Corte di Giustizia UE, 18 ottobre 2007, C. 195-06

Secondo la Corte, una trasmissione, o parte di trasmissione, in cui un’emittente televisiva offre ai telespettatori la possibilità di partecipare, componendo immediatamente un numero telefonico speciale – quindi a pagamento – ad un gioco a premi, rientra nella definizione di “televendita” ai sensi della Direttiva 89/552 CEE quando tale trasmissione costituisce una vera e propria offerta di servizi, tenuto conto dello scopo della trasmissione in cui si colloca il gioco, dell’importanza di quest’ultimo in termini di tempo e di ricadute economiche attese rispetto a quelle previste complessivamente per la detta trasmissione, nonché dell’orientamento dei quesiti posti ai candidati. La stessa trasmissione rientra invece nella definizione di “pubblicità televisiva” se, alla luce della finalità e del contenuto di tale gioco, nonché delle condizioni in cui sono presentati i premi in palio, esso consiste in un messaggio diretto ad incitare i telespettatori ad acquistare i beni ed i servizi presentati come premio, o volto a promuovere indirettamente, in forma di autopromozione, le qualità dei programmi dell’emittente in questione.

Corte di Giustizia UE, 18 ottobre 2007, C. 195-06