FATTO E DIRITTO
1. Con lâimpugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto dal Comune di Azzano Decimo avverso il decreto del 9 settembre 2004, con cui il Prefetto di Pordenone ha annullato lâordinanza n. 24/2004 del Sindaco del predetto comune.
Con lâatto annullato dal Prefetto il Sindaco, in qualitĂ di ufficiale del governo, aveva ordinato di adeguarsi alle norme che fanno divieto di comparire mascherati in pubblico, includendo tra i mezzi idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona anche il velo che copre il volto.
Il Tar ha ritenuto che lâannullamento dellâatto rientrasse tra i poteri del Prefetto e fosse giustificato dallâillegittimitĂ di tale ordinanza.
Il Comune di Azzano decimo ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.
Il Ministero dellâinterno e la Prefettura di Pordenone non si sono costituiti in giudizio.
Allâodierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Lâoggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione da parte del Comune appellante dellâesercizio del potere prefettizio di annullamento di una ordinanza emessa dal sindaco nella qualitĂ di ufficiale di governo.
Lâordinanza annullata era stata adottata in materia di pubblica sicurezza dal Sindaco, che aveva precisato che il divieto di comparire mascherati in luogo pubblico, di cui allâart. 85, comma 1, del R.D. n. 773/1931, doveva intendersi derogato âdurante il periodo carnascialesco, i festeggiamenti di halloween e le altre occasioni esplicitamente stabiliteâ e che il divieto di utilizzo di âmezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della personaâ va riferito anche al âil velo che copra il voltoâ.
Con un primo motivo lâappellante contesta la sussistenza del potere di annullamento delle ordinanze sindacali in capo al prefetto, rilevando che non vi è alcuna dipendenza funzionale del sindaco dal prefetto.
Il motivo è infondato.
Si osserva che il Sindaco non ha agito in quanto organo del Comune, ma ha emesso un atto generale in materia di pubblica sicurezza in funzione di Ufficiale di Governo e, quindi, nellâambito di un rapporto di dipendenza rispetto al Prefetto.
Ai sensi dellâart. 15 della legge n. 121/1981, ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autoritĂ locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.
Tali competenze sono esercitate dal sindaco in modo coordinato e dipendente dalle superiori autoritĂ di pubblica sicurezza.
Tra queste un ruolo fondamentale è svolto dal Prefetto, che, ai sensi dellâart. 13 della stessa legge, è autoritĂ provinciale di pubblica sicurezza, cui è attribuita la responsabilitĂ generale dellâordine e della sicurezza pubblica nella provincia ed il compito di sovrintendere allâattuazione delle direttive emanate in materia.
Con riferimento alle funzioni esercitate dal sindaco in materia di pubblica sicurezza vi è, quindi, un rapporto di dipendenza dal Prefetto.
In tale rapporto il Prefetto non ha solo il compito di sovrintendere allâattuazione delle direttive, ma conserva rilevanti poteri finalizzati ad incidere in modo diretto sulla gestione della pubblica sicurezza.
Ad esempio, il citato art. 15 prevede che quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto, o il questore su autorizzazione del prefetto, può inviare funzionari della Polizia di Stato, nei comuni dove non sono istituito commissariati di polizia, per assumere temporaneamente la direzione dei servizi di pubblica sicurezza. Resta in tale caso sospesa la competenza dellâautoritĂ locale di pubblica sicurezza.
Il potere del Prefetto si spinge, dunque, fino a sospendere le competenze in materia del sindaco e, piÚ in generale, è diretto ad assicurare unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti (art. 13, comma 3).
Spetta al Prefetto promuovere ogni misura idonea a garantire tale unitĂ di indirizzo, svolgendo una fondamentale funzione di garante dellâunitĂ dellâordinamento in materia.
Lâadozione di ogni misura non può che includere anche il potere di annullamento dâufficio degli atti adottati dal sindaco quale ufficiale di governo, che risultano essere illegittimi o che comunque minano la menzionata unitĂ di indirizzo.
Lâampiezza di tale potere è confermata anche dallâart. 2 del R.D. n. 773/1931, che gli attribuisce, nel caso di urgenza o per grave necessitĂ pubblica, la facoltĂ di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dellâordine pubblico e della sicurezza pubblica.
Nel caso di specie, il Prefetto di Pordenone ha fatto uso di tali poteri nellâambito delle proprie competenze.
3. Ă infondata anche la censura con cui il Comune ha dedotto la violazione dellâart. 7 della legge n. 241/90, in quanto il Prefetto ha richiamato i propri poteri di agire in via dâurgenza e in materia di pubblica sicurezza le esigenze di garantire lâunitĂ di indirizzo presuppongono molto spesso ragioni di urgenza, che non consentono, come nel caso di specie, lâordinario svolgimento delle garanzie partecipative,
4. Come rilevato dal Tar, inoltre, nessuna illegittimitĂ deriva dal fatto che lâatto prefettizio si sia adeguato al parere ministeriale, in quanto la rilevanza della questione aveva correttamente indotto il Prefetto a richiedere il parere del Ministero, che si era espresso in senso contrario al primo avviso del Prefetto.
Del resto, anche il Prefetto è inserito nelle strutture statali che fanno capo al Ministero dellâinterno e può garantire la piĂš volte menzionata unitĂ di indirizzo, se si raccorda sistematicamente con gli organi centrali.
5. Con ulteriore censura il Comune sostiene lâassenza di carattere provvedimentale ed innovativo da parte dellâordinanza sindacale.
Al riguardo, oltre a rilevare che lâutilizzo dello strumento dellâordinanza si pone in contrasto con la tesi dellâappellante, va tenuto in considerazione, che, come illustrato meglio in seguito, il Sindaco non si è limitato a richiamare lâattenzione sulla necessitĂ di rispettare la legge, ma ha fornito una (errata) interpretazione della stessa, che ha determinato con carattere innovativo lâestensione dei menzionati divieti allâutilizzo del âvelo che copre il voltoâ.
Lâannullata ordinanza ha, quindi, carattere provvedimentale.
6. Tale argomento conduce al punto centrale della controversia, che attiene proprio allâinterpretazione delle norme che vietano di comparire mascherati in luogo pubblico.
Nello stesso atto di appello, il Comune non ha celato lâunica e principale finalitĂ del provvedimento adottato dal Sindaco, sottolineando anzi che lâiniziativa aveva un forte rilievo politico e culturale in quanto il velo che copre il volto, oggetto dellâordinanza, altro non è che il burqa indossato da molte donne musulmane, il cui utilizzo in luogo pubblico il Sindaco ha inteso vietare.
Si rileva, in primo luogo, che del tutto errato è il riferimento al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico, di cui allâart. 85 del R.D. n. 773/1931, in quanto è evidente che il burqa non costituisce una maschera, ma un tradizionale capo di abbigliamento di alcune popolazioni, tuttora utilizzato anche con aspetti di pratica religiosa.
Non pertinente è anche il richiamo allâart. 5 della legge n. 152/1975, che vieta lâuso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.
La ratio della norma, diretta alla tutela dellâordine pubblico, è quella di evitare che lâutilizzo di caschi o di altri mezzi possa avvenire con la finalitĂ di evitare il riconoscimento.
Tuttavia, un divieto assoluto vi è solo in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Negli altri casi, lâutilizzo di mezzi potenzialmente idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento è vietato solo se avviene âsenza giustificato motivoâ.
Con riferimento al âvelo che copre il voltoâ, o in particolare al burqa, si tratta di un utilizzo che generalmente non è diretto ad evitare il riconoscimento, ma costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture.
In questa sede al giudice non spetta dare giudizi di merito sullâutilizzo del velo, nĂŠ verificare se si tratti di un simbolo culturale, religioso, o di altra natura, nĂŠ compete estendere la verifica alla spontaneitĂ , o meno, di tale utilizzo.
Ciò che rileva sotto il profilo giuridico è che non si è in presenza di un mezzo finalizzato a impedire senza giustificato motivo il riconoscimento.
Il citato art. 5 consente nel nostro ordinamento che una persona indossi il velo per motivi religiosi o culturali; le esigenze di pubblica sicurezza sono soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e dallâobbligo per tali persone di sottoporsi allâidentificazione e alla rimozione del velo, ove necessario a tal fine. Resta fermo che tale interpretazione non esclude che in determinati luoghi o da parte di specifici ordinamenti possano essere previste, anche in via amministrativa, regole comportamentali diverse incompatibili con il suddetto utilizzo, purchĂŠ ovviamente trovino una ragionevole e legittima giustificazione sulla base di specifiche e settoriali esigenze.
Tale ultima questione non costituisce comunque oggetto del presente giudizio, in cui ci si deve limitare e rilevare che il Prefetto ha fatto applicazione dei sopra menzionati principi e, conseguentemente, ha annullato la citata ordinanza sindacale.
7. Sulla base di tali considerazioni è agevole rilevare lâinfondatezza delle ulteriori censure proposte dallâappellante, in quanto:
â è chiaro che il sindaco non si è limitato alla cura dellâosservanza delle leggi (art. 1 R.D. n. 773/1931), ma ha adottato una ordinanza dal contenuto interpretativo â innovativo, come sottolineato in precedenza;
â il rilievo del Prefetto circa la mancata comunicazione dellâordinanza e lâomessa indicazione dellâautoritĂ e il termine entro cui ricorrere ha assunto un rilievo marginale di rilevazione di una ulteriore irregolaritĂ dellâatto del sindaco, che è stato poi annullato per ben altri motivi;
â lâinteresse pubblico allâannullamento dellâatto è stato correttamente ricondotto dal Prefetto alla necessitĂ di evitare disorientamento e confusione, nellâambito del giĂ descritto compito di assicurare lâunitĂ di indirizzo nel campo della pubblica sicurezza;
â lâimpugnato provvedimento del Prefetto contiene una sufficiente motivazione dellâatto sia con riguardo al contenuto provvedimentale dellâatto annullato, che con riferimento ai vizi di incompetenza e violazione di legge.
8. In conclusione, lâappello deve essere respinto.
Nulla deve essere disposto per le spese in assenza di costituzione delle amministrazioni statali appellate.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dallâAutoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso in Roma, il 15-4-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale â Sez. VI, riunito in Camera di Consiglio, con lâintervento dei Signori: (omissis)





