Art. 1 T.U. Accertamento Compiti dell’anagrafe tributaria

Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141

(articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

1. L’anagrafe tributaria raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli Uffici dell’amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari.

2. I dati e le notizie raccolti sono comunicati agli organi preposti agli accertamenti ed ai controlli relativi all’applicazione dei tributi e, in particolare, ai fini della valutazione della complessiva capacità contributiva e degli adempimenti conseguenziali di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento, all’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione il soggetto ha il domicilio fiscale.

3. Sulla base dei dati in suo possesso l’anagrafe tributaria provvede alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.