Art. 17 TUA Informazione sulla decisione

Testo unico ambiente – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1. La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche... attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:
a) il parere motivato espresso dall’autorità competente;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 18.

Testo in vigore dal 21 agosto 2014

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.