Art. 2 T.U. Accertamento Iscrizione all’anagrafe tributaria e cancellazioni

Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141

(articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

1. Sono iscritte all’anagrafe tributaria, secondo un sistema di codificazione stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le persone fisiche, le persone giuridiche e le società, associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, alle quali si riferiscono i dati e le notizie raccolti ai sensi dell’articolo 1, o che abbiano richiesto l’attribuzione del numero di codice fiscale a norma dell’articolo 3.

2. Le modalità per la cancellazione dall’anagrafe tributaria dei soggetti estinti sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.