Art. 57 T.U. Accise Privilegi e prescrizione
Testo unico delle accise – D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
1. Comma abrogato dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26.
2. Il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta.
3. Il termine di prescrizione per il recupero dell’imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.
4. La prescrizione del credito d’imposta è interrotta quando viene constatata la violazione e ricomincia a decorrere dal giorno in cui diventa definitivo l’atto che conclude il procedimento penale o amministrativo intrapreso per la violazione accertata.