Consiglio di Stato, sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3076
Lâutilizzo del burqa in luogo pubblico non è impedito dallâart. 5, L. n. 152/1975 in quanto il velo non è diretto ad evitare il riconoscimento, ma costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture.
Non può farsi derivare il divieto di utilizzo del burqa in un luogo pubblico nĂŠ dallâart. 85, R.D. n. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), che prevede il divieto di comparire mascherato in luogo pubblico nĂŠ dallâart. 5, L. n. 152/1975 (Disposizioni a tutela dellâordine pubblico), che vieta lâuso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.
Per quanto attiene alla prima delle due disposizioni citata è evidente che il burqa non costituisce una maschera, ma un tradizionale capo di abbigliamento di alcune popolazioni, tuttora utilizzato anche con aspetti di pratica religiosa.
In merito alla seconda delle disposizioni richiamate il consiglio osserva ÂŤLa ratio della norma, diretta alla tutela dellâordine pubblico, è quella di evitare che lâutilizzo di caschi o di altri mezzi possa avvenire con la finalitĂ di evitare il riconoscimento.
Tuttavia, un divieto assoluto vi è solo in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Negli altri casi, lâutilizzo di mezzi potenzialmente idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento è vietato solo se avviene âsenza giustificato motivoâ.
Con riferimento al âvelo che copre il voltoâ, o in particolare al burqa, si tratta di un utilizzo che generalmente non è diretto ad evitare il riconoscimento, ma costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e cultureÂť.
In definitiva ciò che rileva sotto il profilo giuridico ai fini dellâapplicazione delle norma suddetta è la qualificazione del burqua stesso, che non costituendo un mezzo finalizzato a impedire senza giustificato motivo il riconoscimento, non ricade nel divieto previsto dalla norma.
Le esigenze di pubblica sicurezza sono in ogni caso soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e dallâobbligo per di sottoporsi allâidentificazione e alla rimozione del velo, ove necessario.
ÂŤResta fermo che tale interpretazione non esclude che in determinati luoghi o da parte di specifici ordinamenti possano essere previste, anche in via amministrativa, regole comportamentali diverse incompatibili con il suddetto utilizzo, purchĂŠ ovviamente trovino una ragionevole e legittima giustificazione sulla base di specifiche e settoriali esigenzeÂť.
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Consiglio di Stato, sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3076






