Consiglio di Stato, sez. V, 29 maggio 2006, n. 3270

Il principio, secondo cui l’ingiunzione demolitoria, come atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell’opera senza titolo abilitativo (o in totale difformità da esso), è in linea di principio sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, viene derogato nel caso in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, in relazione alla quale sussiste un onere di congrua motivazione che indichi, avuto riguardo anche all’entità ed alla tipologia dell’abuso, il pubblico interesse – evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità – idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.

si riporta dalle motivazioni della sentenza:
«[…] il provvedimento gravato appare illegittimo anche sotto il profilo della carenza di motivazione, in quanto se l’inerzia della pubblica Amministrazione si protrae troppo una simile misura sanzionatoria va congruamente giustificata, proprio per l’affidamento venutosi a creare nel privato, non potendo l’esercizio dei poteri conferiti dalle leggi a tutela della legalità e, in particolare, gli interventi repressivi in materia edilizia essere differiti arbitrariamente oltre un ragionevole lasso di tempo.
Il motivo di censura deve riconoscersi fondato.
Rappresenta, invero, orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, pur confermandosi che l’ingiunzione demolitoria, come atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell’opera senza titolo abilitativo (o in totale difformità da esso), è in linea di principio sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, si fa salva l’ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato. Ipotesi, in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che indichi, avuto riguardo anche all’entità ed alla tipologia dell’abuso, il pubblico interesse – evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità – idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (cfr. Cons. Stato, V, 25 giugno 2002 n. 3443; C.G.A.R.S. 23 aprile 2001 n. 183; Cons. Stato, V, 19 marzo 1999 n. 286; id., 11 febbraio 1999 n. 143; id., 14 ottobre 1998 n. 1483; id., 12 marzo 1996 n. 247;Cons. Stato sez. IV, 3 febbraio 1996 n. 95).
Nella specie, siffatto onere – da ritenersi rafforzato a fronte dell’espressa domanda di sanzione pecuniaria allo scopo di conservare i manufatti e dal rilevante arco di tempo trascorso (circa un trentennio, per ammissione dello stesso Comune) – non risulta assolto. Si adduce, infatti, a sostegno dell’atto impugnato la carenza di prova, da parte degli interessati, che le opere in questione fossero legittime e che le stesse non potessero essere abbattute».

Consiglio di Stato, sez. V, 29 maggio 2006, n. 3270