Corte giustizia UE, 28 giugno 2007, C. 363-05
1) Lâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari â Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devâessere interpretato nel senso che lâespressione ÂŤfondi comuni dâinvestimentoÂť contenuta in tale disposizione può includere fondi comuni dâinvestimento di tipo chiuso come le societĂ fiduciarie di investimento (Investment Trust Companies).
2) Lâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva 77/388 devâessere interpretato nel senso che esso conferisce agli Stati membri un potere discrezionale nel definire i fondi presenti nei loro territori che rientrano nella nozione di ÂŤfondi comuni dâinvestimentoÂť ai fini dellâesenzione prevista da tale disposizione. Tuttavia, nellâesercizio di tale potere, gli Stati membri devono rispettare lo scopo perseguito da detta disposizione, consistente nellâagevolare agli investitori lâinvestimento in titoli tramite organismi dâinvestimento, nel rispetto del principio di neutralitĂ fiscale quanto alla riscossione dellâimposta sul valore aggiunto relativa alla gestione di fondi comuni dâinvestimento che si trovano in un rapporto di concorrenza con altri fondi comuni dâinvestimento, quali i fondi a cui si applica la direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi dâinvestimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 2005, 2005/1/CE.
3) Lâart. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva 77/388 ha unâefficacia diretta, nel senso che esso può essere invocato dal soggetto passivo dinanzi a un giudice nazionale al fine di opporsi allâapplicazione di una normativa nazionale che sarebbe incompatibile con tale disposizione.
Corte giustizia UE, 28 giugno 2007, C. 363-05






