Fatto

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, ha respinto il ricorso proposto dagli attuali appellanti per ottenere l’annullamento:
1) dell’ordinanza n. 410 del 30 agosto 2001, con la quale il Dirigente del Servizio Edilizia Privata – Direzione Urbanistica del Comune di Firenze ordina ai ricorrenti, a loro cura e spese, la demolizione di due locali denominati “veranda” e “cucina rustica”, annessi al loro appartamento in Firenze, Via P. Toselli n. 66;
2) del parere espresso dalla Commissione Tecnica Interna in data 8 agosto 2001 con verbale n. 745, contrario all’applicazione di sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria; e
3) di ogni ulteriore provvedimento connesso e presupposto.
Avverso detta sentenza gli interessati hanno proposto l’appello in esame, con il quale contestano le ragioni sulle quali essa si fonda e ripropongono i motivi di censura già formulati in primo grado, chiedendo, in conclusione, che, previo suo annullamento, siano annullati i provvedimenti impugnati.
Il Comune appellato non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 5150 del 25 novembre 2003 la domanda di sospensione della sentenza appellata è stata accolta. Infine, dopo la sospensione del giudizio disposta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 25, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 e dell’art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, con la decisione n. 6046 del 16 settembre 2004, la causa è stata trattata all’udienza pubblica del 15 novembre 2005, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.

Diritto

L’appello è fondato.
Brevi cenni di fatto occorrono per la migliore intelligenza della causa.
I ricorrenti acquistavano il 17 maggio 1978 un villino unifamiliare, dotato sul lato posteriore di veranda coperta al piano terreno e di resede con un locale destinato a magazzino. Della presenza sia della veranda in muratura e coperta, sia del magazzino, si prende atto nel verbale di un sopralluogo eseguito il 30 novembre 1978 dai vigili urbani del Comune appellato a fini fiscali. Nello stesso verbale si riporta la dichiarazione dei proprietari, secondo la quale da ricerche in precedenza effettuate era emersa l’esistenza da lungo tempo dei predetti vani. Il verbale, sebbene inoltrato anche al reparto urbanistica – direzione edilizia privata del Comune, non dava luogo a provvedimenti sanzionatori edilizi.
In data 12 marzo 1999 i ricorrenti presentavano domanda di autorizzazione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art. 13 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, per opere eseguite anche nei locali suddetti (veranda e magazzino esterno, nel frattempo adibito a “cucina rustica”).
A richiesta del Comune, anche in relazione all’accertamento di cui al citato verbale, i ricorrenti producevano in data 17 dicembre 1999 e 9 maggio 2000 ampia documentazione dalla quale risultava che la presenza della veranda era certa a partire dal 1947, mentre quella del magazzino (o cucina rustica) dal 1954.
La sanatoria, però, veniva negata con comunicazione n. 67 del 15 dicembre 2000 (prot. n. 45337) “per le opere relative alle modifiche apportate al manufatto posto nel resede e alla veranda, in quanto realizzate su volumetrie per le quali non è stata dimostrata la legittimità urbanistica”.
A seguito di questo diniego gli interessati chiedevano, con istanza presentata il 31 gennaio 2001 (prot. n. 3278), che per veranda e cucina rustica, ritenuti illegittimi, fosse adottata una sanzione pecuniaria e non demolitoria, non emergendo alcun interesse pubblico alla riduzione in pristino del resede pertinenziale alla loro abitazione.
A sostegno della richiesta, i ricorrenti producevano il 10 gennaio 2002 una perizia giurata datata 8 gennaio 2002 volta a dimostrare la non eseguibilità della demolizione siccome intervento non conforme alla normativa antisismica e pericoloso per le costruzioni aderenti, che si troverebbero esposte a concreto rischio statico. Nello stesso giorno 10 gennaio 2002, tuttavia, veniva notificata ad uno di loro l’ordinanza ingiuntiva di demolizione n. 410 del 30 agosto 2001, oggetto d’impugnazione, adottata su conforme parere della Commissione Tecnica Interna (verbale n. 745 in data 8 agosto 2001), sulla considerazione che gli elementi acquisiti dall’ufficio “non sono sufficienti a dimostrare la legittimità urbanistica delle costruzioni in esame” e che “comunque non risulta agli atti alcuna perizia giurata atta a dimostrare l’indemolibilità dei beni”.
Così chiarita la fattispecie contenziosa, può passarsi all’esame del primo motivo di appello.
In proposito, occorre tenere presente che il giudice di primo grado, in considerazione dell’omessa impugnazione del sopra menzionato diniego di sanatoria n. 67 del 15 dicembre 2000, ha dichiarato inammissibile per tardività la prima censura formulata in quella sede, con la quale sono stati dedotti l’eccesso di potere per contraddittorietà tra l’ordinanza impugnata ed il comportamento fino allora tenuto dall’Amministrazione, nonché il difetto di motivazione in ordine al pubblico interesse perseguito con la disposta demolizione.
Gli appellanti si dolgono di tale pronuncia, rilevando che il provvedimento n. 67 del 2000, potendo ad esso seguire sviluppi diversi sotto il profilo sanzionatorio, non era affatto immediatamente lesivo del loro interesse alla conservazione dei manufatti, prevedendo la normativa vigente l’alternativa della sanzione pecuniaria.
L’assunto va condiviso. Esso trova conforto, infatti, nell’espressa previsione della sanzione pecuniaria da parte della normativa statale (capo I della L. 28 febbraio 1985 n. 47) e regionale (L.R. 14 ottobre 1999 n. 52, all’epoca vigente), sia pure in relazione a determinati abusi edilizi e nel caso di impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi.
Occorre, pertanto, valutare nel merito il motivo d’impugnativa erroneamente dichiarato inammissibile.
Al riguardo va rilevato che nel provvedimento oggetto del ricorso originario si dà atto che “le opere di cui alla sopraindicata richiesta” (domanda 31 gennaio 2001 di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria) “sono state realizzate in epoca remota, sicuramente prime del 1972, come si evince dalla istruttoria tecnica …”.
Con riferimento a siffatta ammissione, i ricorrenti sostengono che l’ingiunzione impugnata, per un verso, è in palese contrasto con il comportamento inerte tenuto dall’Amministrazione comunale sin dal 1978, sicuramente non dovuto a pura negligenza o ignoranza, essendo questa esclusa dal compimento di uno specifico atto idoneo a stimolare l’esercizio della potestà sanzionatoria, qual era il sopra riferito verbale 30 novembre 1978 dei Vigili Urbani).
Per altro verso, il provvedimento gravato appare illegittimo anche sotto il profilo della carenza di motivazione, in quanto se l’inerzia della pubblica Amministrazione si protrae troppo una simile misura sanzionatoria va congruamente giustificata, proprio per l’affidamento venutosi a creare nel privato, non potendo l’esercizio dei poteri conferiti dalle leggi a tutela della legalità e, in particolare, gli interventi repressivi in materia edilizia essere differiti arbitrariamente oltre un ragionevole lasso di tempo.
Il motivo di censura deve riconoscersi fondato.
Rappresenta, invero, orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, pur confermandosi che l’ingiunzione demolitoria, come atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell’opera senza titolo abilitativo (o in totale difformità da esso), è in linea di principio sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, si fa salva l’ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato. Ipotesi, in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che indichi, avuto riguardo anche all’entità ed alla tipologia dell’abuso, il pubblico interesse – evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità – idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (cfr. Cons. Stato, V, 25 giugno 2002 n. 3443; C.G.A.R.S. 23 aprile 2001 n. 183; Cons. Stato, V, 19 marzo 1999 n. 286; id., 11 febbraio 1999 n. 143; id., 14 ottobre 1998 n. 1483; id., 12 marzo 1996 n. 247; Cons. Stato sez. IV, 3 febbraio 1996 n. 95).
Nella specie, siffatto onere – da ritenersi rafforzato a fronte dell’espressa domanda di sanzione pecuniaria allo scopo di conservare i manufatti e dal rilevante arco di tempo trascorso (circa un trentennio, per ammissione dello stesso Comune) – non risulta assolto. Si adduce, infatti, a sostegno dell’atto impugnato la carenza di prova, da parte degli interessati, che le opere in questione fossero legittime e che le stesse non potessero essere abbattute.
Il primo motivo dell’originario ricorso, pertanto, va accolto.
Merita di essere condiviso, peraltro, anche il secondo motivo di censura, riproposto in questa sede d’appello, con il quale si contesta l’inversione logica che ha viziato il procedimento, dando luogo ad una determinazione, non fondata su di un preventivo e doveroso accertamento tecnico dell’ufficio sulla fattibilità dell’intervento di ripristino, ma erroneamente basata sul difetto di produzione, da parte dei ricorrenti, di controindicazioni alla demolizione.
È, invero, all’Amministrazione che incombe l’onere di accertare i presupposti prescritti dalla legge per l’esercizio dei poteri da questa conferitile, a prescindere dall’apporto che in sede di partecipazione al procedimento gli interessati possano dare.
Per le considerazioni fin qui esposte, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto anche il ricorso di primo grado, con annullamento degli atti e provvedimenti con esso impugnati.
Spese e competenze del presente grado di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza.

P.Q.M

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla i provvedimenti con esso impugnati.
Condanna il Comune di Firenze al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese e competenze di giudizio nella misura di € 6000,00 (seimila,00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 15 novembre 2005 con l’intervento dei Signori:

(omissis)