Art. 193 T.U. Accertamento Obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate

Testo unico adempimenti e accertamento – D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141

(articolo 4 legge 18 giugno 2015, n. 95)

1. Le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione delle stesse istituzioni finanziarie situata all’estero, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie non residenti comunicano all’Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti di cui all’articolo 194, comma 10.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, emanati in attuazione degli accordi e delle intese tecniche di cui all’articolo 192, sono stabilite le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo all’Agenzia delle entrate.

Testo in vigore dal 7 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.