Corte di Giustizia UE, 26 febbraio 2008, C. 132-05

Secondo il regolamento relativo alla tutela comunitaria delle denominazioni d’origine protetta (Regolamento Cee del Consiglio n. 2081/92, del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari), articolo 13 « 1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l’impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull’origine;
d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti. […]»
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La Corte di Giustizia ha ritenuto che la Repubblica Tedesca non abbia dimostrato il carattere generico della denominazione “parmesan”, in uso nell’etichettatura di taluni formaggi in vendita nel paese, ritenendo pertanto violati gli obblighi che incombono sulla stessa in forza del sopra citato regolamento n. 2081/1992.
In particolare, il termine “parmesan”, come sostenuto dalla Commissione Europea che ha presentato il ricorso, costituisce la traduzione esatta della DOP “Parmigiano Reggiano”, che, al pari della DOP nella lingua dello Stato membro che ne ha ottenuto la registrazione, è riservata esclusivamente ai prodotti conformi al disciplinare. Inoltre il termine “parmesan” non è comunque una denominazione generica distinguibile dalla DOP “Parmigiano Reggiano”.

Nel merito tuttavia il ricorso è stato respinto.
L’articolo 10 del citato regolamento n. 2081/92 prevede infatti che, per assicurare l’efficacia delle disposizioni dello stesso, siano gli Stati membri a provvedere entro sei mesi dalla sua entrata in vigore a predisporre le strutture di controllo. Ne consegue che gli organi di controllo su cui incombe l’obbligo di assicurare il rispetto del disciplinare delle DOP sono quelli dello Stato membro da cui proviene la DOP medesima per cui il controllo sul rispetto del disciplinare nell’uso della DOP «Parmigiano Reggiano» non compete quindi alle autorità di controllo tedesche bensì a quelle italiane.
Non solo. La Corte di Giustizia ha altresì ritenuto che non sia stato sufficientemente dimostrato il fatto che la Repubblica federale di Germania abbia disatteso gli obblighi derivanti dal regolamento n. 2081/92, omettendo l’adozione di misure nazionali che permettano di assicurare la sua attuazione.
Al contrario La Repubblica federale di Germania avrebbe predisposto numerose disposizioni legislative atte a contrastare l’uso illecito delle DOP, in particolare la legge sulla lotta alla concorrenza sleale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb), del 7 giugno 1909, e la legge relativa alla tutela dei marchi e di altri segni distintivi (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen), del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3085).

Corte di Giustizia UE, 26 febbraio 2008, C. 132-05