo 75, comma 6.

Testo in vigore dal 26 agosto 2010

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.