Art. 231 T.U. Accertamento Obblighi di adeguata verifica
Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141
(articolo 8 decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione di cui all’articolo 230 applicano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 232 a 235.
2. Un utente di cripto-attività è considerato un utente oggetto di comunicazione a decorrere dalla data in cui è identificato come tale secondo le citate procedure di adeguata verifica in materia fiscale.