Art. 56-ter T.U. Accise Disposizioni attuative in materia di accisa sull’energia elettrica

Testo unico delle accise – D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

1. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative degli articoli 52, 53, 53-bis, 54, 55, 56 e 56-bis, anche per quanto concerne la definizione di impresa di autoproduzione ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 52, comma 3, lettera a), la documentazione da presentare all’atto della denuncia di cui all’articolo 53-bis, comma 1, gli elementi relativi al calcolo dell’accisa da indicare nelle bollette di pagamento emesse, le modalità e le condizioni di applicazione dell’accisa nei casi di impiego promiscuo dell’energia elettrica nonché gli adempimenti da prevedere a carico dei soggetti obbligati in caso di cessazione dell’attività di vendita o di acquisto per uso proprio e il conseguente svincolo della cauzione prestata.(129)

Testo in vigore dal 5 aprile 2025

Note di aggiornamento

Aggiornamento (129)

Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l’art. 8, comma 1) che “Le disposizioni di cui all’articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026”.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.