Art. 15 TUA Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione

Testo unico ambiente – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell’articolo 14 e dell’articolo 32, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di quarantacinque giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all’articolo 14.
La tutela avverso il silenzio dell’Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

2. L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma.

Testo in vigore dal 7 novembre 2021

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.