TAR Lazio Roma, sez. IV, 6 febbraio 2024, n. 2255
Fatto
La societĂ RAI â Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha adito questo Tribunale per ottenere la dichiarazione di nullitĂ , lâannullamento o la disapplicazione della delibera n. 125/23/CSP, adottata dallâAGCOM in data 15.6.2023, avente ad oggetto âordinanza ingiunzione nei confronti di RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 43, comma 1, lett. a), d.lgs. 208/21, 48, comma 3, lett. d) del d.lgs. n. 208/21 e 13, comma 3, D.M. 581/93â; di tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti e consequenziali, ivi compresi, ove occorra: lâatto, adottato il 22.3.2023 dal Direttore della Direzione Servizi di Media dellâAutoritĂ , avente ad oggetto la âcontestazione alla RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. (fornitore di servizi di media audiovisivo in ambito nazionale âRai Unoâ) per la presunta violazione della disposizione normativa contenuta negli artt. 43, comma 1, lett. a), 48, comma 3, lett. d), del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e art. 13 del Decreto Ministeriale n. 581 del 9 dicembre 1993â; la delibera AGCOM n. 162/07/CSP dellâ8.11.2007; i verbali delle riunioni del Consiglio dellâAutoritĂ tenutesi, rispettivamente, il 22.2.2023 ed il 16.3.2023, nonchĂŠ i verbali delle sedute della Commissione Servizi, tenutesi tra il 7.2.2023 ed il 22.6.2023.
La ricorrente ha chiesto, in ogni caso, la revoca della sanzione pecuniaria di ⏠175.143,00 irrogata con delibera n. 125/23/CSP o, in subordine, la riduzione della predetta sanzione, con conseguente condanna dellâAutoritĂ alla restituzione delle somme pagate dalla Rai, maggiorate della svalutazione e degli interessi legali dal giorno del pagamento sino allâeffettiva restituzione.
In sintesi è accaduto: che nellâambito dellâattivitĂ di vigilanza svolta dallâAGCOM mediante il monitoraggio della programmazione televisiva è stata inoltrata alla Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., in data 24.2.2023, unâapposita richiesta di documenti e di informazioni (su âaccordi di committenza intercorsi tra la societĂ Meta Platform Inc. titolare del social network Instagram, le societĂ Costa Crociere S.p.A., Eni gas e luce S.p.A., Dyson S.r.l. Suzuki Italia S.p.A., PoltronesofĂ S.p.A. e Assicurazioni generali S.p.A. - produttrici e fornitrici dei beni e dei servizi a marchio Costa Crociere, Plenitude, Dyson, PoltronesofĂ , Suzuki e Assicurazioni generali - e codesta concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, anche tramite la propria concessionaria di pubblicitĂ Rai PubblicitĂ S.p.a.â; su âaccordi contrattuali di qualsiasi natura tra la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e la sig.ra Chiara Ferragni e il sig. Amedeo Sebastiani, in arte âAmadeusâ, che contemplino la partecipazione di questi ultimiâ al 73° Festival di Sanremo); che in esito allâesame di tali documenti è stata âaccertata, contestata e notificata, in data 22 marzo 2023, la presunta violazione delle disposizioni normative, di cui agli artt. 43, comma 1, lett. a), d.lgs. 208/21, 48, comma 3, lett. d), d.lgs. 208/21 e 13, comma 3, d.m. 581/93 da parte della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito nazionale âRAI UNOâ, dal giorno 7 al giorno 11 febbraio 2023, nel corso della messa in onda dei programmi televisivi denominati â73Ë Festival della Canzone Italiana di Sanremoâ e âSanremo Startââ; che, in particolare, è stato contestato che nel corso del 73° Festival âi telespettatori non sono stati chiaramente informati dellâinserimento di prodotti tramite lâapposita identificazione alla ripresa del programma televisivo stesso dopo lâinterruzione pubblicitaria, ai sensi dellâart. 48, comma 3, lett. d) d.lgs. 208/2021â, e ciò in 10 episodi specificamente indicati; e che è stata contestata la violazione dellâart. 43, comma 1, lett. a) del d.lgs. 208/2021 e dellâart. 13, comma 3 del DM 581/1993sul presupposto che nel corso della trasmissione della puntata dei giorni 7, 8 e 9 febbraio 2023 del 73° Festival e del programma âSanremo Startâ, âle reiterate, insistite citazioni verbali e apparizioni visive del servizio e dello specifico profilo Instagram associato a un personaggio reale, conduttore del programma televisivo, hanno integrato la messa in onda di una vera e propria comunicazione commerciale audiovisiva occulta a favore del predetto social networkâ; che in relazione alle predette contestazioni ed al procedimento aperto da AGCOM, la societĂ Rai S.p.A. ha presentato proprie deduzioni tematicamente diversificate sia riguardo alla prima violazione (sostenendosi, in particolare, che âtutti e 10 gli eventi sono stati trasmessi nel corso del programma, non in continuitĂ con altre forme di comunicazione commerciale o break pubblicitariâ: i primi 5 sarebbero da correlare ad iniziative di comunicazione istituzionale realizzate in collaborazione con lâAgenzia Regionale per la promozione turistica âIn Liguriaâ nellâambito di una convezione stipulata ai sensi della legge 150/2000 e non soggette ai limiti imposti in materia di pubblicitĂ , sponsorizzazioni e offerte al pubblico, mentre gli altri 5 sarebbero da correlare alla diffusione delle telepromozioni della societĂ EniPlenitude, giĂ soggette ad un regime di evidenza grafica), sia riguardo alla seconda violazione (sostenendosi, in questo caso, che non sarebbe intervenuta âalcuna intesa con il cliente con denominazione societĂ Meta Platform Inc. titolare del social network Instagramâ e che la condotta ritenuta passibile di sanzione quale pubblicitĂ occulta sarebbe in realtĂ âriconducibile esclusivamente a scelte di natura artistica ed editoriale - come tali incomprimibili e insindacabili - finalizzate al raggiungimento, come effettivamente è avvenuto, di un target di pubblico giovanile fino a quel momento estraneo al Festivalâ); che tali deduzioni non sono state ritenute idonee ad evitare lâirrogazione della sanzione di âŹ. 175.143,00.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) Incompetenza dellâAGCOM; violazione degli artt. 18 - 22 e 27 e seguenti del d.lgs. 206/2005; dellâart. 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto dâistruttoria e di motivazione, illogicitĂ e contraddittorietĂ .
La ricorrente ha, in prima battuta, contestato che lâAGCOM avrebbe âsanzionato lâasserita violazione di disposizioni relative a condotte rientranti a pieno titolo nellâambito delle c.d. pratiche commerciali scorrette (âPCSâ), la cui repressione è tuttavia di competenza dellâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato (âAGCMâ)â, essendosi trattato, a tutto concedere, di pratiche commerciali scorrette (cfr. pag. 5).
2°) In subordine, violazione dellâAllegato A alla delibera AGCOM n. 410/14/CONS e s.m.i. e dei principi della separazione tra funzioni inquirenti e giudicanti, nonchĂŠ violazione dellâart. 1, comma 6, lett. b) della legge 249/1997 e dellâart. 34 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dellâAGCOM, approvato con delibera 223/12/CONS e s.m.i.; incompetenza; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto dâistruttoria e di motivazione, illogicitĂ e contraddittorietĂ .
La ricorrente ha lamentato, sul piano procedurale, che âil Direttore competente era quello della Direzione Servizi Media e lâorgano collegiale avrebbe dovuto essere la Commissione Servizi e Prodotti (âCSPâ), come del resto dimostra il fatto che, ad adottare la delibera sanzionatoria, è stata proprio la CSP e non il Consiglioâ (cfr. pag. 7).
Ha soggiunto che sulla scorta del verbale del Consiglio di AGCOM del 22.3.2023 si evincerebbe che si sarebbe âaperta addirittura una discussione â del tutto illegittima â in merito alla possibilitĂ o meno di riscontrare presunti illeciti nelle condotte della Rai e, di conseguenza, in ordine allâopportunitĂ o meno di notificare un atto di accertamento e di contestazione con contestuale apertura del procedimento sanzionatorioâ (cfr. pag. 8).
3°) In via ulteriormente subordinata, violazione dellâart. 3, lett. oo), pp), qq), tt), vv) e degli artt. 43 e 44 del d.lgs. 208/2021, dellâart. 1 della legge 150/2000, dellâart. 5 dellâAllegato A alla delibera AGCOM n. 538/01/CSP; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto dâistruttoria e di motivazione, illogicitĂ e contraddittorietĂ .
Con specifico richiamo alla violazione dellâart. 43, comma 1, lett. a) del d.lgs. 208/2021 e dellâart. 13, comma 3 del DM 581/1993, relativa ai dieci episodi contestati, la ricorrente ha posto in rilievo che la âdefinizione normativa di ÂŤinterruzione pubblicitariaÂť è insuscettibile di unâinterpretazione (analogica o anche solo estensiva) che conduca ad applicare la nozione a tipologie di comunicazioni commerciali audiovisive diverse dalla ÂŤpubblicitĂ televisivaÂť di cui allâart. 3, lett. pp), del TUSMA o dalle ÂŤtelevenditeÂť di cui alla successiva lett. tt)â (cfr. pag. 12), sottolineandosi che lâattivitĂ promozionale che ha interessato la Regione Liguria, assunta quale manifestazione pubblicitaria sanzionata, non sarebbe ascrivibile nel novero delle fattispecie soggette allâobbligo di evidenza grafica, nĂŠ afferirebbe ad unâattivitĂ economica, trattandosi, piuttosto, di attivitĂ di informazione e di comunicazione istituzionale (cfr. pag. 13).
4°) Sempre in via subordinata, violazione degli artt. 14 e 18 della legge 689/1981 e del diritto di difesa; degli artt. 21 e 41 della Costituzione; degli artt. 3, lett. uu) e vv), 43 del d.lgs. 208/2021; dellâart. 13 del DM 581/1993; dellâart. 3, comma 3, lett. b), del contratto di servizio 2018-2022; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto dâistruttoria e di motivazione, illogicitĂ e contraddittorietĂ .
Con riferimento, invece, alle citazioni verbali e apparizioni visive del profilo Instagram associato al conduttore del Festival, la ricorrente ha censurato le genericitĂ e, in ogni caso, lâirrilevanza delle condotte poste a fondamento delle contestazioni, laddove, allâopposto, uno degli obiettivi della manifestazione sarebbe stata lâesigenza di promuovere in termini generali un aggiornamento tecnologico della manifestazione canora.
Lâassenza di finalitĂ promozionale, inoltre, sarebbe comprovata dalla circostanza che, da parte della RAI, ânon risultino investimenti pubblicitari per promozionare il marchio Instagram per il periodo 2019 â gennaio 2023 sui mezzi di cui al c.d. perimetro FCP- Federazione Concessionarie PubblicitĂ (ossia: TV, radio, stampa, out-of-home, Internet)â (cfr. pag. 19); oltre che dal fatto che âi toni delle frasi contestate, lungi dal riprendere moduli tipici della promozione pubblicitaria, sono invece stati quelli di una kermesse canora di carattere nazional-popolare, tipico del Festival di Sanremo. Toni caratterizzati da velocitĂ , dialoghi serrati, allegri e ricchi di battute, in armonia col momento leggero della trasmissione, che âstrizzano lâocchioâ al linguaggio giovanile, ma non certo finalizzati a veicolare messaggi promozionali in favore di Instagramâ (cfr. pag. 20).
5°) Sempre in via subordinata, violazione degli artt. 14 e 18 della legge 689/1981 e del diritto di difesa; del d.lgs. 205/2006; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto dâistruttoria e di motivazione, illogicitĂ e contraddittorietĂ .
In continuitĂ con il precedente motivo, la ricorrente ha dedotto che âun profilo personale su un social non è un âprodottoâ da vendere ai consumatori, nĂŠ questi ultimi âacquistanoâ alcunchĂŠ dal titolare del profilo, prova ne sia che â comâè notorio â vi è una grande infinitĂ di profili e pagine social di cui sono titolari singoli ed associazioni per nulla impegnati in attivitĂ commerciali. Lo sfruttamento commerciale del profilo di un personaggio famoso è soltanto una delle innumerevoli possibilitĂ a disposizione del titolare del profilo, alla stessa stregua della mera potenzialitĂ di sfruttare la propria notorietĂ per fare da testimonial ad un determinato prodottoâ (cfr. pag. 24).
6°) In via ancor piĂš gradata, violazione dellâart. 3 della legge 689/1981 e della tutela
dellâaffidamento; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto dâistruttoria e di motivazione, illogicitĂ e contraddittorietĂ .
Con tale motivo la ricorrente ha, poi, contestato lâassenza dellâelemento psicologico, e ciò in ragione del fatto che lâavviso âè stato inserito ben 54 volte dopo tutti i veri break pubblicitari, con una media di 11 avvisi a puntata, ragion per cui, da un lato lâomissione dellâavviso in occasione delle Cartoline Regione Liguria, nel descritto contesto, non poteva avere la finalitĂ (e tantomeno lâeffetto) di indurre in confusione i telespettatori e, dallâaltro lato, questi ultimi erano ben consapevoli della presenza di product placement allâinterno del Festivalâ (cfr. pag. 25).
7°) In estremo subordine, violazione degli artt. 8 e 11 della legge 689/1981; della delibera AGCOM n. 265/15/CONS; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto dâistruttoria e di motivazione, illogicitĂ e contraddittorietĂ .
La ricorrente ha, infine, contestato la quantificazione delle sanzioni secondo il âminimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. cinque giornate di programmazione televisiva (n. 5) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioniâ; mentre, per la violazione afferente alla pubblicitĂ occulta in favore di Instagram, la ricorrente ha lamentato che âlâAutoritĂ â pur applicando correttamente il cumulo giuridico â ha fissato la sanzione âbaseâ in ⏠41.316,00 (pari a quattro volte il minimo edittale) maggiorandolo, poi, addirittura del 300%â (cfr. pag. 29), ma in violazione dellâart. 11 della legge 689/1981, dal momento che âper rispettare le proprie Linee guida, lâAutoritĂ avrebbe dovuto esaminare qual era lâesatto importo della perdita rilevabile dal bilancio e specificamente motivare in merito allâirrilevanza di tale perdita al fine di conservare alla sanzione il suo carattere di giusta (nel senso di proporzionata) afflittivitĂ , mentre nella delibera tale motivazione manca del tuttoâ (cfr. pag. 31).
In data 29.9.2023 la ricorrente ha proposto istanza ai sensi dellâart. 116, comma 2 c.p.a., esponendo di aver presentato in data 31.7.2023 unâistanza di accesso difensivo finalizzata ad ottenere lâostensione di atti e documenti relativi al procedimento conclusosi con lâapplicazione dellâordinanza-ingiunzione oggetto del contendere; unâistanza che sarebbe stata accolta parzialmente, nel senso che âlâAutoritĂ non ha inviato alla Rai il verbale della riunione della Commissione per i servizi e prodotti dellâAutoritĂ del 15 giugno 2023, seduta in cui, come risulta dalle premesse dalla Delibera sanzionatoria, è stato adottato lo stesso provvedimento, nĂŠ, invero, alcun altro dei richiesti verbali delle sedute della Commissione per i servizi e prodotti tenutesi tra il 7.2.2023 ed il 22.6.2023â, oltre al fatto che il verbale del 22.2.2023 non sarebbe stato reso disponibile in versione integrale (cfr. pag. 3).
Ha, quindi, dedotto i seguenti motivi:
1° motivo accesso) violazione degli artt. 3, 10, comma 1, lett. a), e 24, comma 7 della legge 241/1990; dellâart. 24 della Costituzione e dellâart. 9, comma 1 del DPR 184/2006; eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, manifesta illogicitĂ , difetto dâistruttoria e di motivazione.
La ricorrente ha sottolineato la strumentalitĂ del richiesto accesso allâesercizio delle proprie prerogative difensive.
2° motivo accesso) Violazione degli artt. 1,9,10,22 e 24 della legge 241/1990; degli artt. 3,24 e 97 della Costituzione; dellâart. 6, par. 1, CEDU; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di presupposto, manifesta illogicitĂ , difetto dâistruttoria e di motivazione.
La ricorrente ha stigmatizzato lâassenza di elementi che avrebbero potuto astrattamente giustificare la preclusione ostensiva, richiamando la prevalenza del diritto costituzionale di difesa in giudizio avverso un provvedimento che ha giĂ disposto lâirrogazione di una sanzione pecuniaria.
Si è costituito in giudizio (9.10.2023) il Coordinamento di Associazioni per la Tutela dellâAmbiente e dei Diritti di Utenti e Consumatori (Codacons), chiedendo il rigetto del ricorso, nonchĂŠ lâAGCOM (12.10.2023).
In vista dellâudienza in Camera di Consiglio del 6 dicembre 2023:
- lâAGCOM ha depositato una memoria (17.11.2023), nella quale ha opposto che in data 17.4.2023 era stata presentata una prima istanza di accesso, il cui soddisfacimento lâAutoritĂ ha ritenuto di differire ai sensi dellâart. 18, comma 1 del regolamento di cui alla delibera 383/17/CONS, in ragione della sussistenza di âuna oggettiva necessitĂ di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dellâAutoritĂ in relazione a documenti la cui conoscenza potrebbe compromettere lâefficienza e lâefficacia dellâazione amministrativaâ; ha, però, eccepito che successivamente alla (seconda) istanza del 31.7.2023 âtutti i verbali degli organi collegiali, trasmessi alla Rai, sono stati messi a disposizione in forma integrale con la sola omissione delle parti concernenti soggetti terzi e con lâanonimizzazione dei dati personali riferiti ai soggetti presenti alle sedute in questioneâ (cfr. pag. 4);
- la ricorrente RAI, nella memoria depositata il 20.11.2023, ha dato atto dellâostensione della documentazione oggetto di accesso, rimarcando, tuttavia, che permarrebbe lâinteresse relativamente al resoconto/verbale della riunione del Consiglio tenutasi il 3.5.2023 ed al âtesto senza omissis (âŚ) del resoconto/verbale della riunione del Consiglio in data 22.2.2023â (cfr. pag. 3).
Nelle memorie di replica depositate in data 20.11.2023 il Codacons ha chiesto lâaccoglimento dellâistanza ai sensi dellâart. 116, comma 2 c.p.a; la ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni e lâAutoritĂ resistente ha ribadito che âil verbale al quale la Rai chiede di accedere ha una funzione meramente notarile e attesta unicamente, in assenza di una decisione assunta dal Consiglio, che nella seduta in rilievo è stata sottoposta allâattenzione dellâorgano collegiale la relazione della Direzione competente, che informa sullâandamento del procedimento e della quale, peraltro, è stata anche data integrale ostensioneâ (cfr. pag. 2).
In esito allâudienza in Camera di Consiglio del 6 dicembre 2023 il Collegio ha emesso lâordinanza collegiale n. 18732 dellâ11 dicembre 2023, nella quale si è rilevato che âin ragione del fatto che il difensore della ricorrente ha comunicato di aver notificato ricorso per motivi aggiunti in procinto di essere depositato, è da ritenere a fortiori prevalente lâinteresse â evidenziato dalla predetta plenaria â di assicurare celeritĂ allo svolgimento del processoâ e, pertanto, la decisione sullâistanza proposta ai sensi dellâart. 116, comma 2 c.p.a. è stata differita â in applicazione delle statuizioni dellâAdunanza plenaria n. 1 del 24 gennaio 2023 â al âmomento di adozione della sentenza, qualora ritenga che quella documentazione non risulti necessaria ai fini della definizione del giudizioâ.
Con motivi aggiunti depositati in data 6.12.2023 la ricorrente ha dedotto ulteriori motivi, segnatamente:
8°) violazione dellâAllegato A alla delibera AGCOM n. 410/14/CONS e s.m.i. e dei principi della separazione tra funzioni inquirenti e giudicanti, nonchĂŠ violazione dellâart. 1, comma 6, lett. b) della legge 249/1997 e dellâart. 34 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dellâAGCOM, approvato con delibera 223/12/CONS e s.m.i.; incompetenza; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto dâistruttoria e di motivazione, illogicitĂ e contraddittorietĂ .
La ricorrente, in linea con quanto dedotto nel secondo motivo del ricorso principale, ha rimarcato che âdal verbale della riunione del Consiglio tenutasi in data 22.2.2023 (âŚ) è agevole verificare come, ancor prima prendere in autonomia la decisione di accertare e contestare alla Rai presunti illeciti, non soltanto il Direttore competente ha riferito gli esiti della preistruttoria al Consiglio, ma tra i membri dellâorgano collegiale plenario (cui partecipano tutti i componenti, indipendentemente dalla loro appartenenza alla CSP oppure alla Commissione Infrastrutture e Reti â âCIRâ) si è aperta addirittura una discussione â del tutto illegittima â in merito alla possibilitĂ o meno di riscontrare presunti illeciti nelle condotte della Rai e, di conseguenza, in ordine allâopportunitĂ o meno di notificare un atto di accertamento e di contestazione con contestuale apertura del procedimento sanzionatorioâ (cfr. pag. 7); ha, quindi, lamentato che vi sarebbe stata âuna continua interferenza del Consiglio sulle determinazioni che avrebbero dovute essere prese dalla DSMâ (cfr. pag. 8) e che la competenza del Consiglio sarebbe prevista soltanto per âquestioni di carattere interdisciplinare o dâindirizzo generaleâ (cfr. pag. 12): un ingerenza che si sarebbe manifestata âal punto che la relazione del caso è stata svolta in sede di Consiglio e che, sempre in sede di Consiglio, sono stati decisi gli aspetti relativi allâan della sanzione; laddove nella CSP si sono discussi solo alcuni aspetti relativi al quantum, per giunta sempre richiamando gli indirizzi emersi nel Consiglio anche a questo propositoâ (cfr. pag. 15).
9°) Violazione dellâart. 3, lett. oo), pp), qq), tt), vv) e degli artt. 43 e 44 del d.lgs. 208/2021, dellâart. 1 della legge 150/2000, dellâart. 5 dellâAllegato A alla delibera AGCOM n. 538/01/CSP; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto dâistruttoria e di motivazione, illogicitĂ e contraddittorietĂ .
In linea, questa volta, con quanto dedotto nel terzo motivo del ricorso principale, si è dedotto che ânel corso della discussione che ha portato allâadozione della Delibera sanzionatoria i componenti del Consiglio hanno discusso del fatto (ben diverso) che, in occasione della messa in onda delle Cartoline Regione Liguria, ÂŤnon câè stato scritto che era pubblicitĂ Âť, obbligo peraltro previsto (ma per la ÂŤpubblicitĂ commercialeÂť, non per i messaggi di comunicazione istituzionale ai sensi della l. n. 150/2000) dallâart. 44, co. 1, del TUSMA e finalizzato a rendere riconoscibile agli spettatori, che lâinterruzione del programma contiene pubblicitĂ commercialeâ (cfr. pag. 16).
10°) Violazione degli artt. 14 e 18 della legge 689/1981 e del diritto di difesa; degli artt. 21 e 41 della Costituzione; degli artt. 3, lett. uu) e vv), 43 del d.lgs. 208/2021; dellâart. 13 del DM 581/1993; dellâart. 3, comma 3, lett. b), del contratto di servizio 2018-2022; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto dâistruttoria e di motivazione, illogicitĂ e contraddittorietĂ .
La ricorrente, in linea con quanto dedotto nel quarto motivo del ricorso principale, ha contestato âche il vantaggio economico/compenso, affinchĂŠ possa rilevare ai fini della configurazione di una fattispecie di pubblicitĂ occulta, deve pervenire alla Rai dal presunto beneficiario della pubblicitĂ occulta (lâinserzionista occulto)â; e che âeventuali vantaggi economici per Amadeus o per la Ferragni sono irrilevanti al fine dimostrare lâesistenza di un vantaggio economico/compenso per la Rai e, dallâaltro lato, un vantaggio economico generato dalla Rai in suo favore non integra un compenso dellâinserzionista occulto, poichĂŠ la Rai non può essere al contempo il mezzo di diffusione e lâinserzionistaâ (cfr. pag. 20 â 21).
11°) Violazione dellâart. 3 della legge 689/1981 e della tutela dellâaffidamento; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto dâistruttoria e di motivazione, illogicitĂ e contraddittorietĂ .
Con tale motivo è stato sostanzialmente riprodotto il sesto motivo del ricorso principale.
12°) Violazione degli artt. 8 e 11 della legge 689/1981; della delibera AGCOM n. 265/15/CONS; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto dâistruttoria e di motivazione, illogicitĂ e contraddittorietĂ .
Con tale motivo la ricorrente ha riprodotto le deduzioni oggetto del settimo motivo del ricorso principale.
In vista della discussione del ricorso nel merito, fissata per il 31 gennaio 2024, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche.
In particolare, lâAGCOM, nella memoria depositata il 15.1.2024, ha eccepito che il Consiglio avrebbe esercitato le proprie prerogative di indirizzo e controllo dellâattivitĂ amministrativa e che, comunque, âil provvedimento sanzionatorio, oggetto di impugnazione, è stato correttamente adottato dalla CSP ai sensi dellâart. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 249/1997 e dellâart. 40 del ROFâ (cfr. pag. 11); che âai fini dellâaccertamento di una comunicazione commerciale occulta, non occorre la prova documentale del rapporto di committenza intervenuto tra il beneficiario della comunicazione promozionale e il fornitore del servizio di media audiovisivo, nĂŠ la presenza di elementi estrinseci alla comunicazione commerciale (quali e-mail, corrispondenza varia, etc.) acquisiti in sede istruttoria, dovendosi riscontrare gli indizi gravi, precisi e concordanti nel âcontenuto della comunicazioneâ, nel âtono del messaggioâ e nel âcontesto generaleâ in cui questo è inseritoâ (cfr. pag. 16); che âle reiterate citazioni ed esibizioni visive di Instagram hanno senzâaltro rafforzato la âpericolositĂ â del messaggio pubblicitario, in quanto finiscono collâattenuare le difese del telespettatore che, non percependo in modo immediato lo scopo promozionale della comunicazione trasmessa, non è messo in condizione di reagire criticamente allâazione persuasiva pubblicitariaâ (cfr. pag. 21).
A tale memoria ha replicato la RAI in data 19.1.2024; altra replica è stata depositata in pari data da Codacons, il quale ha eccepito che la sanzione irrogata alla RAI e, pertanto, âla cifra che è chiamata ad impegnare la concessionaria RAI è il frutto di una condotta posta in essere dal Conduttore Amadeus e dellâinfluencer Chiara Ferragni, autori dellâillecito. Ă dovere della Rai evitare che la sanzione ricada di fatto sugli utenti, dovendo agire nei confronti di chi ha posto in essere lâillecito e che â questa volta si in via mediata e fermo restando quanto sopra â ha posto in essere una condotta per lo stesso âremunerativaââ.
Allâudienza pubblica del 31 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Diritto
Preliminarmente, va respinta la domanda, formulata dal Codacons e dichiarata a verbale nel corso dellâudienza di discussione finale, volta ad ottenere lâintegrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti (il riferimento sarebbe ai conduttori dellâevento canoro) che potrebbero essere potenzialmente responsabili delle condotte materiali che hanno sostanziato la pubblicitĂ occulta in favore del social Instagram e, per tale ragione, evocabili in giudizio dalla societĂ ricorrente in caso di rigetto del ricorso o, inoltre, sanzionabili dallâAGCOM in distinti procedimenti.
La prospettazione posta a fondamento di tale domanda, infatti, sottende quale prodromo una sorta di pronuncia in prevenzione da parte del Collegio, per giunta travalicando lâoggetto del procedimento sanzionatorio, avente ad oggetto la contestazione di condotte nei soli confronti della societĂ RAI S.p.A., quale fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale âRai Unoâ: non invece nei confronti dei professionisti da questa reclutati per la conduzione del festival nĂŠ, tantomeno, della societĂ di gestione di Instagram, impregiudicate restando eventuali iniziative che, però, non rientrano nel tema del decidere; nĂŠ, ancora, la cognizione può ammettersi in merito ai poteri esercitabili dallâAutoritĂ resistente nei confronti dei predetti conduttori o della predetta societĂ di gestione, e ciò in ragione del chiaro disposto di cui allâart. 34, comma 2 c.p.a. (âin nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitatiâ).
Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato, nei sensi e nei limiti espressi in motivazione.
Non coglie nel segno il primo motivo, con cui è stata dedotta lâincompetenza dellâAGCOM.
LâAdunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 11 maggio 2012, n. 11 (e successive sentenze da 12 a 16 del 2012) ha stabilito lâincompetenza dellâAutoritĂ Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ad applicare la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette (artt. 21 e seguenti del d.lgs. 205/2006, c.d. codice del consumo) nei settori in cui la tutela del consumatore è attribuita ad unâautoritĂ regolamentare, secondo lo schema della c.d. specialitĂ âper settoriâ.
Nella presente fattispecie, invece, è stata contestata la violazione di puntuali e tipizzati obblighi informativi, ossia che âle comunicazioni commerciali audiovisive devono essere prontamente riconoscibili come tali e sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulteâ (art. 43, comma 1, lett. a), rubricato âprincipi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofonicheâ, del d.lgs. 208/2021); che âi telespettatori sono chiaramente informati dellâinserimento di prodotti tramite apposita identificazione allâinizio e alla fine della trasmissione e quando il programma riprende dopo unâinterruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatoreâ (art. 48, comma 3, lett. d), rubricato âinserimento di prodottiâ, del d.lgs. 208/2021); e che âle telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta âmessaggio promozionaleâ per tutta la loro durataâ (art. 13, comma 3, rubricato ânorma in materia di comunicazioni promozionaliâ, del DM 581/1993).
Non vi è dubbio, pertanto, che nella specie ha trovato applicazione una disciplina (lâattuazione della direttiva (UE) 2018/1808, trasfusa nel âtesto unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dellâevoluzione delle realtĂ del mercatoâ) che si riferisce ad una tutela settoriale e speciale, perfettamente corrispondente a quella disciplinata dalla legge 249/1997, vale a dire la normativa che ha istituito lâAGCOM, la quale, per il tramite della commissione per i servizi e per i prodotti, non a caso âgarantisce lâapplicazione delle disposizioni vigenti sulla (âŚ) pubblicitĂ â (art. 1, comma 6, lett. b, n. 9): una previsione che trova compendio nellâart. 67 del d.lgs. 208/2021 (rubricato âsanzioni di competenza dellâAutoritĂ â), in cui si prevede che âlâAutoritĂ applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, in base a principi di proporzionalitĂ , adeguatezza e rispetto del contraddittorio, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicitĂ e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti: (âŚ) c) dalle disposizioni sulle comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicitĂ televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodottiâ.
Di converso, lâambito di intervento dellâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato (AGCM) è identificato, nellâart. 1 della legge 287/1991, nella âtutela e garanzia del diritto di iniziativa economicaâ per fronteggiare le intese restrittive della libertĂ di concorrenza, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni di imprese.
Pertanto, non si pone neppure la questione â vivamente dibattuta tra le parti in occasione della discussione finale, secondo posizioni e argomentazioni diametralmente opposte â sottesa allâesclusione della competenza dellâAGCOM, in favore della competenza dellâAGCM, per un presunto contrasto tra la disciplina settoriale in tema di pubblicitĂ e le norme generali in materia consumeristica, non potendosi, infatti, ravvisare alcuna sovrapposizione e, dunque, rendersi necessaria lâapplicazione del principio di prevalenza, dal momento che nel presente giudizio è incontestato che si controverte intorno alla rilevata violazione della disciplina che impone la trasparenza e la riconoscibilitĂ del messaggio pubblicitario.
Pertanto, lâevocazione, nel ricorso, di âcondotte rientranti a pieno titolo nellâambito delle c.d. pratiche commerciali scorretteâ (cfr. pag. 5), e non piuttosto nel regime (piĂš propriamente) di regolazione pubblicitaria, ha perseguito lâintendimento di confutare â con sagacia processuale, ma infondatamente â lâesistenza delle disposizioni attributive ad AGCOM del potere di provvedere; ma riesce difficile immaginare che, nellâastratta e puramente teorica ipotesi in cui a sanzionare la condotta della RAI fosse stata lâAGCM, la ricorrente si sarebbe astenuta dal contestare tale competenza per sostenere â in tal caso â che le prerogative di intervento fossero ascrivibili ad AGCOM.
Parimenti infondato è il secondo motivo (nonchĂŠ, in parte, lâottavo motivo, proposto con motivi aggiunti), risultando espressamente indicato, nel preambolo della deliberazione impugnata, che lâAutoritĂ ha provveduto nella âriunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 giugno 2023â, cioè dellâorgano collegiale dellâAutoritĂ (art. 1, comma 3 della legge 249/1997) al quale sono attribuite varie funzioni, tra le quali quella di effettuare âil monitoraggio delle trasmissioni televisive, anche avvalendosi degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioniâ (art. 1, comma 6, n. 13), cui logicamente pertiene lâapertura di procedimenti finalizzati allâirrogazione di eventuali sanzioni.
Tale funzione è, ancor meglio, esplicitata nellâart. 12 bis, comma 1, della deliberazione n. 434/22/CONS del 14.12.2022 (âmodifiche al regolamento concernente lâorganizzazione e il funzionamento dellâAutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioniâ), in cui è previsto che âsalva la competenza degli Organi collegiali ad adottare gli atti previsti dalla legge e dai regolamenti, spettano ai predetti Organi lâindirizzo e il controllo dellâattivitĂ amministrativaâ.
Unâanalisi oggettiva del contenuto del verbale del 15.6.2023 del Consiglio, del resto, smentisce qualsiasi iniziativa officiosa del medesimo Consiglio, nĂŠ può cogliersi una sostanza decisoria nelle (autonome) opinioni dei componenti, nĂŠ, tantomeno, nella dialettica riconducibile alle posizioni espresse dal presidente e dagli altri commissari.
PiĂš semplicemente, nellâambito di una (mera) âinformativa al Consiglio su argomento CSP in merito al procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della RAI -Radiotelevisione Italiana per la violazione delle disposizioni normative contenute negli arti. 43, comma 1, lett. a), 48, comma 3, lett. cl), del d.lgs. n. 208/21 e 13, comma 3, del D.M. n. 581/93â, il presidente ha evidenziato di volersi avvalere âdi una facoltĂ consentita dal Regolamento di investire il Consiglio al fine di ottenerne indirizzi in relazione a una questione che è di competenza della CSP. Tuttavia, anche guardando i precedenti, ci sono diversi precedenti sul punto come mi ha debitamente illustrato la Segretaria generale. Proprio perchĂŠ è un tema su cui il Consiglio aveva discusso unitariamente, ho ritenuto che vi dovesse essere unâinformativa preventiva al Consiglio su questo tema. Tra lâaltro, proprio per una questione di economia dei lavori, mi pare che, anche per approfittare della presenza del direttore, il punto 23 contiene âSegnalazioni relative allâesibizione del cantante Blanco durante la prima serata del Festival di Sanremoâ, trattandosi di tutte le questioni connesse con il Festival di Sanremo potremmo esaminarle, se siete dâaccordo, congiuntamenteâ (cfr. verbale del Consiglio del 15.6.2023, pag. 7).
E, sempre nel verbale del 15.6.2023 (cfr. pag. 14), lo stesso presidente ha evidenziato che âqui si tratta di consultare il Consiglio al fine di acquisirne eventuali orientamenti. Poi, ci sono degli orientamenti del Consiglio che è una condivisione di discussione, ma la decisione poi è e resta, come da ripartizione di competenze che è stabilita dalla legge istitutiva e poi integrata da ROF, integralmente della CSPâ, acronimo della Commissione per i servizi e i prodotti: il che â a scanso di possibili distorsioni interpretative e a chiarimento di possibili equivoci â trova corrispondenza nella delibera impugnata, che ha come estremi âdelibera n. 125/23/CSPâ e non, come singolarmente indicato dalla ricorrente nellâepigrafe del ricorso (e, persistentemente, nei motivi aggiunti), âdelibera n. 125/23/CONSâ.
Ă, pertanto, rimasta garantita la separazione tra la funzione di indirizzo del Consiglio e le funzioni dispositive della Commissione, cosĂŹ come è stata osservata la disciplina sulla rituale contestazione operata in data 22.3.2023 da parte del Direttore servizi media.
Senza contare, comunque, che ai sensi dellâallegato A alla delibera n. 451/20/CONS âlâAutoritĂ esercita il potere sanzionatorio dâufficioâ (art. 3, comma 1) e che âgli uffici acquisiscono ogni elemento necessario ai fini di un eventuale avvio di procedimento sanzionatorio, anche attraverso ispezioni, richieste di informazioni e documenti, audizioni, indagini conoscitive, istanze e segnalazioniâ (art. 3, comma 2).
Dunque, è da respingere lâassunto secondo il quale lâAutoritĂ sarebbe (addirittura) priva di un adeguato potere sanzionatorio: una prerogativa che, del resto, è ascritta a ciascuna AutoritĂ amministrativa indipendente dallâart. 2, comma 20 della legge 481/1995 (in cui, appunto, è previsto che ciascuna autoritĂ âirroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse allâeffettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardiâ).
Ă, invece, fondato il terzo motivo (nonchĂŠ il nono motivo), con cui è stata censurata lâirrogazione della sanzione per violazione dellâart. 48, comma 3, lett. d) del d.lgs. 208/2021 relativamente al mancato inserimento dellâevidenza grafica pubblicitaria in 10 episodi complessivi, 5 dei quali riguardanti le âcartolineâ per la promozione della Regione Liguria, oggetto di effettiva sanzione (mentre per i restanti 5 episodi, correlati alla telepromozione âEniPlenitudeâ, non è stata irrogata alcuna sanzione).
Ritiene il Collegio che, relativamente alla contestazione circa la promozione â ritenuta illegittima â della Regione Liguria, il motivo debba essere accolto.
LâAutoritĂ resistente ha evidenziato, nellâimpugnata deliberazione, che âquantunque lâattivitĂ di informazione e di comunicazione istituzionale oggetto di esame non dia luogo, di per sĂŠ, a una vera e propria comunicazione commerciale e, in specie, a pubblicitĂ televisiva, tuttavia, non può non ritenersi che sia soggetta allâapplicazione della disciplina contenuta nellâart. 48, comma 3, lett. d), d.lgs. 208/21â.
Tale conclusione è stata ancorata allâapplicazione dellâart. 5 della deliberazione n. 538/01/CSP del 27.7.2021, recante âregolamento in materia di pubblicitĂ televisiva e di televenditeâ, in cui si è previsto che âfermi restando i limiti di affollamento previsti ai sensi della normativa vigente, le autopromozioni e le attivitĂ di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, compresi i messaggi di utilitĂ sociale e di pubblico interesse, non sono computati nei limiti di affollamentoâ.
Ma nella motivazione che ha riguardato il rilievo promozionale sanzionato non risultano essere stati esplicitati gli elementi che fonderebbero una condotta della RAI in contrasto con il predetto art. 48 del d.lgs. 208/2021; nĂŠ, tantomeno, sulla base del richiamo alla previsione della sopra citata deliberazione n. 538/2001 è possibile avallare unâinterpretazione sostanzialmente abrogatrice della norma primaria di cui allâart. 1, comma 6 della legge 150/2000(âDisciplina delle attivitĂ di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioniâ), in cui è previsto che âle attivitĂ di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicitĂ , sponsorizzazioni e offerte al pubblicoâ.
Ciò comporta lâannullamento della sanzione di âŹ. 51.645,00.
Sono, invece, da respingere il quarto, quinto, sesto e settimo motivo (ed i corrispondenti richiami nel decimo, undicesimo e dodicesimo, proposti con i motivi aggiunti e aventi carattere sostanzialmente riproduttivo di quelli proposti con il ricorso principale), relativi alla contestata violazione dellâart. 43, comma 1, lett. a) del d.lgs. 208/2021 e dellâart. 13, comma 3 del DM 581/1993, connotati da affinitĂ tematica e, per questo, esaminabili in modo congiunto.
Il procedimento avviato dallâAutoritĂ ha mirato ad âaccertare la natura commerciale della comunicazione e, in specie, di telepromozioneâ, cioè âla presenza di uno scopo promozionale, di per sĂŠ incompatibile con finalitĂ informative o dâintrattenimentoâ.
Tale verifica ha implicato la ricerca di una âprova indiretta fondata su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, dai quali possa desumersi la natura promozionale della comunicazione commerciale audiovisivaâ.
Nella specie, sulla base della documentazione in atti non risulta contestato, ai sensi dellâart. 64, commi 2 e 4 c.p.a.:
a) che non è stato stipulato, in ordine allo svolgimento del Festival di Sanremo, alcun accordo commerciale tra la RAI e la società di gestione del social Instagram;
b) che non è stato stipulato, in ordine allo svolgimento del Festival di Sanremo, alcun accordo commerciale tra Chiara Ferragni e la società di gestione del social Instagram;
c) che non è stato stipulato, in ordine allo svolgimento del Festival di Sanremo, alcun accordo commerciale tra il conduttore Amadeus e la società di gestione del social Instagram.
Nondimeno, il procedimento controverso ha inteso analizzare âla riconoscibilitĂ del messaggio promozionaleâ, dunque ad âaccertare se il fornitore del servizio di media audiovisivo abbia effettivamente adottato tutti gli accorgimenti necessari a consentire ai telespettatori di distinguere agevolmente tale comunicazione commerciale dal contenuto editorialeâ.
Tali incombenti, nella specie, sono stati espletati dallâAGCOM e, in esito alla relativa istruttoria, la ricorrente è stata posta nelle condizioni di pienamente esercitare le proprie prerogative di partecipazione allâistruttoria e di poter contraddire sulle risultanze delle verifiche condotte dallâAutoritĂ , sfociate nellâatto di contestazione impugnato in via presupposta alla deliberazione n. 125/2023.
CosicchĂŠ, sono infondati i rilievi formulati in merito alla legittimitĂ procedimentale che ha condotto allâirrogazione delle sanzioni.
La natura promozionale del messaggio è stata contestata dalla ricorrente, secondo la quale la scelta di eleggere Instagram â e nessun altro social â a strumento di moltiplicazione del numero di telespettatori (il predetto social, nel corso dellâaudizione del 30.5.2023 è stato, infatti, definito âil piĂš efficace tra quelli selezionati (es. Facebook e Twitter) per raggiungere il target obiettivo dei 15-24enniâ) sarebbe stata avulsa da un fine (o da una ricaduta di carattere) pubblicitario, iscrivendosi, tale opzione, nel piĂš generale obiettivo â che, per paradosso, sarebbe stato evidenziato, a dire della ricorrente, dai vertici di AGCOM nel corso di unâaudizione innanzi alla Commissione parlamentare di indirizzo e di vigilanza sulla Rai in data 1.8.2023 â di âaggiornare la missione di servizio pubblico nel nuovo contesto digitaleâ, in particolare âavvicinando il pubblico piĂš anziano ai nuovi strumenti tecnologici, e abituandolo alle nuove modalitĂ di fruizione del prodotto televisivoâ.
La scelta di eleggere Instagram, in sostanza, avrebbe risposto ad un obiettivo squisitamente editoriale (lâampliamento della platea degli spettatori) e privo di finalitĂ , direttamente o indirettamente, commerciali.
Ad avviso del Collegio, tuttavia, la strategia editoriale rimarcata dalla ricorrente nellâaudizione procedimentale del 30.5.2023 (ossia la c.d. strategia cross, âdiretta ad ampliare la platea dei telespettatori del programma televisivo del Festival di Sanremo anche allâambiente digital e a quelle porzioni di pubblico che non fruiscono del mezzo televisivo con le modalitĂ tradizionali (target giovane)â) non può affatto ritenersi isolabile in un ambito editoriale e, quindi, disgiunta dallâeffetto piĂš immediato ed evidente che tale scelta ha, in effetti, determinato: ci si riferisce al notevole aumento degli ascolti, che nel caso del 73° Festival di Sanremo hanno superato gli 11 milioni con oltre il 66% di share (ossia il rapporto percentuale tra i telespettatori di un canale televisivo e il totale dei telespettatori che stanno guardando un qualsiasi altro canale).
Un successo di pubblico che ha contribuito a marcare una supremazia delle rete pubblica sulle altre reti nazionali, ma soprattutto a favorire, in via riflessa, notevoli incrementi economici: non a caso lâAutoritĂ , nellâesercizio della funzione di vigilanza ad essa attribuita dallâart. 1 della legge 249/1997, ha chiesto alla ricorrente di acquisire gli eventuali âaccordi di committenzaâ intercorsi o conclusi (anche) con la societĂ Meta Platform Inc., titolare del social network Instagram, nonchĂŠ gli accordi commerciali stipulati tra âle societĂ Costa Crociere S.p.A., Eni gas e luce S.p.A., Dyson S.r.l. Suzuki Italia S.p.A., PoltronesofĂ S.p.A. e Assicurazioni generali S.p.A. - produttrici e fornitrici dei beni e dei servizi a marchio Costa Crociere, Plenitude, Dyson, PoltronesofĂ , Suzuki e Assicurazioni generali - e codesta concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, anche tramite la propria concessionaria di pubblicitĂ Rai PubblicitĂ S.p.a., relativi allâacquisto di spazi pubblicitari ovvero specificamente alla sponsorizzazione e inserimento di prodotti in ordine allâesibizione dei servizi, dei prodotti e/o dei marchi succitati nel corso della messa in onda dei suddetti programmi televisiviâ.
Non è, pertanto, ignorabile che lâimplementazione del bacino degli spettatori (dichiarato obiettivo di carattere editoriale) abbia assicurato notevoli ricadute sia in favore dellâazienda pubblica, sia, ancora, della concessionaria Rai PubblicitĂ , sia, infine, dello stesso social Instagram.
Tale strategia è stata assicurata dal ragionato e preventivo reclutamento â come ammesso dalla stessa ricorrente in audizione â di âtestimonial provenienti dal mondo delle piattaforme socialâ: il riferimento è alla presenza, in qualitĂ di conduttrice da affiancare al presentatore Amadeus, dellâinfluencer Chiara Ferragni, la quale â detto per inciso â vanta su Instagram circa 29 milioni di followers.
Dunque, è palese che la strategia in questione non avrebbe che potuto determinare un effetto promozionale (però mascherato al pubblico) che ha assicurato sia alla RAI (nelle sue articolazioni operative: compresa la concessionaria pubblicitaria) che al social Instagram unâutilitĂ vicendevole, naturalmente legata alle finalitĂ tipiche della pubblicitĂ televisiva, questâultima definita dal legislatore come âogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da unâimpresa pubblica o privata o da una persona fisica nellâambito di unâattivitĂ commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioniâ (art. 3, comma 1, lett. pp) del d.lgs. 208/2021).
Ă, allora, manifesta â nella pubblicitĂ â lâintersezione fra il profilo editoriale, connesso alla produzione ed allo scambio di idee, informazioni e sentimenti, ed il profilo economico, connesso ai vantaggi di carattere commerciale e/o promozionale che derivano dal predetto scambio.
Unâammissione che, peraltro, la stessa ricorrente ha fatto in sede di audizione, laddove ha dichiarato â quasi con carattere confessorio â che âil richiamo a Instagram non presenti carattere strettamente commerciale rispetto alla piattaforma citata, che assurge, infatti, al rango di medium a sĂŠ e non di marchio commercialeâ.
Ma se, in effetti, un vantaggio promozionale, foriero di varie e possibili utilitĂ , è oggettivamente estrapolabile dalla strategia editoriale posta in essere dalla RAI in occasione del Festival di Sanremo, deve concludersi che lâeffetto pubblicitario per il social Instagram, sebbene occultamente, si sia appieno prodotto e, a monte, non potesse essere ignorato da un organismo (di diritto pubblico) â come la RAI â dotato di alte e strutturate competenze professionali nel settore audiovisivo.
Di conseguenza, la decisione di non stipulare â intenzionalmente â un accordo commerciale che avrebbe implicato la promozione di Instagram nelle (ordinarie) forme prescritte dallâart. 13 del DM 581/1993 (ci si riferisce allâevidenza grafica: ossia la scritta in sovrimpressione âmessaggio promozionaleâ) si atteggia come lâespressione di una consapevole condotta professionale dei vertici aziendali, i quali hanno forse fidato che la strategia editoriale di conquista del pubblico piĂš giovane avrebbe potuto giustificare o, addirittura, dissimulare il naturale ed inevitabile effetto pubblicitario collegato alla preferenza esclusiva accordata ad Instagram rispetto a tutti gli altri social networks, ancor piĂš cristallizzata dai ripetuti richiami alla popolaritĂ di tale piattaforma.
Ma la disciplina positiva prevede, senza possibilitĂ di favoritismi o scappatoie, che âle comunicazioni commerciali audiovisive devono essere prontamente riconoscibili come tali e sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulteâ (art. 43, comma 1, lett. a) del d.lgs. 208/2021).
In piĂš, va sottolineato il carattere ingannevole che è insito nella pubblicitĂ occulta, in merito al quale la societĂ ricorrente non ha allegato alcun elemento o deduzione idonei a superare il rilievo secondo cui il messaggio pubblicitario in sĂŠ considerato è strettamente legato ad una funzione che non può risultare estranea allâambito concorrenziale soltanto per il fatto che la societĂ ricorrente abbia concepito il sistematico riferimento ad Instagram, nel corso del festival, come un semplice espediente per conquistare una piĂš ampia platea di telespettatori.
Sotto tale aspetto, la giurisprudenza ha ben evidenziato che âil carattere insidioso della pubblicitĂ occulta risiede evidentemente nella sua capacitĂ di intaccare le risorse critiche alle quali il pubblico è solito ricorrere dinanzi ad una pressione pubblicitaria paleseâ; e che âil carattere ingannevole della pratica commerciale deve essere valutato a prescindere dallâesito concretamente lesivo prodotto dalla condottaâ in quanto âla ratio della disciplina in materia pubblicitaria è infatti quella di salvaguardare la libertĂ di autodeterminazione del destinatario di un messaggio promozionale da ogni erronea interferenza che possa, anche solo in via teorica, incidere sulle sue scelteâ (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14 settembre 2018, n. 5396): il che spiega la ragione per cui lâart. 43 e seguenti del d.lgs. 208/2021 hanno imposto un obbligo di chiarezza in sede comunicativa, evidentemente violato nella specie mediante una condotta che ha pregiudizialmente eluso lâadozione di un pur minimo accorgimento in grado di consentire ai telespettatori di distinguere tale forma di pubblicitĂ dalle altre forme di comunicazione al pubblico.
Pertanto, la mancata conclusione di un preventivo accordo commerciale â nĂŠ tra il conduttore e co-conduttori e la societĂ di gestione di Instagram; nĂŠ tra lâazienda stessa e la societĂ di gestione di Instagram â non può in alcun modo costituire, come sostenuto dalla ricorrente, una giustificazione (preventiva o postuma), in funzione di esimente, per contestare la legittimitĂ dellâirrogazione delle sanzioni pecuniarie da parte di AGCOM.
La realtĂ oggettivamente constatabile è, quindi, che la RAI ha individuato sin dalla fase organizzativa della manifestazione canora una co-conduttrice che ha consolidato e che identifica la propria popolaritĂ nel social Instagram; e che, non secondariamente, ha incentrato parte delle proprie prestazioni professionali nel corso del Festival alla âpianificataâ apertura (in diretta TV, anzi in mondovisione) del profilo Instagram del conduttore Amadeus.
In particolare, nel corso della prima serata del festival lâinfluencer e co-conduttrice Chiara Ferragni ha aperto il profilo Instagram del conduttore Amadeus.
Subito dopo lâapertura del profilo Instagram di Amadeus, si è verificata lâadesione di migliaia di followers fino a superare la soglia del milione.
In piĂš, nel corso dellâevento sono state realizzate alcune âdiretteâ su Instagram: ad esempio lâingresso sul palco nella terza serata o una âgagâ dietro le quinte con i tre conduttori (compreso Gianni Morandi).
Non si è trattato, certamente, di improvvisazioni del momento, quanto, piuttosto, di una ragionata ed intenzionale condotta che ha costituito parte integrante dello spettacolo: e che, quindi, ha sÏ favorito il coinvolgimento del pubblico piÚ giovane, ma ha parimenti determinato un effetto (occultamente) pubblicitario in favore del predetto social network.
Ritenere che specifici momenti dello spettacolo (rectius: della âscalettaâ), incentrati sulla generalizzata e sistematica menzione del social Instagram (e di nessun altro social), potesse prescindere da un previo accordo commerciale o dallâosservanza delle disposizioni legislative in tema di pubblicitĂ ha costituito unâevidente sottovalutazione da parte della societĂ RAI, sostanziatasi nella violazione contestata e sanzionata dallâAGCOM.
La finalitĂ pubblicitaria, peraltro, risulta conclamata al punto che neppure la ricorrente ha potuto non considerarla (âsi aggiunga che nessun marchio o logo di Instagram è stato diffuso nel corso delle puntate oggetto di contestazione, salvo che nella prima puntata, in cui ciò era inevitabile per lâapertura del profilo di Amadeus e per la pubblicazione del primo selfie dei tre conduttori (Amadeus, Ferragni e Morandi) nonchĂŠ per la realizzazione della prima diretta social dal nuovo profiloâ, cfr. pag. 20).
E parimenti conclamato è stato, di conseguenza, lâeffetto sottolineato dal direttore dei servizi media nel verbale del 15.6.2023, ossia che âè stato dimostrato che câè stato un forte passaggio di contatti tramite interazioni dal profilo Instagram di Amadeus, dal profilo Instagram della Ferragni, fino ai profili social istituzionali della RAIâ (cfr. pag. 8).
Un espediente, allora, innestato surrettiziamente nel corso dello spettacolo â indubbiamente si è trattato di una trovata divertente per suscitare unâimmediata ilaritĂ nei telespettatori â ma che, proprio a causa dellâintersecazione tra spettacolo e pubblicitĂ , non ha consentito agli stessi telespettatori di distinguere la finalitĂ promozionale e commerciale in favore del social Instagram dalla finalitĂ (ordinaria) dellâintrattenimento televisivo.
Lâemersione in chiara luce dellâimpropria commistione, nei termini sopra indicati, sostanzia la configurazione â come si legge nella motivazione della deliberazione impugnata â di âspecifici elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, valutati nella loro interezza e non estrapolati dal loro contesto, quali il contenuto e il tono del messaggio nonchĂŠ il contesto generale nel quale il messaggio stesso è stato inseritoâ.
NĂŠ, tantomeno, la promozione sostanziale ed indiretta di Instagram è cessata con lâapertura del profilo del conduttore Amadeus, essendosi, allâopposto, verificate delle âreiterate insistite citazioni verbali e apparizioni visive del servizio e dello specifico profilo Instagram associato a un personaggio reale, conduttore del programma televisivoâ (i riferimenti al progressivo aumento dei followers di Amadeus serata per serata; i dialoghi con lâaltro conduttore Gianni Morandi su tale performance, solo per citarne alcuni).
Ă, allora, conseguenziale ritenere, in linea con le conclusioni tratte dallâAutoritĂ , che la strategia editoriale della RAI ha consentito ad Instagram di ottenere, secondo un effetto emulativo facilmente pronosticabile, lâapertura di nuovi e numerosi profili da parte dei telespettatori del Festival.
Il che integra gli estremi della definizione di âcomunicazione commerciale audiovisiva occultaâ, ossia âla presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attivitĂ di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, quando tale presentazione è compiuta dal fornitore di servizi di media per scopi pubblicitariâ e â per quanto piĂš interessa la presente controversia â âpuò ingannare il pubblico circa la sua natura, con presunzione del suo carattere intenzionale, in particolare [ ma non soltanto ] nei casi di svolgimento a pagamento o dietro altro compensoâ (art. 3, comma 1, lett. rr) del d.lgs. 208/2021).
Con puntuale valutazione, pertanto, lâAutoritĂ resistente ha rilevato che il âcamuffamento dellâeffettivo intento promozionale non può conciliarsi, nella generalitĂ dei casi, con la formalizzazione di un rapporto di committenza che renderebbe palese la finalitĂ commerciale della comunicazione audiovisiva e, quindi, finirebbe per vanificare il perseguimento della finalitĂ pubblicitaria di unâoperazione rivolta appunto allâaggiramento e allâelusione del divieto di messa in onda di comunicazioni commerciali audiovisive occulte, lâindividuazione del rapporto di committenza non formalizzato nellâacquisto di appositi spazi pubblicitari non può che essere legittimamente affidata alla prudente ricerca di elementi presuntivi, purchĂŠ risultino gravi precisi e concordantiâ.
Lâelezione della c.d. strategia editoriale âcrossâ ha, pertanto, avuto quale fulcro lâelezione â solo e soltanto â del social network Instagram (nĂŠ Facebook, nĂŠ Twitter, nĂŠ altri), il tutto con realizzato obiettivo promozionale, questâultimo confermato in sede procedimentale dalla ricorrente, la quale ha dichiarato che gli âesatti minuti dei momenti di confronto interessati tra Amadeus e Ferragni hanno fatto registrare dei picchi di share sui 15 - 24enni sempre superiori al 75% circa (VS 65% circa del totale individui) toccando anche punte a ridosso del 90% dei giovani presenti in plateaâ.
Nellâimpugnata deliberazione si è, perciò, persuasivamente contestato che ânon è presente nel corso della trasmissione del programma televisivo, al fine di offrire una informazione il piĂš completa possibile al telespettatore fondata sul loro confronto, la citazione di altri servizi informatici on line appartenenti al medesimo genere forniti da imprese concorrenti rispetto a Instagram, c.d. servizi di rete sociale, che consentono di creare un profilo pubblico o parzialmente pubblico, di formare una lista di contatti, di poter interagire e comunicare con essi, nĂŠ sono richiamati profili di utenti di altri social network, ma unicamente quelli iscritti ad Instagramâ.
Pertanto, il teorizzato ampliamento del Festival di Sanremo al pubblico dei social network è coinciso con il riferimento ai followers di Instagram.
La contestualizzazione del fine promozionale nel corso dello spettacolo in diretta e lâinstaurata associazione di Instagram alla figura del conduttore Amadeus hanno, dunque, impedito al pubblico di cogliere la finalitĂ pubblicitaria, comunque conculcata in modo occulto: cosĂŹcchè lâAutoritĂ ha pertinentemente rilevato che âlâapertura dello specifico profilo Instagram è risultata la circostanza chiave per rappresentare fittiziamente agli occhi del pubblico quanto trasmesso come una scelta artistica connaturata al programma televisivo dâintrattenimento, anzichĂŠ come una vera e propria comunicazione commerciale non trasparenteâ.
Il tutto, come ammesso dalla stessa ricorrente in sede di audizione, sulla base di una preventiva pianificazione delle condotte da sviluppare sul piano strategico e di quelle, conseguenziali, da porre in essere durante le serate (âla parte sostiene che si sia ricorso a Instagram e non ad altri social media, in quanto nel mercato di riferimento non si rinvengono pari concorrenti in termini di diffusione tra i giovaniâ); questa strategia ha portato risultati concreti di pubblico e di introiti pubblicitari, rilevati e contestati dallâAutoritĂ , la quale ha ben evidenziato che âle citazioni e lâesibizione del succitato social network non può certamente considerarsi, alla luce del contesto in cui è inserita, meramente casuale o occasionale, essendo, comunque, frutto di una scelta condivisa tra lâimpresa che beneficia dellâesposizione del proprio servizio e il fornitore del servizio di media audiovisivo Rai Unoâ.
Non pare in astratto escludibile che la scelta di non stipulare un previo accordo a fini di pubblicitĂ , comunque occultamente conseguita dalla societĂ di gestione di Instagram mediante una condotta che ricalca lâipotesi di c.d. product placement , vale a dire la ripetuta esibizione, in modo apparentemente casuale, di prodotti o di servizi i cui marchi risultano ben riconoscibili (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 30 aprile 2019, n. 2814), abbia potuto provocare alla televisione di Stato la mancata percezione di introiti per mezzo della concessionaria RAI PubblicitĂ S.p.A., che viceversa altre aziende (citate nella nota AGCOM del 24.2.2023) sembrerebbero aver regolarmente corrisposto.
Con riguardo alla quantificazione della sanzione la ricorrente non ha censurato lâapplicazione del criterio del cumulo giuridico (cfr. pag. 29 del ricorso), piuttosto deducendo la violazione dellâart. 11 della legge 689/1981 (ânella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nellâapplicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravitĂ della violazione, allâopera svolta dallâagente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchĂŠ alla personalitĂ dello stesso e alle sue condizioni economicheâ).
Ora, nelle linee guida di cui allâAllegato A della deliberazione AGCOM n. 410/14/CSP si è precisato che âlâobiettivo perseguito tramite lâirrogazione di una sanzione amministrativa è quello di reprimere adeguatamente la condotta illecita e di prevenirne la reiterazione, non soltanto da parte del trasgressore, ma anche di altri soggetti; pertanto, lâattivitĂ di quantificazione in concreto della sanzione tramite lâapplicazione dei sopra ricordati criteri e le motivazioni ad essa sottese assumono particolare rilevanza nellâesercizio del potere sanzionatorio, poichĂŠ servono ad esplicitare, anche a fini di prevenzione generale, il disvalore che lâordinamento attribuisce ad una determinata condotta illecita, tenuto conto dei suoi molteplici profili, soggettivi ed oggettiviâ.
E si è soggiunto, sempre nelle linee guida, che si debba procedere a determinare, in una prima fase, âlâimporto âbaseâ della sanzione, tenendo conto dei due criteri âessenzialiâ, vale a dire ricorrenti in ogni fattispecie (criteri della gravitĂ della violazione e delle condizioni economiche dellâagente)â; e, in una seconda fase, âa calcolare lâimporto finale della sanzione, tenendo conto dei due criteri âaccidentaliâ previsti dalla legge (opera svolta dallâagente per lâeliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e personalitĂ dellâagente, da intendersi come inclinazione alla violazione di norme)â.
Nella specie la gravitĂ della violazione devâessere valutata in rapporto allâimportanza â nazionale ed internazionale â del Festival di Sanremo, sarebbe a dire, a monte, allâelevato grado di accuratezza nellâorganizzazione dellâevento in sĂŠ considerato e di diligenza nella stipulazione degli accordi commerciali con gli sponsorizzatori (alcuni effettivamente stipulati, come è emerso nel corso dellâistruttoria) quale preventiva disciplina dei riflessi economico-finanziari, e in particolare pubblicitari, connessi alla manifestazione.
Ad avviso del Collegio, però, tali aspetti sono stati platealmente disattesi â con finalitĂ elusiva della disciplina pubblicitaria â in relazione allâimpatto che avrebbe certamente comportato lâelezione di Instagram a volano dellâaudience, la radicata associazione di tale social network con il personaggio pubblico di Chiara Ferragni e la pianificata associazione (nel corso del Festival) del medesimo social network con il personaggio pubblico e conduttore Amadeus.
In seconda battuta, occorre considerare che la quantificazione della sanzione in âŹ. 123.498,00 è proporzionata (se non sottodimensionata) al bilancio (evidentemente) multimilionario della RAI (âdalla consultazione della banca dati âTelemacoâ del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi allâanno 2021, da cui risultano un bilancio in perdita e ricavi pari a euro 2.486.359.107,00â).
La definizione nel merito della controversia comporta il rigetto dellâistanza proposta ai sensi dellâart. 116, comma 2 c.p.a.
In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno accolti, in parte, e, per il resto, vanno respinti, nei limiti e nei sensi espressi in motivazione.
Si ravvisano i presupposti per trasmettere la presente sentenza alla Procura regionale presso la Corte dei Conti per il Lazio per le valutazioni di rispettiva competenza.
La novitĂ delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, in parte li accoglie e, in altra parte, li respinge, nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale presso la Corte dei Conti per il Lazio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallâautoritĂ amministrativa.





