Art. 338 T.U. Accertamento Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti
Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141
(articolo 10 decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)
1. Salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è sospeso l’invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate:
a) comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 243 e 276;
b) comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 245;
c) comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 244.
d) inviti all’adempimento di cui agli articoli da 112 a 114.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 339 e articolo 340.