Sentenza della Corte di giustizia delle ComunitĂ europee del 18 ottobre 2007
Nel procedimento C?195/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellâart. 234 CE, dal Bundeskommunikationssenat (Austria) con decisione 4 aprile 2006, pervenuta in cancelleria il 27 aprile 2006, nella causa
Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria)
contro
Ăsterreichischer Rundfunk (ORF),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. JuhĂĄsz, J. MalenovskĂœ (relatore) e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz?Jarabo Colomer
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 29 marzo 2007,
considerate le osservazioni presentate:
â per la Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), dal sig. M. Ogris, in qualitĂ di agente;
â per lâĂsterreichischer Rundfunk (ORF), dal sig. S. Korn, Rechtsanwalt;
â per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualitĂ di agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato;
â per il governo portoghese, dal sig. L. Fernandes e dalla sig.ra J. Marques Lopes, in qualitĂ di agenti;
â per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra T. Harris e dal sig. M. Hoskins, in qualitĂ di agenti;
â per la Commissione delle ComunitĂ europee, dal sig. G. Braun e dalla sig.ra E. Montaguti, in qualitĂ di agenti,
sentite le conclusioni dellâavvocato generale, presentate allâudienza del 24 maggio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda lâinterpretazione della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti lâesercizio delle attivitĂ televisive (GU L 298, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (GU L 202, pag. 60; in prosieguo: la «direttiva 89/552»).
2 Tale domanda Ăš stata presentata nellâambito di una controversia pendente tra la Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) (autoritĂ austriaca per le telecomunicazioni; in prosieguo: la «KommAustria») e lâĂsterreichischer Rundfunk (ORF) (in prosieguo: lâ«ORF») in merito alla qualificazione di «televendita» o «pubblicitĂ televisiva» di un gioco a premi organizzato in occasione della diffusione, da parte dellâORF, di una trasmissione intitolata «Quiz-Express».
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Secondo il tredicesimo âconsiderandĂČ della direttiva 89/552:
«(âŠ) la presente direttiva contiene le disposizioni minime necessarie per garantire la libera diffusione delle trasmissioni (âŠ)».
4 Il ventisettesimo âconsiderandĂČ di tale direttiva cosĂŹ recita:
«(âŠ) per garantire unâintegrale ed adeguata protezione degli interessi della categoria di consumatori costituita dai telespettatori, Ăš essenziale che la pubblicitĂ televisiva sia sottoposta ad un certo numero di norme minime e di criteri e che gli Stati membri abbiano la facoltĂ di stabilire norme piĂč rigorose o piĂč particolareggiate e, in alcuni casi, condizioni differenti per le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione».
5 Lâart. 1 della detta direttiva stabilisce quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva:
(âŠ)
«c) per âpubblicitĂ televisivaâ si intende ogni forma di messaggio televisivo trasmesso a pagamento o dietro altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da unâimpresa pubblica o privata nellâambito di unâattivitĂ commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
(âŠ)
«f) per âtelevenditaâ si intendono le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni».
6 Lâart. 10 della direttiva 89/552 dispone quanto segue:
«1. La pubblicità televisiva e la televendita devono essere chiaramente riconoscibili come tali ed essere nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici.
2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni.
3. PubblicitĂ e televendita non devono utilizzare tecniche subliminali.
4. La pubblicità e la televendita clandestine sono vietate».
7 Secondo lâart. 18 di tale direttiva:
«1. La proporzione di tempo di trasmissione destinata agli spot di televendita, spot pubblicitari e altre forme di pubblicitĂ , ad eccezione delle finestre di televendita di cui allâarticolo 18 bis, non deve superare il 20% del tempo di trasmissione quotidiano. Il tempo di trasmissione per spot pubblicitari non deve superare il 15% del tempo di trasmissione quotidiano.
2. La proporzione di spot pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora dâorologio non deve superare il 20%.
3. Ai fini del presente articolo, non sono inclusi nella nozione di pubblicitĂ :
â gli annunci dellâemittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati;
â gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente».
La normativa nazionale
8 La legge federale relativa alla radiodiffusione austriaca (Bundesgesetz ĂŒber den Ăsterreichischen Rundfunk, BGBl. I, 83/2001; in prosieguo: la «legge sullâORF») ha recepito la direttiva 89/552.
9 Lâart. 13, nn. 1?3, della legge sullâORF cosĂŹ recita:
«1. Nellâambito della sua attivitĂ radiofonica e televisiva, lâ[ORF] puĂČ assegnare, a pagamento, periodi di trasmissione per pubblicitĂ commerciale. Per pubblicitĂ commerciale si intende ogni forma di messaggio a pagamento o dietro altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, nellâambito di unâattivitĂ commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.
2. AllâORF Ăš vietata la concessione di periodi di trasmissione per offerte dirette al pubblico ai fini della fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni (televendite).
3. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale ed essere nettamente distinta dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici».
10 Ai sensi dellâart. 11 della legge federale istitutiva della KommAustria e del Bundeskommunikationssenat (Bundesgesetz ĂŒber die Einrichtung einer Kommunikationsbehörde Austria und eines Bundeskommunikationssenates, BGBl. I, 32/2001, in prosieguo: la «KOG»), nella versione vigente allâepoca dei fatti:
«1. Presso la cancelleria federale Ăš istituito il Bundeskommunikationssenat, con funzione di controllo delle decisioni della KommAustria e di controllo giuridico sullâ[ORF].
2. Il Bundeskommunikationssenat si pronuncia in ultimo grado:
â sui ricorsi avverso le decisioni della KommAustria, ad eccezione dei ricorsi in materia di diritto penale amministrativo;
â sui reclami, sulle istanze e sui procedimenti relativi ad infrazioni amministrative delle disposizioni della legge sullâORF.
3. Le decisioni del Bundeskommunikationssenat non sono soggette ad annullamento o modifica in via amministrativa. Contro le decisioni del Bundeskommunikationssenat Ăš ammissibile il ricorso al Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo).
(âŠ)».
11 Lâart. 11a della KOG dispone quanto segue:
«1. Il Bundeskommunikationssenat si pronuncia sulle denunce presentate dalla KommAustria relative a violazioni delle disposizioni degli artt. 13?17, 9, n. 4, e 18 della legge sullâORF, nei limiti in cui tali due ultimi articoli si riferiscano a singole disposizioni degli artt. 13?17 della legge sullâORF. A tal fine, esso puĂČ sentire la KommAustria.
(âŠ)».
12 Lâart. 12 della KOG stabilisce quanto segue:
«1. Il Bundeskommunikationssenat Ú composto da cinque membri, di cui tre devono avere la qualifica di magistrati. I membri del Bundeskommunikationssenat esercitano le loro funzioni in modo indipendente e non sono vincolati da ordini o indicazioni. Il Bundeskommunikationssenat sceglie, tra i suoi membri appartenenti alla magistratura, un presidente ed un vicepresidente.
2. I membri del Bundeskommunikationssenat sono scelti dal presidente della Repubblica federale su proposta del governo federale e restano in carica sei anni. Per ogni membro deve essere nominato un membro supplente che lo sostituisce in caso di impedimento.
(âŠ)».
13 A norma dellâart. 20, n. 2, della costituzione federale (Bundesverfassungsgesetz):
«Se una legge federale o di un Land istituisce unâautoritĂ collegiale che si pronuncia in ultimo grado e le cui decisioni, ai sensi delle disposizioni di legge, non sono soggette ad annullamento o rettifica in via amministrativa e di cui fa parte almeno un giudice, anche i restanti membri di tale organo collegiale, nellâesercizio delle loro funzioni, non sono vincolati ad alcun ordine».
Causa principale e questioni pregiudiziali
14 Con lettera 20 maggio 2005 la KommAustria, dopo lâespletamento di un procedimento preliminare, ha presentato una denuncia dinanzi al Bundeskommunikationssenat per violazione, da parte dellâORF, dellâart. 13, n. 2, della legge sullâORF. La KommAustria ha fatto valere che una parte della trasmissione dellâORF «Quiz Express» viene dedicata alla televendita, in violazione delle disposizioni di tale articolo.
15 Nella detta trasmissione, un presentatore propone al pubblico, mediante un numero telefonico speciale che appare in sovrimpressione, di partecipare ad un gioco a premi componendo tale numero telefonico, dietro pagamento di EUR 0,70 allâoperatore telefonico, il quale ha stipulato un accordo con lâORF. Il gioco si divide in due parti, la prima delle quali comporta un elemento aleatorio, ossia che per partecipare in diretta al programma occorre riuscire a prendere una determinata linea telefonica. Nella seconda parte il telespettatore selezionato risponde ad una domanda durante il programma. I telespettatori che non riescono ad essere collegati in diretta partecipano al sorteggio di un «premio settimanale».
16 Dopo lâesame degli argomenti esposti dalla KommAustria, il Bundeskommunikationssenat ha considerato possibile qualificare tale forma di trasmissione come «televendita». Esso ha considerato che fosse suo compito, nellâesercizio della sua competenza anche di merito, esaminare se i messaggi diffusi in tale trasmissione o parte di trasmissione violassero altre disposizioni della legge sullâORF, in particolare quelle relative alla pubblicitĂ . Esso ha perĂČ anche ritenuto che, posto che le disposizioni nazionali applicabili recepiscono la direttiva 89/552, esse dovessero essere interpretate alla luce di questâultima.
17 CiĂČ considerato, il Bundeskommunikationssenat ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se lâart. 1, lett. f), della direttiva 89/552 (âŠ) debba essere interpretato nel senso che sono da considerarsi âtelevenditeâ le trasmissioni, o parti di trasmissioni, in cui lâemittente televisiva offre ai telespettatori la possibilitĂ di partecipare, componendo immediatamente numeri telefonici speciali â quindi a pagamento â ad un gioco a premi organizzato dalla detta emittente.
2) Qualora la prima questione sia risolta in senso negativo, se lâart. 1, lett. c), della direttiva 89/552 (âŠ) debba essere interpretato nel senso che sono da considerarsi âpubblicitĂ televisivaâ i messaggi diffusi in trasmissioni, o parti di trasmissioni, in cui lâemittente televisiva offre ai telespettatori la possibilitĂ di partecipare, componendo immediatamente numeri telefonici speciali â quindi a pagamento â ad un gioco a premi organizzato dalla detta emittente».
Sulla ricevibilitĂ delle questioni pregiudiziali
18 In via preliminare occorre verificare se il Bundeskommunikationssenat sia una giurisdizione ai sensi dellâart. 234 CE e, quindi, se le sue questioni siano ricevibili.
19 Secondo costante giurisprudenza, per valutare se lâorgano del rinvio possegga le caratteristiche di un giudice ai sensi dellâart. 234 CE, questione unicamente di diritto comunitario, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dellâorgano, il suo carattere permanente, lâobbligatorietĂ della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che lâorgano applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., in particolare, sentenze 31 maggio 2005, causa Câ53/03, Syfait e a., Racc. pag. I?4609, punto 29 e la giurisprudenza citata, nonchĂ© 14 giugno 2007, causa C?246/05, HĂ€upl, Racc. pag. I?0000, punto 16).
20 A tale proposito occorre rilevare, da una parte, che dalle disposizioni degli artt. 11, 11a e 12 della KOG emerge in modo incontestabile che il Bundeskommunikationssenat soddisfa i criteri relativi al suo fondamento legale, al carattere obbligatorio della sua giurisdizione, al suo carattere permanente, alla natura contraddittoria del procedimento e allâapplicazione di norme giuridiche.
21 Dâaltra parte, si deve constatare che le disposizioni dellâart. 12 della KOG, in combinato disposto con quelle dellâart. 20, n. 2, della legge costituzionale federale (Bundesverfassungsgesetz), garantiscono lâindipendenza del Bundeskommunikationssenat.
22 Da quanto precede, risulta che il Bundeskommunikationssenat devâessere considerato una giurisdizione ai sensi dellâart. 234 CE e che quindi le sue questioni sono ricevibili.
Nel merito
23 Le questioni del giudice del rinvio, che devono essere esaminate congiuntamente, sono in sostanza dirette a chiarire se lâart. 1 della direttiva 89/552 vada interpretato nel senso che nella sua definizione di televendita o, allâoccorrenza, di pubblicitĂ televisiva, rientra una trasmissione o una parte di trasmissione nel corso della quale viene offerta ai telespettatori, da parte dellâemittente radiotelevisiva, la possibilitĂ di partecipare ad un gioco a premi componendo immediatamente un numero di telefono speciale, e quindi dietro pagamento.
24 Occorre rilevare che dallâimperativo tanto dellâapplicazione uniforme del diritto comunitario quanto del principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto, nellâintera ComunitĂ , di unâinterpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalitĂ perseguita dalla normativa di cui trattasi (v., in particolare, sentenze 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro, Racc. pag. 107, punto 11; 19 settembre 2000, causa C?287/98, Linster, Racc. pag. I?6917, punto 43; 17 marzo 2005, causa C?170/03, Feron, Racc. pag. I?2299, punto 26, e 14 dicembre 2006, causa C?316/05, Nokia, Racc. pag. I?12083, punto 21).
25 La portata che il legislatore comunitario ha inteso conferire alle nozioni di «pubblicitĂ televisiva» e di «televendita» ai sensi dellâart. 1 della direttiva 89/552 deve pertanto essere valutata con riferimento al contesto di tale disposizione e allâobiettivo perseguito dalla normativa in questione.
26 Come emerge dal ventisettesimo âconsiderandĂČ della direttiva 89/552, il legislatore comunitario ha voluto garantire unâintegrale ed adeguata protezione degli interessi della categoria di consumatori costituita dai telespettatori, assoggettando le diverse forme di promozione, quali la pubblicitĂ televisiva, la televendita e la sponsorizzazione, ad un certo numero di norme minime e di criteri.
27 In tale ottica, le disposizioni del Capitolo IV della direttiva 89/552, che definiscono tali norme e tali criteri, esprimono, come sottolinea lâavvocato generale al paragrafo 76 delle conclusioni, la volontĂ del legislatore comunitario di distinguere tali attivitĂ di promozione da quelle rientranti nel resto dei programmi trasmessi, di renderle identificabili senza ambiguitĂ da parte dei telespettatori e di limitarne il tempo di trasmissione. Pertanto, la tutela della categoria di consumatori rappresentata dai telespettatori contro la pubblicitĂ eccessiva costituisce un aspetto essenziale dellâobiettivo della direttiva 89/552 (v., in questo senso, sentenza 23 ottobre 2003, causa C?245/01, RTL Television, Racc. pag. I?12489, punto 64).
28 Lâart. 1 della direttiva 89/552 definisce, tra lâaltro, le nozioni di «pubblicitĂ televisiva» e di «televendita» proprio al fine di conseguire il detto obiettivo. Pertanto, la portata di tali nozioni devâessere analizzata alla luce di questâultimo.
29 Ă quindi necessario che la Corte, al fine di risolvere le questioni sottoposte dal giudice del rinvio, verifichi se una trasmissione come quella di cui alla causa principale soddisfa i criteri di cui si Ăš avvalso il legislatore comunitario per definire le dette nozioni.
30 Per quanto concerne, in primo luogo, lâapplicazione dei criteri accolti dallâart. 1, lett. f), della direttiva 89/552 per definire la televendita, occorre constatare che nella trasmissione in questione, descritta al punto 15 di questa sentenza, lâemittente televisiva trasmette direttamente al pubblico unâofferta che gli permette di accedere ad una forma di gioco a premi mediante il pagamento di una comunicazione telefonica.
31 Ă pacifico che, in questa fattispecie, il costo di tale comunicazione Ăš superiore alla tariffa normale. Non Ăš contestato, inoltre, che una parte del prezzo della comunicazione Ăš versato dallâoperatore telefonico allâemittente televisiva che trasmette il gioco. Quindi, componendo il numero telefonico speciale che appare sullo schermo, il telespettatore, che contribuisce al finanziamento di tale gioco e quindi agli introiti dellâemittente, partecipa, dietro pagamento, allâattivitĂ propostagli da questâultima.
32 Peraltro, unâattivitĂ consistente nel permettere agli utenti di partecipare, a pagamento, ad un gioco a premi, puĂČ costituire una prestazioni di servizi (v., in questo senso, per lâorganizzazione di lotterie, sentenza 24 marzo 1994, causa C?275/92, Schindler, Racc. pag. I?1039, punto 25; per la messa a disposizione di apparecchi automatici per giochi dâazzardo, sentenza 21 settembre 1999, causa C?124/97, LÀÀrĂ€ e a., Racc. pag. I?6067, punto 27, e per la gestione di giochi di sorte o dâazzardo, sentenza 11 settembre 2003, causa C?6/01, Anomar e a., Racc. pag. I?8621, punto 56).
33 Nel caso di specie, si invitano direttamente gli spettatori, nel corso della trasmissione, a partecipare ad un gioco dâazzardo, fornendo loro le informazioni indispensabili per contattare il presentatore del programma ed esservi collegati in diretta, o altrimenti per iscriversi al sorteggio settimanale. Il telespettatore, invitato dal presentatore a partecipare al concorso della trasmissione, accetta lâinvito componendo il numero speciale indicato sullo schermo. A partire dal momento in cui i servizi dellâORF gli rispondono prende il via il processo di pagamento, poichĂ© il costo della comunicazione, maggiorato, viene addebitato sulla fattura telefonica del telespettatore che, in quel momento, sceglie di giocare in diretta o, se del caso, acquisisce il diritto di partecipare al sorteggio rimanente.
34 Il telespettatore in questione, quindi, accetta unâofferta di partecipazione ad un gioco, con la speranza di conseguire una vincita. Considerate tali circostanze, si puĂČ ritenere che, consentendo al telespettatore di partecipare ad un gioco a premi, lâemittente televisiva, dietro pagamento, metta a disposizione del telespettatore un servizio.
35 CiĂČ premesso, la qualificazione del gioco in questione come «televendita» ai sensi dellâart. 1, lett. f), della direttiva 89/552 richiede tuttavia ancora che sia verificato se, tenuto conto delle sue proprie caratteristiche, la detta trasmissione, o parte di essa, costituisca una vera e propria offerta di servizi. A tal proposito, Ăš compito del giudice nazionale procedere ad una valutazione del complesso delle circostanze di fatto della causa principale.
36 Il giudice del rinvio, quindi, nellâambito di tale valutazione, deve tener conto dello scopo della trasmissione in cui si colloca il gioco, della sua importanza in termini di tempo e di ricadute economiche attese rispetto a quelle previste per la detta trasmissione, nonchĂ© dellâorientamento dei quesiti posti ai candidati.
37 Occorre aggiungere che un gioco come quello della causa principale potrebbe costituire una «televendita» ai sensi dellâart. 1, lett. f), della direttiva 89/552 solo se rappresentasse una vera e propria attivitĂ economica autonoma consistente nella prestazione di servizi e se non si limitasse ad una mera offerta di intrattenimento nel contesto della trasmissione (v., per analogia, quanto ad un gioco a premi inserito in una pubblicazione, sentenza 26 giugno 1997, causa C?368/95, Familiapress, Racc. pag. I?3689, punto 23).
38 Non si puĂČ infatti escludere che lâemittente televisiva abbia semplicemente avuto intenzione, alla luce del fine della trasmissione nella quale si colloca il gioco, di renderla interattiva, senza perĂČ voler realizzare una vera e propria offerta di servizi nellâambito dei giochi implicanti guadagno, in particolare se tale gioco rappresenta solo una minima parte del contenuto e del tempo del programma di intrattenimento e, pertanto, non ne altera la natura, e se i quesiti posti ai candidati sono estranei alla promozione di beni e di servizi relativi ad attivitĂ di natura commerciale, industriale, artigiana o ad una libera professione. Lo stesso vale se il profitto atteso da tale gioco si rivela assolutamente accessorio rispetto a quello atteso dalla trasmissione considerata complessivamente.
39 Per quanto riguarda, in secondo luogo, lâapplicazione dei criteri accolti dallâart. 1, lett. c), della direttiva 89/552 per definire la pubblicitĂ televisiva, Ăš dâuopo esaminare se, in una trasmissione come quella di cui alla causa principale, lâinvito, rivolto al telespettatore, di comporre un numero telefonico speciale per partecipare, dietro pagamento, ad un gioco a premi, costituisca una forma di messaggio televisivo, o la diffusione di un messaggio a fini di autopromozione da parte di unâimpresa nellâambito di unâattivitĂ commerciale allo scopo di promuovere la fornitura di beni o di servizi.
40 Il giudice del rinvio sâinterroga sulla qualificazione di «pubblicitĂ televisiva» del messaggio contenuto nella trasmissione o nella parte di trasmissione oggetto della causa principale solo per il caso in cui essa non sia televendita. Alla luce delle considerazioni svolte ai punti 35?38 di questa sentenza, dalle quali emerge che non si puĂČ parlare di televendita in assenza di una vera propria offerta di servizi, occorre riconoscere che il messaggio da esaminare rientra nellâambito di un programma di intrattenimento.
41 Posto che lâart. 1, lett. c), della direttiva 89/552 riguarda tutte le forme di messaggio televisivo, si deve altresĂŹ ammettere che la risposta alla questione presentata dal giudice del rinvio presuppone che si tengano presenti tutti gli aspetti della trasmissione o della parte trasmissione al fine di determinare se da essi emerge lâintenzione di trasmettere ai telespettatori una pubblicitĂ televisiva. Pertanto, tale valutazione non devâessere limitata alla sola forma di messaggio costituita dallâapparizione sullo schermo di un numero di telefono speciale che consente di partecipare al gioco.
42 A tal proposito, non si puĂČ contestare che lâemittente televisiva, con tale messaggio, cerca di promuovere la detta trasmissione, rendendola piĂč attraente grazie alla prospettiva di partecipare ad un gioco che consente di vincere un premio, cosĂŹ da incitare i telespettatori a seguirla. Tuttavia, in generale, ogni emittente televisiva mira a rendere piĂč attraenti tutti i programmi televisivi che ha la libertĂ di trasmettere. Non se ne puĂČ dedurre che ogni forma di messaggio diretto a rendere piĂč attraente una trasmissione costituisca una pubblicitĂ televisiva.
43 Ă quindi necessario chiarire se tale forma particolare di messaggio, costituita dallâinvito a partecipare ad un gioco a premi, presenti una caratteristica specifica idonea a conferirle il carattere di pubblicitĂ televisiva.
44 Occorre constatare che tale messaggio ed il gioco al quale permette di prendere parte sono diretti a far partecipare il telespettatore direttamente al contenuto stesso della trasmissione. Il detto messaggio costituisce parte integrante di essa e di per sĂ© non ha, a priori, lo scopo di accrescerne lâinteresse.
45 Tuttavia, considerato il suo contenuto, il gioco potrebbe consistere nel promuovere indirettamente le qualitĂ dei programmi dellâemittente televisiva, in particolare se i quesiti sottoposti al candidato vertessero su altre trasmissioni di tale emittente e fossero quindi tali da incitare i candidati potenziali a seguirle. Lo stesso potrebbe dirsi se i premi in palio consistessero in prodotti derivati aventi lo scopo di promuovere tali programmi, come gli audiovisivi. In tali circostanze, il messaggio trasmesso da tale programma o parte di programma potrebbe essere considerato una pubblicitĂ televisiva in forma di autopromozione. Il messaggio potrebbe ancora essere considerato pubblicitĂ televisiva se i beni ed i servizi offerti come premio formassero oggetto di presentazioni o di promozioni destinate ad indurre i telespettatori ad acquistare i detti beni e servizi.
46 Occorre constatare che le informazioni di cui dispone la Corte non le consentono di valutare se tali ipotesi si verifichino per una trasmissione, o parte di trasmissione, come quella oggetto della causa principale. Spetta al giudice del rinvio procedere a tale valutazione.
47 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere le questioni sottoposte dichiarando che lâart. 1 della direttiva 89/552 devâessere interpretato nel senso che una trasmissione, o parte di trasmissione, in cui unâemittente televisiva offre ai telespettatori la possibilitĂ di partecipare, componendo immediatamente un numero telefonico speciale â quindi a pagamento â ad un gioco a premi,
â rientra nella definizione di televendita del detto articolo, lett. f), se tale trasmissione, o parte di trasmissione, costituisce una vera e propria offerta di servizi, tenuto conto dello scopo della trasmissione in cui si colloca il gioco, dellâimportanza di questâultimo in termini di tempo e di ricadute economiche attese rispetto a quelle previste complessivamente per la detta trasmissione, nonchĂ© dellâorientamento dei quesiti posti ai candidati;
â rientra nella definizione di pubblicitĂ televisiva del detto articolo, lett. c), se, alla luce della finalitĂ e del contenuto di tale gioco, nonchĂ© delle condizioni in cui sono presentati i premi in palio, esso consiste in un messaggio diretto ad incitare i telespettatori ad acquistare i beni ed i servizi presentati come premio, o volto a promuovere indirettamente, in forma di autopromozione, le qualitĂ dei programmi dellâemittente in questione.
Sulle spese
48 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
Lâart. 1 della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti lâesercizio delle attivitĂ televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, devâessere interpretato nel senso che una trasmissione, o parte di trasmissione, in cui unâemittente televisiva offre ai telespettatori la possibilitĂ di partecipare, componendo immediatamente un numero telefonico speciale â quindi a pagamento â ad un gioco a premi,
â rientra nella definizione di televendita del detto articolo, lett. f), se tale trasmissione, o parte di trasmissione, costituisce una vera e propria offerta di servizi, tenuto conto dello scopo della trasmissione in cui si colloca il gioco, dellâimportanza di questâultimo in termini di tempo e di ricadute economiche attese rispetto a quelle previste complessivamente per la detta trasmissione, nonchĂ© dellâorientamento dei quesiti posti ai candidati;
â rientra nella definizione di pubblicitĂ televisiva del detto articolo, lett. c), se, alla luce della finalitĂ e del contenuto di tale gioco, nonchĂ© delle condizioni in cui sono presentati i premi in palio, esso consiste in un messaggio diretto ad incitare i telespettatori ad acquistare i beni ed i servizi presentati come premio, o volto a promuovere indirettamente, in forma di autopromozione, le qualitĂ dei programmi dellâemittente in questione.






