Art. 340 T.U. Accertamento Sospensione dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuenti
Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141
(articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)
1. I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.