DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1110 del 2005, proposto dal Sig. Francesco MARTUCCI, nato a Cassano allo Ionio (CS) il 28 settembre 1949 (C.F. MRTFNC49P28C002W), rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Vincenzo Mazzei, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, Corso Trieste n. 82;
contro
il Comune di Cassano allo Ionio, in persona del Sindaco in carica, non costituito;
con l’intervento ad opponendum
della Signora Stefania GAETANI, nata a Liestal (Svizzera) il 26 maggio 1974 e risiedente in Cassano allo Ionio (CS) (C.F. GTNSFN74E66Z133C), rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Perri, con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma. Piazza Capo di Ferro n. 13;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione Seconda della Sede di Catanzaro, n. 571/2004, dell’8 marzo 2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visto l’atto di intervento ad opponendum della Signora S.Gaetani;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 20 novembre 2007, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l’Avv. Cavalieri per delega dell’Avv. Mazzei per l’appellante e l’Avv. Perri per l’nterveniente;
Vista la sentenza impugnata;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1.1. L’appellante impugna la sentenza n. 571/2004 della Sezione seconda di Catanzaro del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – emessa a norma dell’art. 21, comma 10, della legge n. 1034 del 1971 – che dichiara inammissibile, in parte ed, in parte, irricevibile il ricorso dallo stesso proposto, in primo grado, per l’annullamento della deliberazione n. 60 del 24 ottobre 2003, a firma del Commissario Straordinario e del Segretario generale del Comune di Cassano allo Ionio avente ad oggetto il riordino del commercio sulle aree pubbliche – stralcio relativo all’area antistante il cimitero comunale – stabilendo in numero di 4 box le unità di posteggio da assegnare, previo concorso, nonché del relativo bando pubblicato dal 12 al 27 novembre 2003.
La sentenza, sarebbe erronea ed emessa in violazione dell’art. 26 L. n. 1034 del 1971, come novellato dall’art. 9 L. n. 205 del 2000, in quanto:
– l’interesse ad impugnare sarebbe divenuto concreto ed attuale dalla pubblicazione del bando rispetto alla quale la notificazione del ricorso sarebbe tempestiva;
– nel comportamento dell’interessato (concretatesi nella presentazione della istanza di partecipazione al concorso per l’assegnazione di uno dei quattro box) non sarebbe dato di ravvisare alcuna acquiescenza ai provvedimenti impugnati;
– difetterebbero in ogni caso i presupposti per farsi luogo alla decisione in forma semplificata.
Nel merito, sarebbero fondati e da accogliere (in riforma della sentenza impugnata) i motivi dedotti in primo grado a tutela dell’interesse dell’attuale appellante, titolare, sin dal 19 ottobre 1995, di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche e della relativa concessione di posteggio nella zona antistante il cimitero di Cassano allo Ionio, per l’apposizione di un chiosco prefabbricato, in virtù della quale esercitava ed esercita tuttora attività di commercio di fiori, piante ed articoli funerari e cimiteriali.
Al contrario, sarebbero da disattendere il complesso delle eccezioni dedotte dal Comune resistente.
1.2. Ha spiegato intervento la Signora Stefania Gaetani (a sua volta titolare di autorizzazione dall’attività commerciale e di concessione per l’esercizio in uno dei box in area cimiteriale messi a concorso con il bando di cui si tratta) la cui posizione verrebbe ad essere compromessa dall’annullamento degli atti impugnati in primo grado.
Successivamente, depositati le parti ulteriori scritti difensivi, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 20 novembre 2007 e trattenuta in decisione.
2.1. L’intervento ad opponendum è ammissibile, ancorché l’interveniente non potesse qualificarsi parte necessaria del giudizio di primo grado, che ha investito deliberazione di riordino e bando, prima ancora della formazione della graduatoria dei partecipanti alla procedura.
La rimozione degli atti impugnati è, infatti, idonea a produrre effetti nella sfera giuridica dell’opponente, che dalla loro adozione ha tratto vantaggio.
2.2. L’appello è, peraltro, infondato.
2.3. In primo luogo deve negarsi che rilevi autonomamente la forma semplificata della sentenza, quale vizio distinto dall’errore di giudizio in cui il giudice di primo grado è eventualmente incorso nel ritenere l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso.
L’effetto devolutivo dell’appello opera, infatti, nel senso di trasferire al giudice di appello la cognizione piena della questione, indipendentemente dalla forma semplificata o meno della sentenza impugnata.
2.4. Nel caso in esame, peraltro, deve essere confermata la declaratoria di inammissibilità/irricevibilità.
Assume rilievo la natura della lesione lamentata, consistente nell’accresciuto impatto concorrenziale derivante dal raddoppio delle postazioni concedibili e dalla decisione di rimettere in giuoco, attraverso il concorso, le concessioni già accordate, sia pure attribuendo loro la precedenza.
Con riferimento all’interesse dedotto in giudizio, la deliberazione di riordino del commercio sull’area cimiteriale è atto immediatamente lesivo, indipendentemente dalla emanazione del bando di concorso.
Conseguentemente è tardiva la sua impugnazione oltre il termine di decadenza decorrente dalla consegna del documento all’interessato, da parte del Comune.
Profili ulteriori di illegittimità, emersi da clausole del bando, avrebbero potuto dare luogo alla proposizione di motivi aggiunti, ma giammai rimettere in termine l’istante per la proposizione del ricorso principale avverso l’anzidetta deliberazione.
3. In conclusione, correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto irricevibile l’impugnazione della deliberazione in questione ed inammissibile quella del bando, contro cui non viene sollevata alcuna censura diretta, per vizi propri.
L’appello, pertanto, deve essere respinto, sulla base delle considerazioni che precedono, assorbita ogni ulteriore questione sollevata dall’appellante e dalla interveniente ad opponendum, nei confronti della quale devono essere interamente compensate le spese del giudizio.
Nulla, invece, è dovuto, per spese di questo grado del giudizio, in favore del Comune non costituito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) – definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe;
Compensa interamente le spese del giudizio nei riguardi della interveniente; nulla in favore del Comune non costituito;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 20 novembre 2007, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
(omissis)




