Art. 195 T.U. Accertamento Acquisizione e utilizzazione delle informazioni tra istituzioni finanziarie del medesimo gruppo nonché tra terzi fornitori di servizi e istituzioni finanziarie

Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141

(articolo 6 legge 18 giugno 2015, n. 95)

1. Le istituzioni finanziarie indicate all’articolo 193, comma 1, possono mettere a disposizione di terzi fornitori di servizi ovvero di altre istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo gruppo la documentazione e le informazioni acquisite con riferimento ai titolari dei conti finanziari, necessarie ai fini dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 193 e 194.

2. I terzi fornitori di servizi che mantengono la documentazione e le informazioni necessarie ai fini dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli articoli 193 e 194 da parte delle istituzioni finanziarie di cui all’articolo 193, comma 1, possono mettere a disposizione delle suddette istituzioni finanziarie la documentazione e le informazioni necessarie per adempiere ai predetti obblighi.

3. Con i decreti ministeriali di cui all’articolo 193, comma 2, sono stabiliti le modalità e i termini per l’attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.