TAR Lazio Roma, sez. IV, 6 febbraio 2024, n. 2255
PubblicitĂ occulta ad Instagram durante il Festival di Sanremo 2023: il TAR conferma la sanzione erogata alla RAI dallâAGCOM
Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla RAI contro il provvedimento sanzionatorio dellâAGCOM per la pubblicitĂ occulta realizzata in favore del social network Instagram durante la diretta televisiva del Festival di Sanremo del 2023.
In sintesi è accaduto che nellâambito dellâattivitĂ di vigilanza svolta dallâAGCOM mediante il monitoraggio della programmazione televisiva è stata inoltrata alla Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., in data 24.2.2023, unâapposita richiesta di documenti e di informazioni su âaccordi di committenza intercorsi tra la societĂ Meta Platform Inc. titolare del social network Instagram, le societĂ Costa Crociere S.p.A., Eni gas e luce S.p.A., Dyson S.r.l. Suzuki Italia S.p.A., PoltronesofĂ S.p.A. e Assicurazioni generali S.p.A. â produttrici e fornitrici dei beni e dei servizi a marchio Costa Crociere, Plenitude, Dyson, PoltronesofĂ , Suzuki e Assicurazioni generali â e codesta concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, anche tramite la propria concessionaria di pubblicitĂ Rai PubblicitĂ S.p.a.â nonchĂŠÂ su âaccordi contrattuali di qualsiasi natura tra la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e la sig.ra Chiara Ferragni e il sig. Amedeo Sebastiani, in arte âAmadeusâ, che contemplino la partecipazione di questi ultimiâ al 73° Festival di Sanremo.
Allâesito allâesame di tali documenti è stata âaccertata, contestata e notificata, in data 22 marzo 2023, la presunta violazione delle disposizioni normative, di cui agli artt. 43, comma 1, lett. a), d.lgs. 208/21, 48, comma 3, lett. d), d.lgs. 208/21 e 13, comma 3, d.m. 581/93 da parte della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito nazionale âRAI UNOâ, dal giorno 7 al giorno 11 febbraio 2023, nel corso della messa in onda dei programmi televisivi denominati â73Ë Festival della Canzone Italiana di Sanremoâ e âSanremo Startââ.
Iin particolare, è stato contestato che nel corso del 73° Festival âi telespettatori non sono stati chiaramente informati dellâinserimento di prodotti tramite lâapposita identificazione alla ripresa del programma televisivo stesso dopo lâinterruzione pubblicitaria, ai sensi dellâart. 48, comma 3, lett. d) d.lgs. 208/2021â, e ciò in 10 episodi specificamente indicati; e che è stata contestata la violazione dellâart. 43, comma 1, lett. a) del d.lgs. 208/2021 e dellâart. 13, comma 3 del DM 581/1993sul presupposto che nel corso della trasmissione della puntata dei giorni 7, 8 e 9 febbraio 2023 del 73° Festival e del programma âSanremo Startâ, âle reiterate, insistite citazioni verbali e apparizioni visive del servizio e dello specifico profilo Instagram associato a un personaggio reale, conduttore del programma televisivo, hanno integrato la messa in onda di una vera e propria comunicazione commerciale audiovisiva occulta a favore del predetto social networkâ
I magistrati del TAR Lazio hanno riconosciuto ÂŤla natura commerciale della comunicazione e, in specie, di telepromozioneÂť degli espliciti riferimenti ad Instagram durante alcune serate del Festival di Sanremo trasmesse dalla RAI in diretta.
Significativa, innanzitutto, la constatazione che non è stato stipulato, in ordine allo svolgimento del Festival di Sanremo, alcun accordo commerciale tra la RAI e la società di gestione del social network Instagram; non è stato stipulato, in ordine allo svolgimento del Festival di Sanremo, alcun accordo commerciale tra Chiara Ferragni, conduttrice nel 2023 assieme ad Amadeus, e la società di gestione del social network Instagram; non è stato stipulato, in ordine allo svolgimento del Festival di Sanremo, alcun accordo commerciale tra il conduttore Amadeus e la società di gestione del social network Instagram.
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TAR Lazio Roma, sez. IV, 6 febbraio 2024, n. 2255






