Corte giustizia UE, 28 giugno 2007, C. 363-05

1) L’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso che l’espressione «fondi comuni d’investimento» contenuta in tale disposizione può includere fondi comuni d’investimento di tipo chiuso come le società fiduciarie di investimento (Investment Trust Companies).
2) L’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva 77/388 dev’essere interpretato nel senso che esso conferisce agli Stati membri un potere discrezionale nel definire i fondi presenti nei loro territori che rientrano nella nozione di «fondi comuni d’investimento» ai fini dell’esenzione prevista da tale disposizione. Tuttavia, nell’esercizio di tale potere, gli Stati membri devono rispettare lo scopo perseguito da detta disposizione, consistente nell’agevolare agli investitori l’investimento in titoli tramite organismi d’investimento, nel rispetto del principio di neutralità fiscale quanto alla riscossione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alla gestione di fondi comuni d’investimento che si trovano in un rapporto di concorrenza con altri fondi comuni d’investimento, quali i fondi a cui si applica la direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 2005, 2005/1/CE.
3) L’art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva 77/388 ha un’efficacia diretta, nel senso che esso può essere invocato dal soggetto passivo dinanzi a un giudice nazionale al fine di opporsi all’applicazione di una normativa nazionale che sarebbe incompatibile con tale disposizione.

Corte giustizia UE, 28 giugno 2007, C. 363-05