(omissis)

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con denuncia di inizio attività, presentata in data 16/04/2004, il sig. Mauro Cirignaco, titolare di un esercizio commerciale bar-pizzeria, comunicava al Comune di Nardò la propria intenzione di procedere alla installazione di un gazebo con sistemazione di tavolini su suolo pubblico.
L’iniziativa veniva però negativamente valutata dal dirigente dell’U.T.C (15/7/04) il quale, con successivo provvedimento (12/10/04), ordinava la rimozione delle opere abusivamente realizzate.
Avverso tali determinazioni insorge con il ricorso in esame il Cirignaco e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
– violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 del D.P.R n. 380/01, dell’art. 4 del D.L 5/10/93 n. 398 e dell’art. 19 L n. 241/90;
– violazione dei principi in materia di autotutela della P.A; violazione del principio dell’affidamento;
– eccesso di potere per difetto di motivazione; violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90; violazione del principio dell’affidamento;
– eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità e illogicità della azione amministrativa;
– eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del codice stradale; violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del Reg. di P.U; carenza istruttoria;
– violazione e falsa applicazione dell’art. 21 cod. str.;
– eccesso di potere per difetto di motivazione; violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90; violazione del principio dell’affidamento nell’esercizio del potere sanzionatorio in materia edilizia;
– eccesso di potere per erroneità nei presupposti di fatto e di diritto; travisamento dei fatti, carenza istruttoria;
– violazione del giusto provvedimento e falsa applicazione nell’esercizio del potere sanzionatorio ex artt. 7,8 e 10 L. n. 241/90;
Non si è costituito in giudizio il Comune di Nardò e all’udienza pubblica del 26/05/05, sulle conclusioni del difensore del ricorrente, la causa è stata ritenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Appartiene ad una giurisprudenza oramai consolidata il principio secondo cui il diniego di concessione edilizia deve essere motivato con puntuale e completa esposizione delle specifiche ragioni che impediscono il rilascio del titolo.
Ciò risponde essenzialmente “all’esigenza che l’interessato sia posto in grado di tutelare le proprie ragioni impugnando efficacemente il provvedimento davanti agli organi di giustizia amministrativa o, in alternativa, di modificare il progetto per renderlo conforme alla normativa urbanistica” ( Cons. St. V Sez. 30/03/1994 n° 198; C.G.A. 3/02/2000 n° 22; Cons. St. Par. 23/10/1996 n° 1175/95; T.A.R. Campania- Napoli IV Sez. 27/02/2003 n° 877; T.A.R.- Veneto II Sez. 31/03/2003 n° 2166).
Orbene, nel caso di specie tale obbligo motivazionale non risulta sia stato correttamente assolto dal Comune di Nardò.
Infatti, alla denuncia del ricorrente, volta ad ottenere il permesso per l’installazione di un gazebo in legno e la sistemazione di tavolini antistanti il bar-pizzeria, il responsabile dell’U.T.C. ha inteso opporre il proprio diniego unicamente richiamando il parere espresso dalla Polizia Municipale secondo cui “le strutture già installate sulla carreggiata nella parte antistante il bar-pizzeria violano l’art. 20, comma 1, e l’art. 21 del Codice della Strada e l’art. 6, comma 6, del Regolamento di Polizia Urbana”.
Esaurendosi in ciò il corredo motivo appare evidente l’impos- sibilità di ricostruire l’iter logico seguito dalla Amministrazione per giungere alla reiezione della domanda.
Il provvedimento impugnato, infatti, risulta privo di ogni e qualsiasi indicazione in ordine agli elementi di fatto, negativamente valutati dal Comune; mentre il ricorrente, destinatario di analoghi provvedimenti autorizzatori emessi negli anni precedenti, puntualmente osserva come gli interventi richiesti ricadano in uno slargo di dimensioni tali da non arrecare intralcio alla circolazione (17 mt. di carreggiata).
D’altro canto, come gia rilevato da questo Tribunale in sede cautelare (ord. n.1354/04), l’ordine di rimozione impugnato investe indiscriminatamente, tanto l’installazione del gazebo quanto la sistemazione di tavolini sul suolo pubblico (quest’ultima autorizzata nell’anno 2003 a condizione che fossero rispettate le norme del nuovo Cod. Str.).
Pertanto il provvedimento impugnato, limitandosi a contenere un generico riferimento a norme di cui si assume in modo apodittico la violazione, non può che riconoscersi viziato sotto il profilo motivazionale; e conseguentemente, assorbito ogni ulteriore profilo di illegittimità dedotto, il ricorso in esame deve riconoscersi meritevole di accoglimento, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A.
Ricorrono valide ragioni per ritenere compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, III Sezione – Lecce
Accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 26/05/2005.