Art. 235 T.U. Accertamento Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale

Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141

(articolo 12 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma degli articoli da 231 a 234, un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione che è anche un’istituzione finanziaria può avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale espletate ai sensi dell’Allegato A, sezioni III e V, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi di un’autocertificazione già ottenuta per altre finalità fiscali, a condizione che tale autocertificazione soddisfi i requisiti di cui all’articolo 234.

2. Un prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione può avvalersi di terzi per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 231 a 234. Il prestatore di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione resta responsabile del corretto adempimento di tali obblighi.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.