Sentenza della Corte di giustizia delle ComunitĂ europee del 28 giugno 2007
Nel procedimento C?363/05,
JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc,
The Association of Investment Trust Companies
e
The Commisioners of HM Revenue and Customs
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J. Klu?ka, U. LÔhmus, A. à Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullâinterpretazione dellâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari â Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).
2 Tale domanda Ăš stata proposta nellâambito di una controversia che oppone la JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc (in prosieguo: la «Claverhouse») e The Association of Investment Trust Companies, ricorrenti nella causa principale, ai Commissioners of HM Revenue and Customs (in prosieguo: i «Commissioners»), relativamente al rifiuto di questi ultimi di esentare dallâimposta sul valore aggiunto (in prosieguo: lâ«IVA») i servizi di gestione forniti a una societĂ fiduciaria dâinvestimento (Investment Trust Company; in prosieguo: lâ«ITC»).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Ai sensi dellâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, gli Stati membri esonerano dallâIVA, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste da tale direttiva e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:
«la gestione di fondi comuni dâinvestimento quali sono definiti dagli Stati membri;».
4 La direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi dâinvestimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU L 375, pag. 3), quale piĂč volte modificata, in particolare dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 gennaio 2002, 2001/108/CE (GU L 41, pag. 35), e, da ultimo, dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 2005, 2005/1/CE (GU L 79, pag. 9; in prosieguo: «la direttiva o.i.c.v.m.»), prevede quanto segue al suo art. 1 :
«1. Gli Stati membri applicano la presente direttiva agli organismi dâinvestimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) situati sul loro territorio.
2. Ai fini della presente direttiva e fatto salvo lâarticolo 2, si intendono per o.i.c.v.m. gli organismi:
â il cui oggetto esclusivo Ăš lâinvestimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari e/o in altre attivitĂ finanziarie liquide di cui allâarticolo 19, paragrafo 1, e il cui funzionamento Ăš soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e
â le cui quote sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi. Ă assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un o.i.c.v.m. agisca per impedire che il corso delle sue quote in borsa si allontani sensibilmente dal valore netto di inventario.
(âŠ)
3. Conformemente al diritto nazionale, questi organismi possono assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una societĂ di gestione) o di âtrustâ (âunit trustâ) oppure la forma statutaria (societĂ di investimento)».
5 Ai sensi dellâart. 2, n. 1, della direttiva o.i.c.v.m., gli organismi dâinvestimento collettivo in valori mobiliari (in prosieguo: gli «organismi dâinvestimento collettivo») di tipo chiuso non sono considerati organismi dâinvestimento collettivo assoggettati a tale direttiva.
6 Il sesto âconsiderandoâ della direttiva o.i.c.v.m. recita come segue:
«considerando che in una prima fase Ăš opportuno limitare il coordinamento delle legislazioni degli stati membri agli organismi dâinvestimento collettivo di tipo diverso da quello âchiusoâ che offrono le loro quote in vendita al pubblico nella ComunitĂ e che hanno come unico obiettivo lâinvestimento in valori mobiliari (essenzialmente valori mobiliari quotati ufficialmente in borsa o su analoghi mercati regolamentati); che la regolamentazione degli organismi dâinvestimento collettivo cui la direttiva non si applica solleva vari problemi che occorre risolvere con altre disposizioni e che, quindi, tali organismi saranno oggetto di un successivo coordinamento (âŠ)».
La normativa nazionale
7 Lâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva Ăš stato recepito nel Regno Unito dalla legge del 1994 relativa allâimposta sul valore aggiunto (Value Added Tax Act 1994; in prosieguo: il «VATA 1994»).
8 I punti 9 e 10, gruppo 5, dellâallegato 9, del VATA 1994 esonerano, rispettivamente, la gestione di un fondo comune dâinvestimento autorizzato («authorised unit trust»; in prosieguo: lâ«AUT») e la gestione del patrimonio di una societĂ dâinvestimento a capitale variabile («Open-ended investment company»; in prosieguo: lâ«OEIC»).
9 Le nozioni dâ«AUT» e dâ«OEIC» di cui al VATA 1994 sono definite dalla legge del 2000 sui servizi e sui mercati finanziari (Financial Services and Markets Act 2000), che recepisce parzialmente nel Regno Unito la direttiva o.i.c.v.m.
10 Dal fascicolo emerge che le ITC sono definite, in linea di principio, secondo i criteri indicati dallâart. 842 della legge del 1988 in materia di imposta sul reddito e di imposta sulle societĂ (Income and Corporation Taxes Act 1988). Tale articolo stabilisce i requisiti che una societĂ deve soddisfare per avere diritto, in qualitĂ di ITC, ad unâesenzione dallâimposta sulle plusvalenze.
Controversia principale e questioni pregiudiziali
11 La Claverhouse Ăš una ITC che, per amministrare il suo portafoglio, si Ăš rivolta ai servizi di gestione di un terzo, ossia la JP Morgan Fleming Asset Management (UK) Limited.
12 La Claverhouse Ăš soggetta allâIVA per i servizi di gestione di cui beneficia, in quanto i Commissioners rifiutano di trattare la fornitura di servizi di gestione a unâITC come una prestazione esentata dallâIVA. Quindi, nel corso di un periodo di 10 anni terminato il 31 dicembre 2003, la Claverhouse ha versato, a titolo di IVA, un importo pari a 2,7 milioni di sterline inglesi (GBP), non recuperabili.
13 In tale contesto, la Claverhouse e The Association of Investment Trust Companies, associazione che rappresenta un certo numero di ITC operanti sul mercato britannico, hanno proposto un ricorso contro i Commissioners dinanzi al giudice del rinvio.
14 Dallâordinanza di rinvio risulta che gli AUT, che hanno la forma di trust, e le OEIC, aventi forma statutaria, sono fondi comuni dâinvestimento il cui numero rispettivamente di unitĂ e di quote, detenute dagli investitori, varia in funzione degli investimenti. Infatti, gli AUT e le OEIC sono fondi a capitale variabile (o fondi di tipo aperto), tenuti a riacquistare le proprie unitĂ o quote dagli investitori che desiderino venderle. Le ITC, che rivestono la forma statutaria, sono invece fondi a capitale fisso (o fondi di tipo chiuso). Le ITC sono strumenti dâinvestimento collettivo, costituiti sotto forma di societĂ per azioni quotate in borsa. Lâinvestitore che desidera porre fine alla sua partecipazione in questâultimo tipo di fondo vende le sue quote generalmente su un mercato secondario, quale una borsa di valori in cui il prezzo Ăš negoziato in funzione dellâofferta e della domanda sul mercato.
15 Il giudice del rinvio dichiara che, contrariamente agli AUT ed alle OEIC, le ITC non sono soggette ad autorizzazione della Financial Services Authority (autoritĂ di controllo dei servizi finanziari) ai sensi della legge del 2000 sui servizi e sui mercati finanziari. Tuttavia, proprio come le societĂ quotate in borsa, esse sono disciplinate dalla Financial Services Authority nella sua qualitĂ di Listing Authority (autoritĂ di borsa).
16 Il giudice del rinvio rileva inoltre che la gestione degli AUT e delle OEIC devâessere affidata ad un gestore esterno, mentre le ITC dispongono di un consiglio dâamministrazione autorizzato a gestire gli investimenti. Tuttavia, il 90% delle ITC affiderebbe la gestione degli investimenti a gestori esterni dei fondi.
17 Infine, dallâordinanza di rinvio emerge che, nel Regno Unito, le OEIC, il cui capitale Ăš variabile, che costituiscono organismi dâinvestimento collettivo ai sensi della direttiva o.i.c.v.m. e che sono obbligate a ricorrere a un terzo per la gestione dei propri fondi, beneficiano dellâesenzione dallâIVA per le prestazioni ad esse fornite dal loro gestore esterno, mentre le societĂ dâinvestimento a capitale fisso, quali le ITC, non ne beneficiano.
18 Il VAT & Duties Tribunal, London, (Commissione tributaria competente in materia di IVA, Londra, Regno Unito) ha perciĂČ deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se lâespressione âfondi comuni dâinvestimentoâ contenuta nellâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva possa includere fondi di investimento di tipo chiuso come le ITC.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se lâespressione âquali sono definiti dagli Stati membriâ, contenuta nellâart. 13, parte B, lett. d), punto 6 [della sesta direttiva]:
(a) consenta agli Stati membri di limitare a taluni «fondi comuni dâinvestimento» presenti nei loro territori il beneficio dellâesenzione fiscale per i servizi di gestione e di escluderne altri, ovvero
(b) implichi che gli Stati membri debbano identificare, tra i tipi di fondi presenti nei loro territori, quelli rientranti nella definizione di âfondi comuni dâinvestimentoâ, estendendo a tutti tali fondi il beneficio dellâesenzione fiscale.
3) In caso di soluzione della seconda questione nel senso che gli Stati membri possono limitare a taluni âfondi comuni dâinvestimentoâ il beneficio dellâesenzione dâimposta, come incidano sullâesercizio di tale potere discrezionale i principi di neutralitĂ fiscale, di paritĂ di trattamento e di prevenzione di distorsioni della concorrenza.
4) Se lâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, [della sesta direttiva] abbia unâefficacia diretta».
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
19 Secondo una costante giurisprudenza, le esenzioni previste dallâart. 13 della sesta direttiva costituiscono nozioni autonome di diritto comunitario e devono pertanto ricevere una definizione comunitaria che miri ad evitare divergenze nellâapplicazione del regime IVA da uno Stato membro allâaltro (v., in tal senso, sentenze 3 marzo 2005, causa C?428/02, Fonden Marselisborg LystbĂ„dehavn, Racc. pag. I?1527, punto 27; 26 maggio 2005, causa C?498/03, Kingscrest Associates e Montecello, Racc. pag. I?4427, punto 22; 1° dicembre 2005, cause riunite C?394/04 e C?395/04, Racc. pag. I?10373, punto 15; 4 maggio 2006, causa C?169/04, Abbey National, Racc. pag. I?4027, punto 38, e 14 dicembre 2006, causa C?401/05, VDP Dental Laboratory, Racc. pag. I?0000, punto 26).
20 Tuttavia, il legislatore comunitario puĂČ affidare agli Stati membri il compito di definire taluni termini di unâesenzione (v., in tal senso, sentenze 28 marzo 1996, causa C?468/93, Gemeente Emmen, Racc. pag. I?1721, punto 25, e Abbey National, cit., punto 39).
21 In tal caso, spetta a ciascuno Stato membro definire, nel proprio diritto interno, le nozioni in questione (v., in tal senso, sentenza 27 aprile 2006, cause riunite C?443/04 e C?444/04, Solleveld e van den Hout?van Eijnsbergen, Racc. pag. I?3617, punto 29), nel rispetto dei termini dellâesenzione utilizzati dal legislatore comunitario.
22 Inoltre, secondo la giurisprudenza in materia di IVA, gli Stati membri, in sede di definizione dei termini di unâesenzione, non possono pregiudicare gli scopi perseguiti dalla sesta direttiva o ledere i principi generali alla base di tale direttiva, con particolare riguardo al principio di neutralitĂ fiscale (v., in tal senso, sentenze Gemeente Emmen, cit., punto 25, e 12 gennaio 2006, causa C?246/04, Turn- und Sportunion Waldburg, Racc. pag. I?589, punto 31).
Sulla prima questione
23 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se la nozione di «fondi comuni dâinvestimento» contenuta nellâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva possa includere fondi dâinvestimento a capitale fisso come le ITC.
24 Contrariamente a quanto sostenuto dal governo britannico, le ricorrenti nella causa principale e la Commissione delle ComunitĂ europee ritengono che la nozione di «fondi comuni dâinvestimento» possa includere i fondi dâinvestimento a capitale fisso quali le ITC.
25 Al riguardo, si deve constatare che lâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva non contiene alcuna definizione della nozione di fondi comuni dâinvestimento.
26 Al punto 53 della citata sentenza Abbey National, la Corte ha statuito che lâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva riguarda i fondi comuni dâinvestimento, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Rientrano quindi nellâambito di applicazione di tale disposizione tanto gli organismi di investimento collettivo aventi forma contrattuale o di trust, quanto quelli aventi forma statutaria.
27 Pertanto, poichĂ© la forma giuridica non Ăš determinante ai fini dellâapplicazione della nozione di «fondi comuni dâinvestimento» contenuta nellâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, resta da esaminare la rilevanza al riguardo della modalitĂ di gestione.
28 NĂ© la formulazione nĂ© il contesto dellâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva suggeriscono che lâintenzione del legislatore comunitario fosse di autorizzare gli Stati membri ad introdurre, in sede di definizione dei termini dellâesenzione, differenze secondo la modalitĂ di gestione adottata dai fondi comuni dâinvestimento.
29 Unâinterpretazione dellâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva che esonerasse dallâIVA la gestione dei fondi a capitale variabile e non la gestione dei fondi a capitale fisso, sarebbe contraria al principio di neutralitĂ fiscale, su cui si basa, tra lâaltro, il sistema comune dellâIVA istituito dalla sesta direttiva e che si oppone a che operatori economici che effettuano le stesse operazioni siano trattati diversamente in materia di riscossione dellâIVA (v., in tal senso, sentenze 16 settembre 2004, causa C?382/02, Cimber Air, Racc. pag. I?8379, punti 23 e 24, nonchĂ© 8 dicembre 2005, causa C?280/04, Jyske Finans, Racc. pag. I?10683, punto 39, e Abbey National, cit., punto 56).
30 Infatti, come rilevato dallâavvocato generale al paragrafo 21 delle sue conclusioni, i fondi a capitale fisso non presentano alcuna differenza rilevante che impedisca, a priori, la loro inclusione tra i fondi comuni dâinvestimento di cui allâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, cosĂŹ come i fondi a capitale variabile.
31 Contrariamente a quanto sostiene il governo del Regno Unito, il rinvio alle disposizioni della direttiva o.i.c.v.m. non presenta alcuna utilitĂ al fine di dedurne unâinterpretazione restrittiva della nozione di «fondi comuni dâinvestimento» contenuta nellâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva.
32 Seppur dai âconsiderandĂČ e dai termini della direttiva o.i.c.v.m. risulti che questa ha lo scopo di coordinare le normative nazionali che disciplinano gli organismi dâinvestimento collettivo, ciĂČ nondimeno, come rilevato dallâavvocato generale al paragrafo 22 delle sue conclusioni, al momento dellâadozione della sesta direttiva la terminologia comunitaria nel settore dei fondi comuni dâinvestimento non era ancora armonizzata, dato che la direttiva o.i.c.v.m., che fornisce al suo art. 1, n. 3, una definizione comunitaria degli organismi dâinvestimento collettivo, Ăš stata adottata solo nel 1985 (v. sentenza Abbey National, cit., punto 55).
33 Peraltro, mentre alcune versioni linguistiche â in particolare le versioni spagnola, francese, italiana e portoghese â dellâart. 1, n. 3, della direttiva o.i.c.v.m., nel definire gli organismi dâinvestimento collettivo aventi la forma contrattuale, utilizzano, per descrivere i fondi contrattuali a capitale variabile in contrasto ai fondi aventi la forma di trust o ai fondi statutari, lâespressione «fondi comuni di investimento» quale utilizzata dallâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, ciĂČ non si verifica nel caso di altre versioni linguistiche di tale disposizione, in particolare nelle versioni inglese, danese e tedesca (v., in tal senso, sentenza Abbey National, cit., punto 55).
34 Infine, non si puĂČ invocare lâargomento secondo il quale lâarmonizzazione introdotta dalla direttiva o.i.c.v.m. non si estende ai fondi a capitale fisso. Al riguardo, occorre constatare, come sottolineato dalla Commissione, che i fondi a capitale fisso non sono definitivamente esclusi dalle misure di coordinamento enunciate in tale direttiva. Infatti, dal sesto âconsiderandĂČ della stessa risulta che tali fondi sono solo temporaneamente esclusi dalla disciplina di coordinamento di cui alla direttiva. Quindi, non Ăš escluso che i fondi comuni dâinvestimento a capitale fisso siano armonizzati in seguito.
35 Dallâinsieme delle precedenti considerazioni risulta che una societĂ dâinvestimento a capitale fisso quale unâITC, che ricorre a servizi di gestione forniti da un terzo, puĂČ rientrare nella nozione di «fondi comuni dâinvestimento» contenuta nellâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva.
36 Tale interpretazione non Ăš in alcun modo inficiata dal fatto che i fondi a capitale fisso non hanno lâobbligo di ricorrere ad un gestore esterno, potendo anche scegliere di amministrarsi da soli. Infatti, la circostanza che i fondi a capitale fisso quali le ITC abbiano, contrariamente alle OEIC, la possibilitĂ di autogestirsi e non siano obbligati a ricorrere ad una gestione esterna, non incide in alcun modo sulla situazione di unâITC che decida di affidarsi ad una gestione esterna. Qualora un fondo del genere scelga di affidarsi ad una gestione esterna, esso si trova obiettivamente nella stessa situazione di un fondo a capitale variabile, quale unâOEIC, che deve obbligatoriamente appoggiarsi ad un gestore esterno.
37 Occorre quindi risolvere la prima questione dichiarando che lâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva devâessere interpretato nel senso che lâespressione «fondi comuni dâinvestimento» contenuta in tale disposizione puĂČ includere fondi comuni dâinvestimento di tipo chiuso come le ITC.
Sulla seconda e sulla terza questione
38 Con la seconda e terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quale sia la portata dellâespressione «quali sono definiti dagli Stati membri», contenuta nellâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva.
39 Le ricorrenti nella causa principale nonchĂ© la Commissione ritengono che gli Stati membri siano esclusivamente autorizzati ad identificare, tra i tipi di fondi presenti nel loro territorio, quelli rientranti nella definizione di «fondi comuni dâinvestimento». Secondo la Commissione, una volta che un fondo Ăš stato individuato come un fondo comune dâinvestimento, esso deve poter beneficiare dellâesenzione dallâIVA prevista dallâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva. Il potere discrezionale degli Stati membri non si estenderebbe quindi allâapplicazione effettiva o meno del regime IVA. La Commissione aggiunge che lâidentificazione dei fondi deve avvenire alla luce delle disposizioni della direttiva o.i.c.v.m.
40 Il governo del Regno Unito, da parte sua, sostiene che unâinterpretazione estesa della nozione di «fondi comuni dâinvestimento» contenuta nellâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva deve necessariamente combinarsi con unâinterpretazione dellâespressione «quali sono definiti dagli Stati membri», in base alla quale gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per selezionare i fondi che devono beneficiare dellâesenzione.
41 Innanzi tutto, si deve osservare che il compito di definire il contenuto della nozione di «fondi comuni dâinvestimento» non consente in alcun modo agli Stati membri di limitare a taluni fondi presenti nel loro territorio il beneficio dellâesenzione e di escluderne altri. Infatti, dal punto 21 della presente sentenza consegue che i termini «fondi comuni dâinvestimento» devono essere il punto di partenza per il potere discrezionale attribuito agli Stati membri.
42 Orbene, lâinterpretazione secondo la quale spetterebbe agli Stati membri selezionare i fondi dâinvestimento che beneficiano dellâesenzione ed escluderne altri implicherebbe la negazione stessa dellâespressione «fondi comuni dâinvestimento» contenuta nellâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, il cui scopo Ăš di evitare divergenze nellâapplicazione del regime IVA a tali fondi.
43 Lâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva conferisce quindi agli Stati membri solo il potere di definire, nellâambito del loro ordinamento interno, i fondi che rientrano nella nozione di fondi comuni dâinvestimento. Come emerge dal punto 22 della presente sentenza, tale potere devâessere esercitato nel rispetto dello scopo perseguito dalla sesta direttiva e del principio di neutralitĂ fiscale inerente al sistema comune dellâIVA.
44 Occorre quindi esaminare se i limiti del potere discrezionale attribuito agli Stati membri dallâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva siano rispettati quando un soggetto passivo chiede che i servizi di gestione ad esso forniti siano riconosciuti come rientranti nella gestione di un fondo comune dâinvestimento, al fine di beneficiare dellâesenzione dallâIVA prevista da tale disposizione.
45 Al riguardo si deve osservare, da un lato, che lâobiettivo dellâesenzione delle operazioni legate alla gestione di fondi comuni dâinvestimento prevista dallâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva Ăš, tra lâaltro, di agevolare agli investitori lâinvestimento in titoli tramite organismi dâinvestimento, escludendo i costi dellâIVA. Infatti, tale disposizione Ăš diretta a garantire che il sistema comune dellâIVA sia fiscalmente neutro quanto alla scelta tra lâinvestimento diretto in titoli e quello mediante organismi dâinvestimento collettivo (sentenza Abbey National, cit., punto 62).
46 Dâaltro lato, relativamente al principio di neutralitĂ fiscale, proprio del sistema comune dellâIVA, si ricorda che tale principio si oppone a che operatori economici che effettuano le stesse operazioni siano trattati diversamente in materia di riscossione dellâIVA. Orbene, tale principio non richiede che si tratti di operazioni identiche. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, detto principio osta a che prestazioni di servizi di uno stesso tipo, che si trovano quindi in concorrenza tra di loro, siano trattate in maniera diversa sotto il profilo dellâIVA (v., in particolare, sentenze 23 ottobre 2003, causa C?109/02, Commissione/Germania, Racc. pag. I?12691, punto 20; 17 febbraio 2005, cause riunite C?453/02 e C?462/02, Linneweber e Akritidis, Racc. pag. I?1131, punto 24; Kingscrest, Associates e Montecello, cit., punto 54; 8 giugno 2006, causa C?106/05, L.u.p., Racc. pag. I?5123, punto 32; Turn- und Sportunion Waldburg, cit., punto 33, nonchĂ© Solleveld e van den Hout-van Eijnsbergen, cit., punto 39).
47 Il principio di neutralitĂ fiscale include il principio di eliminazione delle distorsioni della concorrenza risultanti da un trattamento differenziato sotto il profilo dellâIVA (v., in tal senso, sentenza 3 maggio 2001, causa C?481/98, Commissione/Francia, Racc. pag. I?3369, punto 22). Quindi, la distorsione risulta provata una volta constatato che le prestazioni di servizi si trovano in una situazione di concorrenza e sono trattate in maniera diversa sotto il profilo dellâIVA (v., in tal senso, sentenza 29 marzo 2001, causa C?404/99, Commissione/Francia, Racc., pag. I?2667, punti 45-47). Al riguardo Ăš irrilevante che la distorsione realizzata sia significativa.
48 Da quanto precede deriva che qualsiasi applicazione di una normativa nazionale che escluda la gestione di fondi comuni dâinvestimento a capitale fisso dallâesenzione prevista dallâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva Ăš contraria allo scopo di tale disposizione e al principio di neutralitĂ fiscale, considerato che tali fondi a capitale fisso sono organismi dâinvestimento collettivo che permettono agli investitori di investire in titoli e che detti fondi si trovano in una situazione di concorrenza con i fondi esentati dallâIVA.
49 Spetta al giudice nazionale verificare se lâapplicazione della normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale sia conforme allo scopo dellâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva e al principio di neutralitĂ fiscale, alla luce delle indicazioni fornite nella presente sentenza.
50 Al riguardo, Ăš possibile fornire al giudice del rinvio qualche indicazione supplementare, in considerazione delle informazioni da esso comunicate alla Corte. Quindi, si constata che, ad ogni modo, la gestione degli AUT e delle OEIC che costituiscono organismi dâinvestimento collettivo quali definiti nella direttiva o.i.c.v.m. beneficia dellâesenzione dallâIVA nel Regno Unito. Se, allo stato attuale, le ITC non costituiscono organismi dâinvestimento collettivo ai sensi della direttiva o.i.c.v.m., ciĂČ nondimeno, come rilevato dal giudice del rinvio, gli AUT, le OEIC e le ITC sono tre forme dâinvestimento collettivo a rischio condiviso. Inoltre, il giudice del rinvio dichiara che le ITC, cosĂŹ come gli AUT e le OEIC, prevedono lâinvestimento di titoli tramite lâintermediazione di un organismo dâinvestimento collettivo che consenta agli investitori privati di investire in un ampio paniere di investimenti, cosĂŹ riducendo i rischi finanziari.
51 Da quanto sottoposto alla Corte risulta quindi che la gestione delle ITC Ăš conforme allo scopo della sesta direttiva e che le ITC costituiscono fondi dâinvestimento simili agli AUT e alle OEIC che rientrano nella nozione di «fondi comuni dâinvestimento». In tali circostanze, lâesclusione delle ITC dallâesenzione prevista dallâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva non sembra giustificata alla luce dello scopo di tale disposizione e del principio di neutralitĂ fiscale.
52 Come sostenuto dalla Commissione, la questione se tale interpretazione abbia come effetto che lâesenzione prevista dallâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva si estende anche a fondi diversi da quelli di cui alla causa principale, non rientra tra le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte.
53 Occorre aggiungere che la qualifica, nel diritto interno, di «fondi comuni dâinvestimento» non basta a giustificare che questi beneficino di unâesenzione comunitaria quale quella di cui alla fattispecie. Occorre anche che si tratti di fondi rientranti nella nozione di «fondi comuni dâinvestimento» ai sensi dellâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva ed esentabili alla luce dello scopo di tale direttiva e del principio di neutralitĂ fiscale.
54 Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che lâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva devâessere interpretato nel senso che esso conferisce agli Stati membri un potere discrezionale nel definire i fondi presenti nei loro territori che rientrano nella nozione di «fondi comuni dâinvestimento» ai fini dellâesenzione prevista da tale disposizione. Tuttavia, nellâesercizio di tale potere, gli Stati membri devono rispettare lo scopo perseguito da detta disposizione, consistente nellâagevolare agli investitori lâinvestimento in titoli tramite organismi di investimento, nel rispetto del principio di neutralitĂ fiscale quanto alla riscossione dellâIVA relativa alla gestione di fondi comuni dâinvestimento che si trovano in un rapporto di concorrenza con altri fondi comuni dâinvestimento, quali i fondi a cui si applica la direttiva o.i.c.v.m.
Sulla quarta questione
55 Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede se lâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva abbia unâefficacia diretta.
56 Le ricorrenti nella causa principale ritengono di avere il diritto di invocare tale disposizione. Il solo fatto che questa sembri lasciare agli Stati membri un certo margine discrezionale nella loro definizione dei fondi comuni dâinvestimento non puĂČ ostare alla possibilitĂ di invocarla quando le misure nazionali di attuazione della stessa superano i limiti di tale margine discrezionale in quanto contrarie al principio di neutralitĂ fiscale e/o alla finalitĂ perseguita dallâesenzione prevista da detta disposizione. La Commissione condivide tale punto di vista e aggiunge che lâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva puĂČ essere invocato direttamente quando i limiti imposti al potere discrezionale degli Stati membri sono chiari, precisi e sufficientemente incondizionati.
57 Il governo britannico, invece, sostiene che lâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva non ha efficacia diretta, richiedendo una trasposizione complementare da parte degli Stati membri.
58 A tale proposito, secondo una giurisprudenza costante, in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere fatte valere, in mancanza di provvedimenti dâattuazione adottati entro i termini, per opporsi a qualsiasi disposizione di diritto interno non conforme alla direttiva, ovvero, inoltre, in quanto sono atte a definire diritti che i singoli possono far valere nei confronti dello Stato (v. sentenze 19 gennaio 1982, causa 8/81, Becker, Racc. pag. 53, punto 25; 10 settembre 2002, causa C?141/00, KĂŒgler, Racc. pag. I?6833, punto 51; 20 maggio 2003, cause riunite C?465/00, C?138/01 e C?139/01, Ăsterreichischer Rundfunk e a., Racc. pag. I?4989, punto 98, nonchĂ© Linneweber e Akriditis, cit., punto 33).
59 Quanto al contenuto dellâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva, occorre constatare che esso indica in maniera sufficientemente precisa e incondizionata che la gestione di fondi comuni dâinvestimento va esentata.
60 Il fatto che tale disposizione ribadisca lâesistenza di un margine discrezionale in capo agli Stati membri, non puĂČ rimettere in discussione tale interpretazione se, sulla base di indizi obiettivi, la prestazione controversa risponde ai criteri indicati per detta esenzione (v., per analogia, sentenza 6 novembre 2003, causa C?45/01, Dornier, Racc. pag. I?12911, punto 81).
61 Di conseguenza, la circostanza che lâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva conferisca agli Stati membri un potere discrezionale, precisando che essi sono competenti per definire i fondi comuni dâinvestimento, non impedisce agli interessati di far valere direttamente tale disposizione (v., per analogia, sentenza Dornier, cit., punto 81), allorchĂ© uno Stato membro, che esercita tale potere discrezionale, ha adottato misure nazionali incompatibili con tale direttiva (v., in tal senso, sentenza Linneweber e Akriditis, cit., punti 36 e 37).
62 Occorre quindi rispondere alla quarta questione dichiarando che lâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva ha unâefficacia diretta, nel senso che esso puĂČ essere invocato dal soggetto passivo dinanzi a un giudice nazionale al fine di opporsi allâapplicazione di una normativa nazionale che sarebbe incompatibile con tale disposizione.
Sulle spese
63 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) Lâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari â Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devâessere interpretato nel senso che lâespressione «fondi comuni dâinvestimento» contenuta in tale disposizione puĂČ includere fondi comuni dâinvestimento di tipo chiuso come le societĂ fiduciarie di investimento (Investment Trust Companies).
2) Lâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva 77/388 devâessere interpretato nel senso che esso conferisce agli Stati membri un potere discrezionale nel definire i fondi presenti nei loro territori che rientrano nella nozione di «fondi comuni dâinvestimento» ai fini dellâesenzione prevista da tale disposizione. Tuttavia, nellâesercizio di tale potere, gli Stati membri devono rispettare lo scopo perseguito da detta disposizione, consistente nellâagevolare agli investitori lâinvestimento in titoli tramite organismi dâinvestimento, nel rispetto del principio di neutralitĂ fiscale quanto alla riscossione dellâimposta sul valore aggiunto relativa alla gestione di fondi comuni dâinvestimento che si trovano in un rapporto di concorrenza con altri fondi comuni dâinvestimento, quali i fondi a cui si applica la direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi dâinvestimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 2005, 2005/1/CE.
3) Lâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva 77/388 ha unâefficacia diretta, nel senso che esso puĂČ essere invocato dal soggetto passivo dinanzi a un giudice nazionale al fine di opporsi allâapplicazione di una normativa nazionale che sarebbe incompatibile con tale disposizione.






