Sentenza
1 Con il ricorso in esame la Commissione delle ComunitĂ europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica federale di Germania, rifiutando formalmente di perseguire come illecito lâimpiego nel suo territorio della denominazione «parmesan» nellâetichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della denominazione dâorigine protetta (in prosieguo: la «DOP») «Parmigiano Reggiano», favorendo cosĂŹ lâusurpazione da parte di terzi della notorietĂ di cui gode il prodotto autentico, tutelato a livello comunitario, Ăš venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dellâart. 13, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni dâorigine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1).
Contesto normativo
2 Il regolamento n. 2081/92 istituisce una protezione comunitaria delle denominazioni dâorigine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari.
3 Lâart. 2 del regolamento n. 2081/92 dispone quanto segue:
«1. La protezione comunitaria delle denominazioni dâorigine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari Ăš ottenuta conformemente al presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) âdenominazione dâorigineâ: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
â originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
â la cui qualitĂ o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente allâambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nellâarea geografica delimitata;
(âŠ)».
4 Lâart. 3, n. 1, di tale regolamento Ăš cosĂŹ formulato:
«Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate.
Ai fini del presente regolamento, si intende per âdenominazione divenuta genericaâ il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare Ăš stato inizialmente ottenuto o commercializzato, Ăš divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare.
Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:
â della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo,
â della situazione esistente in altri Stati membri,
â delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie.
(âŠ)».
5 Ai sensi dellâart. 4, n. 2, lett. g), del regolamento n. 2081/92, il disciplinare comprende almeno «i riferimenti relativi alle strutture di controllo previste allâarticolo 10».
6 Lâart. 5, nn. 3 e 4, di tale regolamento recita:
«3. La domanda di registrazione include segnatamente il disciplinare di cui allâarticolo 4.
4. La domanda di registrazione Ăš inviata allo Stato membro sul cui territorio Ăš situata lâarea geografica».
7 Lâart. 10 del detto regolamento cosĂŹ dispone:
«1. Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dallâentrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare.
2. La struttura di controllo puĂČ essere composta da una o piĂč autoritĂ di controllo designate e/o da uno o piĂč organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione lâelenco delle autoritĂ e/o degli organismi autorizzati, nonchĂ© le loro rispettive competenze. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale delle ComunitĂ europee.
3. Le autoritĂ di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettivitĂ e di imparzialitĂ nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari recanti una denominazione protetta.
Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, questâultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autoritĂ di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati sono [âŠ] responsabili, nei confronti dello Stato membro, della totalitĂ dei controlli.
A decorrere dal 1 gennaio 1998, per ottenere lâautorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni stabilite nella norma EN 45011, del 26 giugno 1989.
4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autoritĂ di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. (âŠ)
5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano piĂč soddisfatte, lo Stato membro revoca lâautorizzazione dellâorganismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella Gazzetta ufficiale delle ComunitĂ europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo.
7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti dai produttori che utilizzano la denominazione protetta».
8 Ai sensi dellâart. 13 del medesimo regolamento:
«1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro:
(âŠ)
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se lâorigine vera del prodotto Ăš indicata o se la denominazione protetta Ăš una traduzione o Ăš accompagnata da espressioni quali âgenereâ, âtipoâ, âmetodoâ, âalla manieraâ, âimitazioneâ o simili;
(âŠ)
Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che Ăš considerata generica, lâuso di questa denominazione generica per il prodotto agricolo o alimentare appropriato non Ăš contrario al primo comma, lettera a) o b).
(âŠ)
3. Le denominazioni protette non possono diventare generiche».
9 Ai sensi dellâart. 2 del regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui allâarticolo 17 del regolamento (âŠ) n. 2081/92 (GU L 148, pag. 1), nonchĂ© della parte A dellâallegato di tale regolamento, la denominazione «Parmigiano Reggiano» costituisce una DOP a decorrere dal 21 giugno 1996.
Fase precontenziosa
10 In seguito alla denuncia sporta da vari operatori economici, la Commissione chiedeva alle autoritĂ tedesche, con lettera 15 aprile 2003, di impartire chiare istruzioni agli organismi pubblici incaricati di perseguire le frodi affinchĂ© ponessero fine alla commercializzazione nel territorio tedesco di prodotti denominati «parmesan» non conformi al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano». Secondo la Commissione, il termine «parmesan» era la traduzione della DOP «Parmigiano Reggiano» e il suo uso costituiva perciĂČ una violazione dellâart. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92.
11 La Repubblica federale di Germania rispondeva, con lettera 13 maggio 2003, che il termine «parmesan», se pure storicamente legato alla regione di Parma, era divenuto una denominazione generica per formaggi a pasta dura di varia provenienza geografica, grattugiati o da grattugiare, distinguendosi dalla DOP «Parmigiano Reggiano». Pertanto, lâuso di tale termine non integrerebbe una violazione del regolamento n. 2081/92.
12 Il 17 ottobre 2003 la Commissione inviava una lettera di diffida alla Repubblica federale di Germania cui questâultima rispondeva con lettera del 17 dicembre 2003.
13 La Commissione, non essendo soddisfatta delle spiegazioni ricevute dalla Repubblica federale di Germania, il 30 marzo 2004 emetteva un parere motivato, invitando tale Stato membro ad adottare le misure necessarie a conformarvisi entro due mesi dalla notifica.
14 Con lettera 15 giugno 2004 la Repubblica federale di Germania comunicava alla Commissione di voler mantenere la posizione precedentemente espressa.
15 In tale contesto, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
16 Con ordinanza del presidente della Corte 6 settembre 2005 la Repubblica italiana, da un lato, e il Regno di Danimarca nonchĂ© la Repubblica dâAustria, dallâaltro, sono stati ammessi ad intervenire a sostegno delle conclusioni, rispettivamente, della Commissione e della Repubblica federale di Germania.
17 Con ordinanza del presidente della Corte 15 maggio 2006 la Repubblica ceca Ăš stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.
18 A sostegno del ricorso la Commissione deduce una sola censura, relativa al rifiuto, da parte della Repubblica federale di Germania, di perseguire come illecito lâimpiego nel suo territorio della denominazione «parmesan» nellâetichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano».
19 La Repubblica federale di Germania contesta lâinadempimento sulla base di tre ordini di motivi:
â in primo luogo, una denominazione dâorigine Ăš protetta ai sensi dellâart. 13 del regolamento n. 2081/92 solo nella forma precisa in cui Ăš registrata;
â in secondo luogo, lâuso della parola «parmesan» non Ăš in contrasto con la tutela garantita alla denominazione dâorigine «Parmigiano Reggiano» e
â in terzo luogo, essa non Ăš tenuta a perseguire dâufficio le violazioni del detto art. 13.
Quanto alla protezione delle denominazioni composte
20 La Commissione sostiene che il sistema di tutela comunitaria Ăš retto dal principio secondo cui la registrazione di una denominazione contenente piĂč termini conferisce la tutela del diritto comunitario sia ai singoli elementi costitutivi della denominazione composta sia allâintera denominazione composta. Lâeffettiva tutela delle denominazioni composte implicherebbe, quindi, che, in linea di principio, tutti gli elementi costitutivi di una denominazione composta siano protetti contro utilizzazioni abusive. La Commissione ritiene che, per garantire tale tutela, il regolamento n. 2081/92 non richieda la registrazione di ognuno dei singoli elementi di una denominazione composta suscettibili di tutela, ma presupponga che ogni singolo elemento sia intrinsecamente protetto. Unâinterpretazione del genere avrebbe trovato riscontro nella sentenza della Corte 9 giugno 1998, cause riunite C 129/97 e C 130/97, Chiciak e Fol (Racc. pag. I 3315).
21 La Commissione osserva che il principio della protezione di tutti gli elementi costitutivi di una denominazione composta ammette unâunica eccezione, prevista allâart. 13, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2081/92: lâutilizzazione di un singolo elemento di una denominazione composta non Ăš contraria allâart. 13, n. 1, lett. a) e b), del detto regolamento, quando tale elemento Ăš la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare considerata denominazione generica. Orbene, questa disposizione sarebbe superflua se si dovesse ritenere che i singoli elementi costitutivi di denominazioni registrate unicamente come denominazioni composte non siano in alcun modo tutelati.
22 Un elemento costitutivo di una denominazione utilizzato isolatamente non beneficerebbe della protezione concessa dal regolamento n. 2081/92 anche qualora gli Stati membri interessati, nel comunicare la denominazione composta in oggetto, abbiano dichiarato di non richiedere la tutela per certe parti di tale denominazione.
23 La Commissione avrebbe tenuto conto [di tale dichiarazione] al momento dellâadozione del regolamento n. 1107/96 precisando, eventualmente, in una nota a piĂš di pagina, che non era richiesta tutela per una parte della denominazione composta.
24 Nel caso della denominazione «Parmigiano Reggiano» nessuno dei due elementi costitutivi sarebbe stato menzionato in una nota a piÚ di pagina.
25 La Repubblica federale di Germania replica che una DOP beneficia della tutela ex art. 13 del regolamento n. 2081/92 solo nella forma precisa in cui Ăš registrata. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, non si puĂČ trarre una conclusione di segno opposto dalla citata sentenza Chiciak e Fol.
26 Inoltre, nellâambito della controversia decisa con sentenza 25 giugno 2002, causa C 66/00, Bigi (Racc. pag. I 5917), la stessa Repubblica italiana avrebbe espressamente confermato di aver rinunciato alla registrazione della denominazione «Parmigiano». In tale contesto, in mancanza di registrazione, tale denominazione non rientrerebbe nellâambito di tutela del diritto comunitario.
27 A tale proposito, dallâottavo âconsiderandoâ del regolamento n. 1107/96 risulta «che alcuni Stati membri hanno fatto presente che per talune parti delle denominazioni la protezione non era richiesta e che Ăš opportuno tenerne conto».
28 Il regolamento n. 1107/96 precisa, rinviando alle note a piĂš di pagina del suo allegato, in quali casi non Ăš stata richiesta la tutela di una parte della denominazione considerata.
29 Si deve osservare, tuttavia, che lâinesistenza di una dichiarazione nel senso che, per talune componenti di una denominazione, la tutela conferita dallâart. 13 del regolamento n. 2081/92 non Ăš stata richiesta non puĂČ costituire un argomento sufficiente per determinare lâampiezza di tale protezione (v., in tal senso, sentenza Chiciak e Fol, cit., punto 37).
30 Nel sistema di protezione istituito mediante il regolamento n. 2081/92 le questioni relative alla protezione da accordare ai singoli elementi di una denominazione, e segnatamente quelle relative allâeventualitĂ che si tratti di un nome generico o di un elemento protetto contro le prassi oggetto dellâart. 13 del detto regolamento, rientrano nella competenza del giudice nazionale, che le risolverĂ in base ad unâanalisi approfondita del contesto fattuale quale ricostruito ed illustrato dagli interessati (sentenza Chiciak e Fol, cit., punto 38).
31 In tale contesto non puĂČ avere fortuna lâargomento della Repubblica federale di Germania secondo cui una DOP beneficia della tutela ex art. 13 del regolamento n. 2081/92 solo nella forma precisa in cui Ăš registrata.
Quanto al pregiudizio arrecato alla DOP «Parmigiano Reggiano»
32 Secondo la Commissione, la commercializzazione di formaggi denominati «parmesan» non conformi al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano» costituisce una violazione dellâart. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92 perchĂ© il termine «parmesan» Ăš la traduzione esatta della DOP «Parmigiano Reggiano». La traduzione, al pari della DOP nella lingua dello Stato membro che ne ha ottenuto la registrazione, sarebbe riservata esclusivamente ai prodotti conformi al disciplinare.
33 La Commissione aggiunge che, come dimostra lo stretto legame, attestato dagli sviluppi storici, tra la particolare regione geografica dâItalia dalla quale proviene tale tipo di formaggio e il termine «parmesan», questâultimo non Ăš una denominazione generica distinguibile dalla DOP «Parmigiano Reggiano».
34 In ogni caso, lâuso della denominazione «parmesan» per un formaggio non conforme al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano» costituirebbe unâevocazione di tale denominazione, vietata dallâart. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92.
35 La Commissione afferma altresÏ che il termine «parmesan» non Ú divenuto una denominazione generica.
36 Naturalmente, una denominazione geografica potrebbe, nel tempo e attraverso lâuso, diventare una denominazione generica, nel senso che il consumatore potrebbe giungere a considerarla indicazione di un certo tipo di prodotto piuttosto che dellâorigine geografica del prodotto stesso. Tale slittamento di senso si sarebbe verificato in particolare nel caso delle denominazioni «Camembert» e «Brie».
37 La Commissione prosegue affermando che il termine «parmesan» non ha mai perso la sua connotazione geografica. Infatti, se «parmesan» fosse realmente un termine neutro privo di tale connotazione, non vi sarebbero spiegazioni plausibili allâostinazione dei produttori di imitazioni a stabilire con parole o con immagini un nesso tra i loro prodotti e lâItalia.
38 Inoltre, secondo la Commissione, il fatto che fino al 2000 venisse prodotto sul territorio italiano un formaggio denominato «parmesan» non conforme al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano» non significa che il termine costituisca una denominazione generica, in Italia, per formaggi a pasta dura di origine diversa, dato che quel formaggio era destinato unicamente allâesportazione verso paesi in cui il termine «parmesan» non fruiva di alcuna protezione particolare, conformemente al principio di territorialitĂ . Dâaltronde, la denominazione dâorigine «Parmigiano Reggiano» Ăš stata protetta a livello comunitario solo a partire dal 21 giugno 1996, data in cui Ăš entrato in vigore il regolamento n. 1107/96.
39 La Repubblica federale di Germania afferma che lâuso del termine «parmesan» non costituisce una violazione dellâart. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92 dato che, giĂ secondo la Commissione, rappresenterebbe solo la traduzione della parola «Parmigiano» che Ăš una denominazione generica, come dimostrano la situazione in Italia e in altri Stati membri nonchĂ© le normative nazionali e comunitaria. Tale termine, in quanto denominazione generica, non potrebbe beneficiare della tutela del detto regolamento.
40 In subordine, la Repubblica federale di Germania sostiene che, anche supponendo che il termine «Parmigiano» non sia una denominazione generica e che, pertanto, non si applichino a tale elemento costitutivo le disposizioni dellâart. 13, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2081/92, lâuso del termine «parmesan» non integra una violazione delle disposizioni relative alla tutela della denominazione dâorigine «Parmigiano Reggiano». Il nome «parmesan» avrebbe subito unâevoluzione secolare a sĂ© stante e sarebbe divenuto, in Germania, come pure in altri Stati membri, una denominazione generica. Il suo uso non costituirebbe dunque nĂ© unâusurpazione nĂ© unâevocazione della DOP «Parmigiano Reggiano».
41 A suffragio di tale tesi la Repubblica federale di Germania invoca, in primo luogo, il paragrafo 35 delle conclusioni dellâavvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa C 317/95, definita dallâordinanza 8 agosto 1997, Canadane Cheese Trading e Kouri (Racc. pag. I 4681); in secondo luogo, la citata sentenza Bigi, dove la Corte ha espressamente lasciato insoluta la questione se il termine «parmesan» costituisca un nome generico, e, in terzo luogo, il fatto che non Ăš sufficiente constatare che il nome di un prodotto Ăš la traduzione di una denominazione di origine. Occorrerebbe verificare di volta in volta se tale traduzione evochi effettivamente la denominazione di cui trattasi. Non la evocherebbe nellâipotesi in cui la denominazione controversa, pur essendo inizialmente una traduzione, abbia assunto col tempo un altro significato nellâaccezione corrente dei consumatori, divenendo in tal modo una denominazione generica. In quarto luogo, il detto Stato membro si appella al fatto che in Germania, unico Stato membro in cui la valutazione della genericitĂ del termine «parmesan» Ăš decisiva, visto il presente procedimento per inadempimento, il termine «parmesan» Ăš considerato da sempre la denominazione generica di un formaggio a pasta dura grattugiato o da grattugiare. CiĂČ varrebbe, del resto, anche in altri Stati membri, Italia compresa.
42 Occorre anzitutto stabilire se, rispetto alla DOP «Parmigiano Reggiano», lâuso della denominazione «parmesan» rientri in uno dei casi contemplati dallâart. 13, n. 1, del regolamento n. 2081/92.
43 A tale proposito giova ricordare che, in forza dellâart. 13, n. 1, lett. b), del detto regolamento, le denominazioni registrate sono tutelate, in particolare, contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se lâorigine vera del prodotto Ăš indicata o se la denominazione protetta Ăš una traduzione.
44 In merito allâevocazione di una DOP, la Corte ha stabilito che tale nozione si riferisce allâipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione (sentenza 4 marzo 1999, causa C 87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, Racc. pag. I 1301, punto 25).
45 La Corte ha precisato che puĂČ esservi evocazione di una DOP in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui Ăš causa e anche quando nessuna tutela comunitaria si applichi agli elementi della denominazione di riferimento ripresi dalla terminologia controversa (sentenza Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, cit., punto 26).
46 Nella presente causa sussistono analogie fonetiche ed ottiche fra le denominazioni «parmesan» e «Parmigiano Reggiano» in un contesto in cui i prodotti di cui Ú causa sono formaggi a pasta dura, grattugiati o da grattugiare, cioÚ simili nel loro aspetto esterno (v., in tal senso, sentenza Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, cit., punto 27).
47 Peraltro, che la denominazione «parmesan» sia o meno la traduzione esatta della DOP «Parmigiano Reggiano» o del termine «Parmigiano», si deve tener conto anche della somiglianza concettuale tra tali due termini, pur di lingue diverse, testimoniata dal dibattito dinanzi alla Corte.
48 Tale somiglianza, come già le somiglianze fonetiche e ottiche rilevate al punto 46 della presente sentenza, Ú idonea ad indurre il consumatore a prendere come immagine di riferimento il formaggio recante la DOP «Parmigiano Reggiano» quando si trova dinanzi ad un formaggio a pasta duro, grattugiato o da grattugiare, recante la denominazione «parmesan».
49 In tale contesto, lâuso della denominazione «parmesan» devâessere considerato unâevocazione della DOP «Parmigiano Reggiano» ai sensi dellâart. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92.
50 Sapere se la denominazione «parmesan» sia la traduzione della DOP «Parmigiano Reggiano» Ăš quindi irrilevante ai fini dellâesame del presente ricorso.
51 La Repubblica federale di Germania sostiene, tuttavia, che, siccome la denominazione «parmesan» Ú divenuta una denominazione generica, utilizzarla non equivale ad evocare illecitamente la DOP «Parmigiano Reggiano».
52 Spettava alla Repubblica federale di Germania dimostrare la fondatezza di tale argomento, tanto piĂč che la Corte ha giĂ affermato che Ăš tuttâaltro che evidente che la denominazione «parmesan» sia divenuta generica (sentenza Bigi, cit., punto 20).
53 Nel valutare la genericitĂ di una denominazione occorre prendere in considerazione, conformemente allâart. 3, n. 1, del regolamento n. 2081/92, i luoghi di produzione del prodotto considerato sia allâinterno sia al di fuori dello Stato membro che ha ottenuto la registrazione della denominazione in oggetto, il consumo di tale prodotto e il modo in cui viene percepita dai consumatori la sua denominazione allâinterno e al di fuori del detto Stato membro, lâesistenza di una normativa nazionale specifica relativa al detto prodotto, nonchĂ© il modo in cui la detta denominazione Ăš stata utilizzata nella legislazione comunitaria (v. sentenza 25 ottobre 2005, cause riunite C 465/02 e C 466/02, Germania e Danimarca/Commissione, Racc. pag. I 9115, punti 76 99).
54 Orbene, come ha rilevato lâavvocato generale ai paragrafi 63 e 64 delle conclusioni, la Repubblica federale di Germania si Ăš limitata a produrre citazioni tratte da dizionari e da letteratura specializzata che non offrono un quadro completo del modo in cui il termine «parmesan» Ăš percepito dai consumatori in Germania e in altri Stati membri, e non ha presentato neppure dati relativi alla produzione o al consumo del formaggio commercializzato con la denominazione «parmesan» in Germania o in altri Stati membri.
55 Inoltre, dalla documentazione sottoposta alla Corte risulta che in Germania alcuni produttori di formaggio recante la denominazione «parmesan» commercializzano tale prodotto con etichette che richiamano tradizioni culturali e paesaggi italiani. Ă legittimo dedurne che i consumatori in tale Stato membro percepiscono il formaggio «parmesan» come un formaggio associato allâItalia anche se, in realtĂ , Ăš stato prodotto in un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza Germania e Danimarca/Commissione, cit., punto 87).
56 Allâudienza, infine, la Repubblica federale di Germania non ha fornito informazioni neppure sulle quantitĂ di formaggio prodotto in Italia con la DOP «Parmigiano Reggiano» importate in Germania, non permettendo cosĂŹ alla Corte di avvalersi dei dati relativi al consumo di tale formaggio per concludere in ordine alla genericitĂ o meno della denominazione «parmesan» (v., in tal senso, sentenza Germania e Danimarca/Commissione, cit., punto 88).
57 Ne consegue che, non avendo la Repubblica federale di Germania dimostrato che la denominazione «parmesan» riveste carattere generico, lâutilizzazione del termine «parmesan» per formaggi che non sono conformi al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano» deve essere considerata, nella fattispecie, lesiva della tutela riconosciuta dallâart. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92.
Quanto allâobbligo della Repubblica federale di Germania di perseguire le violazioni dellâart. 13, n. 1, del regolamento n. 2081/92
58 La Commissione fa valere che la Repubblica federale di Germania Ăš tenuta, ai sensi degli artt. 10 e 13 del regolamento n. 2081/92, a prendere dâufficio le misure necessarie per reprimere i comportamenti lesivi delle DOP. A suo avviso, lâintervento degli Stati membri comprende, sui piani amministrativo e penale, misure atte a permettere la realizzazione degli obiettivi di tale regolamento in materia di protezione delle denominazioni dâorigine. I prodotti non conformi alle prescrizioni del regolamento non potrebbero essere messi in circolazione.
59 La Commissione precisa che le sue censure non riguardano nĂ© la normativa tedesca nĂ© una qualsivoglia impossibilitĂ di ricorso dinanzi ai tribunali nazionali, bensĂŹ la prassi amministrativa delle autoritĂ tedesche in contrasto con la legislazione comunitaria. Se gli Stati membri fossero sollevati dal loro obbligo di intervento e se, quindi, i singoli operatori economici dovessero agire in giudizio ogniqualvolta venga violato il loro diritto dâuso esclusivo della DOP sullâintero territorio dellâUnione europea, gli obiettivi del regolamento n. 2081/92 non potrebbero essere raggiunti.
60 Sempre secondo la Commissione, in una causa che oppone operatori economici privati, il punto centrale Ăš che siano rispettati i diritti di proprietĂ intellettuale di cui godono i produttori stabiliti nella regione dâorigine del prodotto in questione, laddove la repressione da parte dei poteri pubblici delle infrazioni allâart. 13 del regolamento n. 2081/92 Ăš volta a tutelare non interessi economici privati, bensĂŹ i consumatori, le cui aspettative quanto a qualitĂ e ad origine geografica del prodotto non devono essere deluse. La tutela dei consumatori perseguita dal regolamento sarebbe compromessa se lâattuazione dei divieti previsti dallo stesso fosse rimessa integralmente allâiniziativa processuale degli operatori economici privati.
61 La Commissione conclude che il comportamento della Repubblica federale di Germania deve essere assimilato ad una violazione per omissione del diritto comunitario.
62 Da parte sua, la Repubblica federale di Germania sostiene che lâart. 13 del regolamento n. 2081/92 definisce lâambito dâapplicazione della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni dâorigine registrate. Dato lâeffetto diretto del regolamento, tale articolo sarebbe idoneo a conferire ai titolari o agli utilizzatori legittimi delle DOP diritti che le giurisdizioni nazionali hanno lâobbligo di tutelare.
63 LâapplicabilitĂ diretta del regolamento n. 2081/92 non dispenserebbe gli Stati membri dallâobbligo di adottare misure nazionali che permettano di assicurare la sua attuazione. La Repubblica federale di Germania avrebbe adottato, in ogni caso, numerose disposizioni legislative atte a contrastare lâuso illecito delle DOP, in particolare la legge sulla lotta alla concorrenza sleale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb), del 7 giugno 1909, e la legge relativa alla tutela dei marchi e di altri segni distintivi (Gesetz ĂŒber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen), del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3085).
64 Non solo. La possibilitĂ di impugnare ogni comportamento lesivo dei diritti derivanti da una DOP non sarebbe riservata al solo titolare della medesima. Al contrario, essa sarebbe aperta ai concorrenti, alle associazioni dâimprese e alle associazioni dei consumatori. Lâampia cerchia di soggetti legittimati a proporre ricorso giĂ basterebbe a mostrare che le disposizioni in vigore nella Repubblica federale di Germania non si limitano ad offrire una tutela dei diritti di proprietĂ intellettuale propri dei produttori stabiliti nella regione dâorigine del prodotto in questione. Esse creerebbero un sistema generale ed efficace atto ad impedire violazioni dellâart. 13 del regolamento n. 2081/92 e a sanzionarle efficacemente per via giudiziaria.
65 Riconoscendo questi diritti civili, la Repubblica federale di Germania avrebbe preso tutte le dovute misure per assicurare la piena e completa applicazione dellâart. 13, n. 1, del regolamento n. 2081/92. Non sarebbe necessario che le autoritĂ pubbliche sanzionino dâufficio, con misure di polizia amministrativa, le violazioni di tale disposizione, nĂ© lo imporrebbero gli artt. 10 e 13 del medesimo regolamento. Secondo la Repubblica federale di Germania, dal confronto tra le varie versioni linguistiche dellâart. 10, n. 4, del regolamento n. 2081/92 emerge che, data lâorigine italiana della DOP «Parmigiano Reggiano», spetta al Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, e non agli organi di controllo tedeschi, verificare che la denominazione venga utilizzata in maniera conforme al disciplinare.
66 Se Ăš vero â come considera la Commissione â che la sanzione inflitta dallo Stato membro interessato per le violazioni dellâart. 13 del regolamento n. 2081/92 deve assicurare la tutela non soltanto degli interessi economici privati, ma anche dei consumatori, nulla nel regolamento lascerebbe ritenere che, contrariamente a quanto accade per altri diritti di proprietĂ intellettuale o per disposizioni di tutela della concorrenza, per la protezione delle denominazioni dâorigine i rimedi giurisdizionali non siano sufficienti.
67 La Repubblica federale di Germania fa valere, infine, che se, in Germania, lâuso della denominazione «parmesan» per prodotti non corrispondenti al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano» non Ăš oggetto di procedimenti dâufficio nĂ© di sanzioni penali, ammesso che tale utilizzo integri una violazione dellâart. 13, n. 1, del regolamento n. 2081/92, Ăš semplicemente perchĂ© essa ha rinunciato a modalitĂ sanzionatorie che gli Stati membri possono, sĂŹ, prevedere, ma che allo stato attuale del diritto comunitario non sono tenute ad adottare.
68 A tale proposito occorre ricordare che la facoltĂ di cui godono i cittadini di far valere le disposizioni di un regolamento dinanzi ai giudici nazionali non dispensa gli Stati membri dallâadottare le misure interne che permettano di assicurarne la piena e completa applicazione qualora ciĂČ si renda necessario (v., in particolare, sentenza 20 marzo 1986, causa 72/85, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. 1219, punto 20).
69 Non Ăš in discussione che lâordinamento giuridico tedesco dispone di strumenti giuridici, come le disposizioni legislative menzionate al punto 63 della presente sentenza, per assicurare una tutela effettiva dei diritti che i singoli traggono dal regolamento n. 2081/92. Non Ăš in discussione neppure che la possibilitĂ di impugnare ogni comportamento idoneo a ledere i diritti derivanti da una DOP non Ăš riservata al solo utilizzatore legittimo della stessa, ma Ăš, al contrario, aperta ai concorrenti, alle associazioni di imprese e alle associazioni di consumatori.
70 Se ne desume che una normativa siffatta Ăš idonea a garantire la tutela di interessi diversi da quelli dei produttori dei beni protetti da una DOP, segnatamente: gli interessi dei consumatori.
71 Allâudienza, la Repubblica federale di Germania ha del resto indicato che a quella data erano in corso dinanzi ai giudici tedeschi procedimenti relativi allâuso in Germania della denominazione «parmesan», uno dei quali avviato dal Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano.
72 Per quanto riguarda la censura della Commissione vertente sullâobbligo degli Stati membri di adottare dâufficio le misure necessarie a perseguire la violazione dellâart. 13, n. 1, del detto regolamento, occorre considerare quanto segue.
73 Innanzi tutto, un obbligo del genere non deriva dallâart. 10 del regolamento n. 2081/92.
74 Vero Ăš che, per assicurare lâefficacia delle disposizioni del regolamento n. 2081/92, lâart. 10, n. 1, prevede che gli Stati membri provvedano a che entro sei mesi dallâentrata in vigore del regolamento siano predisposte strutture di controllo. Essi sono dunque tenuti a creare tali strutture.
75 Tuttavia, lâart. 10, n. 4, del regolamento n. 2081/92, disponendo che «[q]ualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autoritĂ di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento (âŠ)», indica che le autoritĂ di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro sono quelli dello Stato membro di provenienza della DOP.
76 Il fatto che, al n. 3, parli di «produttore o trasformatore soggetto al controllo», al n. 6, del diritto dei produttori allâaccesso al sistema di controllo e, al n. 7, dellâobbligo dei produttori di sostenere i costi dei controlli, conferma che lâart. 10 del regolamento n. 2081/92 riguarda obblighi degli Stati membri da cui proviene la DOP.
77 Tale interpretazione Ăš ulteriormente confortata dal combinato disposto degli artt. 4, n. 2, lett. g), e 5, nn. 3 e 4, del regolamento n. 2081/92 dal quale emerge che la domanda di registrazione deve includere il disciplinare, che tale domanda deve essere inviata allo Stato membro sul cui territorio Ăš situata lâarea geografica interessata e che il detto disciplinare deve contenere «i riferimenti relativi alle strutture di controllo previste allâarticolo 10».
78 Ne consegue che gli organi di controllo cui incombe lâobbligo di assicurare il rispetto del disciplinare delle DOP sono quelli dello Stato membro da cui proviene la DOP medesima. Il controllo sul rispetto del disciplinare nellâuso della DOP «Parmigiano Reggiano» non compete quindi alle autoritĂ di controllo tedesche.
79 Ă vero che lâart. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92 prescrive la protezione delle denominazioni registrate contro qualsiasi «usurpazione, imitazione o evocazione, anche se lâorigine vera del prodotto Ăš indicata o se la denominazione protetta Ăš una traduzione o Ăš accompagnata da espressioni quali âgenereâ, âtipoâ, âmetodoâ, âalla manieraâ, âimitazioneâ o simili».
80 Nondimeno, da un lato, la Commissione non ha dimostrato che la Repubblica federale di Germania ha disatteso gli obblighi derivanti dal regolamento n. 2081/92 e, dallâaltro, non ha presentato elementi nel senso che misure come quelle menzionate al punto 63 della presente sentenza non siano state adottate o non fossero idonee a tutelare la DOP «Parmigiano Reggiano».
81 Tutto ciĂČ considerato, occorre dichiarare che la Commissione non ha dimostrato che la Repubblica federale di Germania, rifiutando formalmente di perseguire come illecito lâimpiego nel suo territorio della denominazione «parmesan» nellâetichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano», Ăš venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dellâart. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92.
82 Pertanto, il ricorso della Commissione deve essere respinto.
Sulle spese
83 A norma dellâart. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente Ăš condannata alle spese se ne Ăš stata fatta domanda. PoichĂ© la Repubblica federale di Germania ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese. Ai sensi del n. 4 del detto articolo, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica italiana nonchĂ© la Repubblica dâAustria sopporteranno ciascuna le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso Ăš respinto.
2) La Commissione delle ComunitĂ europee Ăš condannata alle spese.
3) La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica italiana nonchĂ© la Repubblica dâAustria sopporteranno ciascuna le proprie spese.






