FATTO e DIRITTO
1. Le questioni poste dall’ odierno appellante con tre distinti ricorsi proposti avanti al TAR della Campania riguardavano:
– (ric. n. 2067/97) la sospensione di lavori edilizi inerenti al fabbricato di cui alla concessione edilizia n. 68/92, originariamente intestata alla madre del ricorrente e a lui successivamente volturata in data 16 ottobre 1995;
– (ric.n. 11578/97) la nota n. 10302 del 15/10/97 con cui il Sindaco del Comune di San Marzano sul Sarno aveva annullato la predetta concessione edilizia n. 68/92, nonché il verbale della CEC in data 4 ottobre 1997;
– (ric. n. 677/98) l’avviso pubblicato sulla G.U. della regione Campania n. 53 del 10 novembre 1997, recante notizia dell’approvazione del PRG di San Marzano sul Sarno; decreto del Presidente della Provincia di Salerno in data 8 ottobre 1997 recante approvazione del PRG suddetto; deliberazione n. 33 del 27 marzo 1997 con cui il Consiglio provinciale di Salerno aveva approvato il medesimo PRG; deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 24 maggio 1997; nota del Presidente della provincia di Salerno n. 785 del 3 giugno 1997; deliberazioni del Consiglio provinciale di Salerno n. 390/95 e n. 6/96 di proroga dell’incarico di commissario ad acta per la redazione del PRG di San Marzano sul Sarno; deliberazioni del Commissario ad acta n. 5 del 19 dicembre 1995, n.1 del 15 luglio 1996 e n. 2 del 12 agosto 1996.
2. Il Tribunale amministrativo adito, con la sentenza qui impugnata, riuniti i ricorsi, dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ric. n. 2067/97 avente ad oggetto l’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori edilizi inerenti a fabbricato di proprietà del ricorrente; rigettava il ricorso n. 11578/97 di annullamento della concessione edilizia n. 68/92 ed il ricorso n. 677/98 riguardante l’impugnazione del nuovo PRG di San Marzano sul Sarno e i provvedimenti inerenti all’approvazione di tale strumento urbanistico, ritenendo non fondate le censure riguardanti la mancata giustificazione del potere di autotutela; che il sig. Sparano non avesse dato prova dell’ultimazione dei lavori alla data di adozione del provvedimento di revoca della concessione, che la P.A. non avesse l’obbligo di motivare la diversa destinazione urbanistica impressa all’area de qua, fruendo di poteri discrezionali circa la riduzione delle zone da destinare ad attrezzature d’interesse pubblico nelle zone residenziali.
3. L’ appellante censura la sentenza per i seguenti motivi:
3.1. Error in procedendo ed in iudicando- Violazione e distorta applicazione di legge (l.n. 47/85; L.n. 241/90; L.n. 10/77; L.n. 1150/42, L.n. 17/82)- Difetto di motivazione- Violazione del principio del legittimo affidamento- Illogicità-Irrazionalità.
L’appellante contesta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui lavori non sarebbero iniziati nel 1992 (data di rilascio del titolo concessorio)bensì solo dopo il dissequestro penale e le favorevoli misure cautelari concesse al ricorrente.
Circa l’ultimazione dei suddetti lavori alla data dell’esercizio del potere di autotutela, trattandosi di edificio ad uso produttivo, si sostiene che fosse sufficiente il completamento del rustico e l’esecuzione della copertura (art. 31 L. n. 47/85).
Alla data del provvedimento di autotutela i lavori in questione avrebbero già raggiunto tale stadio.
3.2. Error in procedendo ed in iudicando- Violazione e distorta applicazione di legge (l.n. 47/85; L.n. 241/90;; L.n. 1150/42, L.n. 865/71; L.n. 17/82)- Difetto di motivazione- Violazione del principio del legittimo affidamento- Illogicità-Irrazionalità.
Sarebbe stato violato il principio del legittimo affidamento, in quanto il fabbricato era già stato pressoché ultimato quando l’Amministrazione si è determinata a revocare il titolo concessorio.
Tantopiù che le ordinanze comunali di sospensione dei lavori erano state sospese cautelarmene dal giudice amministrativo e, per l’effetto, i lavori erano proseguiti.
3.3. Error in procedendo ed in iudicando- Violazione e distorta applicazione di legge (l.n. 47/85; L.n. 241/90; L.n. 10/77; L.n. 1150/42, L.n. 865/71; L.n. 17/82)- Difetto di motivazione- Violazione del principio del legittimo affidamento- Illogicità-Irrazionalità.
L’esercizio del potere di autotutela da parte del Comune sarebbe stato fatto in modo inadeguato, limitandosi a fornire una motivazione per relationem rinviando al parere della CEC del 4 ottobre 1997, non adeguata a suffragare una così grave determinazione.
Inoltre, l’Amministrazione avrebbe valutato solo l’interesse pubblico al ripristino della legalità, senza tener conto delle ingenti somme spese dall’appellante per la realizzazione del fabbricato.
3.4. Error in procedendo ed in iudicando- Violazione e distorta applicazione di legge (l.n. 47/85; L.n. 241/90;L.n. 10/77; L.n. 1150/42, L.n. 865/71; L.n. 17/82)- Difetto di motivazione- Violazione del principio del legittimo affidamento- Illogicità-Irrazionalità.
L’adozione del PRG comunale, che per l’area di proprietà del ricorrente prevede in parte il vincolo a verde pubblico, non può avere incidenza sulla fattispecie de qua, in quanto l’atto di autotutela è anteriore all’adozione dello strumento urbanistico e l’istanza concessoria deve essere esaminata alla luce della normativa vigente alla data di presentazione della medesima.
Inoltre, non è ostativo il fatto che il fabbricato ricada all’interno del Comune di San Marzano in quanto l’art. 41 quinquies della legge urbanistica consente la realizzazione di fabbricati ad uso produttivo anche all’interno dei centri abitati, purchè nel rispetto degli indici all’uopo fissati ed il successivo art. 4 della L.n. 10/77, nel disciplinare gli indici per gli opifici, non distingue tra interno ed esterno del centro abitato, limitandosi a prescrivere che gli stessi non possono superare un decimo dell’area di proprietà.
3.5. Error in procedendo ed in iudicando- Violazione e distorta applicazione di legge (l.n. 47/85; L.n. 241/90;L.n. 10/77; L.n. 1150/42, L.n. 865/71; L.R.n. 17/82)- Difetto di motivazione- Violazione del principio del legittimo affidamento- Illogicità-Irrazionalità.
Ai sensi della L.R. n. 17/82, la nozione di centro abitato coinciderebbe con quella di centro edificato, di talchè il titolo concessorio de quo sarebbe legittimo perché il fabbricato è sito in un’area non ricompresa nel centro abitato definito secondo i parametri definiti dalla normativa regionale.
3.6. Error in procedendo ed in iudicando- Violazione e distorta applicazione di legge (l.n. 47/85; L.n. 241/90;L.n. 10/77; L.n. 1150/42, L.n. 865/71; L.R.n. 17/82)- Difetto di motivazione- Violazione del principio del legittimo affidamento- Illogicità-Irrazionalità.
Sarebbe illegittimo l’operato dell’Amministrazione che non ha motivato, nel nuovo PRG, la mutazione di destinazione urbanistica dell’area interessata destinandola a verde pubblico.
3.7. Vengono, quindi, riproposti i motivi di censura dedotti in I grado:
Violazione e falsa applicazione di legge (l.n. 47/85; L.n. 241/90; L.n. 10/77; L.n. 1150/42; L.R.n. 17/82)- Difetto di motivazione – Eccesso di potere – Sviamento-Carenza d’istruttoria- Illogicità manifesta- Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione ordinanza TAR Campania- Napoli, Sez. IV, n. 410 del 26/3/97.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di San Marzano sul Sarno, sostenendo con apposita memoria la legittimità del provvedimento di autotutela e la mancata contestazione, in I grado, di tutte la argomentazioni poste a base dello stesso.
In particolare, poi, ha rilevato che il fabbricato autorizzato era ricompreso nel perimetro del centro abitato di cui alla L.n. 765/67 e che all’epoca del rilascio del titolo concessorio (1992)il Comune non aveva ancora adottato l’atto dei perimetrazione di cui all’art.3 L.R. n. 17 del 1982, con la conseguenza che non era applicabile alla fattispecie il terzo comma di detta legge.
Essa, poi, non era applicabile retroattivamente né poteva incidere sulle perimetrazioni pregresse, adottate dal Comune prima del 1982.
Inoltre, al momento dell’adozione del provvedimento di autotutela il Comune non era provvisto di strumento urbanistico, né adottato né approvato e per i complessi produttivi troverebbe applicazione l’art.4, co.1, lett.a) della L.R. n. 17/82.
Infine, secondo il Comune resistente le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza di I grado non sarebbero state compiutamente contestate, il che non darebbe alcuna utilità all’appellante nell’ipotesi di accoglimento parziale del ricorso.
5. La difesa del sig. Sparano ha depositato memoria in vista dell’udienza di discussione del merito del ricorso, ad ulteriore illustrazione delle tesi proposte.
6. Il ricorso è stato inserito nei ruolo d’udienza del 3 luglio 2007 e trattenuto per la decisione.
7. L’appello è infondato e va respinto.
7.1. Invero, quanto alle prime due censure dedotte, va rilevato che le tesi esposte non trovano conforto nella documentazione in atti.
A fronte della concessione n. 68 rilasciata alla sig.ra Raffaella Cementano in data 13/11/92, cui è successivamente subentrato il figlio, sig. Pasquale Sparano, afferma il ricorrente che i lavori sarebbero iniziati il 15/12/1992.
Quanto fabbricato venne fatto oggetto di sequestro penale con decreto datato 26 maggio 1993 e successivamente restituito con decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera inferiore in data 9/12/96.
A seguito di ciò in data 23/01/97 il sig. Sparano comunicava la ripresa dei lavori edilizi.
Il Comune di San Marzano effettuava, a mezzo dei propri tecnici, un sopralluogo sul cantiere del medesimo, le cui conclusioni, redatte a mezzo di relazione tecnica del 24/3/97, affermavano che nell’immobile in questione non era stato effettuato alcun manufatto edilizio e che non risultava effettuato nemmeno lo scavo per la fondazione.
Dette conclusioni non sono state contestate da parte ricorrente, che non ha apportato documentazione di segno contrario.
Sulla base di tale relazione tecnica, nonché della ritenuta illegittimità della concessione rilasciata e dell’interesse pubblico attuale al suo annullamento la Commissione edilizia comunale in data 4 ottobre 1997 ha espresso parere favorevole all’annullamento della concessione e sulla scorta di tale parere l’Amministrazione comunale in data 15/10/97 ha proceduto, in autotutela, all’adozione dell’atto di annullamento della concessione.
Non sono rinvenibili in atti elementi idonei a comprovare l’avvenuta ultimazione delle opere nel periodo intercorrente fra la data del sopralluogo (24/3/97) e la data di adozione del provvedimento di annullamento, né risulta che la parte ricorrente abbia adempiuto agli oneri probatori al riguardo.
Le censure esaminate vanno, pertanto, respinte.
7.2.Con la terza censura, si deduce la erroneità della sentenza che ha ritenuto compatibile, nel caso di specie, una motivazione per relationem, ritenuta non sufficiente in presenza di un fabbricato ultimato.
La censura non ha pregio, anzitutto per quanto riguarda il riferimento alla ultimazione del fabbricato, per cui si rimanda alle considerazioni già svolte sub 7.1.
In secondo luogo, perché in presenza della situazione descritta e nella ritenuta illegittimità della concessione rilasciata, per le ragioni ben esposte nel parere della Commissione edilizia richiamato dal provvedimento annullatorio, la motivazione dello stesso appare congrua e sufficiente.
Invero, secondo consolidata giurisprudenza, l’annullamento d’ufficio di concessione edilizia non necessita di specifica motivazione sul pubblico interesse, specie se sia disposto in considerazione della natura permanente del contrasto con lo strumento urbanistico e soprattutto se interviene dopo un breve lasso di tempo dal rilascio dei titoli senza che l’edificazione sia stata ultimata (cfr. Cons. Stato, V Sez., n. 211/97; n. 1567/95 e n. 187/95).
(Nel caso de quo, l’intervallo temporale fra rilascio della concessione ed intervento di autotutela va letto tenendo della sospensione temporale operata dal provvedimento di sequestro dell’area).
7.3. Con la quarta censura si sostiene che non avrebbe alcuna rilevanza la destinazione a verde pubblico del terreno de quo operata dal nuovo P.R.G. atteso che l’atto di autotutela è precedente allo strumento urbanistico in questione. L’istanza concessoria avrebbe dovuto essere esaminata alla luce della normativa all’epoca vigente e non vi sarebbe stato ostacolo alla inclusione in centro urbano di edifici ad uso produttivo.
Con la quinta censura, poi, si sostiene la legittimità della concessione per coincidenza fra centro abitato e centro edificato.
Le censure non possono essere condivise. Non è contestato che il fabbricato costruendo fosse ricompreso nel perimetro del centro abitato di cui alla L. n. 765 del 1967 (art.17), perimetrato dal Comune con delibera del 1969 e successivamente, a fini estimativi, con delibera del 1975 ai sensi della L.n. 865/71.
È successivamente intervenuta la L.R. n. 17/82, recante norme transitorie per le attività urbanistico-edilizie nei Comuni della Regione, il cui art. 3 (Perimetrazione del centro abitato e del centro edificato) prevedeva:
“ Sia i Comuni sprovvisti di strumento urbanistico, sia i Comuni dotati di strumenti urbanistici, approvati prima dell’entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sono obbligati, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, qualora non vi abbiano già provveduto con deliberazioni debitamente approvate, a procedere alla perimetrazione di cui all’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765, ed all’art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865.
Ove decorra inutilmente tale termine, le Comunità montane e, per i Comuni non interamente compresi in esse, le Province provvedono alla perimetrazione, in via sostitutiva.
Ai fini della presente legge le perimetrazioni, di cui all’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765 e all’art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, coincidono in una unica perimetrazione che delimita, per ciascun centro o nucleo abitato, le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nella perimetrazione gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessati dal processo di urbanizzazione, con esclusione delle frazioni.
Tale perimetrazione è approvata, con le modalità che si rendessero necessarie per l’osservanza del disposto di cui al comma precedente, con deliberazione delle Comunità montane e, per i Comuni non interamente compresi in esse, le Province, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
Ove i predetti Enti non si pronuncino entro sessanta giorni dal ricevimento della delibera comunale, questa si intende approvata. “
Detta normativa regionale, superando la precedente distinzione fra perimetrazioni facenti capo a fonti legislative diverse (L.n. 765/67 e L.n. 865/71) che si ispirava a distinte finalità, ha previsto che entrambe le perimetrazioni dovessero fondersi in un unico atto, regolandole con criteri coincidenti.
Detti criteri, tuttavia, non potevano che valere per il futuro, per atti che avrebbero dovuto formarsi in applicazione della nuova disciplina, sicchè non avendo, all’epoca del rilascio della concessione, il Comune di San Marzano ancora adottato l’atto di perimetrazione unico di cui all’art.3 della L.R. n. 17/82, non poteva trovare applicazione il comma 3 di detta disposizione, né la legge poteva incidere su perimetrazioni pregresse, fatte salve dal comma 1 del medesimo art.3.
Appare, pertanto, corretto il provvedimento di autotutela a fronte del divieto di rilascio di concessioni edilizie per lotti ricadenti all’interno della perimetrazione del contro abitato, effettuata con la delibera n. 16/69 del Consiglio comunale, ricadendo l’immobile assentito nel centro abitato del Comune ed essendo il rilascio della concessione in contrasto con i divieti e i limiti previsti sia per gli immobili residenziali sia per quelli produttivi dall’art. 4 della L.R. n. 17/82.
7.4. Con la sesta censura si denuncia, poi, l’impugnata sentenza per non aver tenuto conto della mancata motivazione circa la mutata destinazione del terreno de quo nel nuovo PRG.
La censura, non sostenuta da idonee argomentazioni, non tiene in considerazione l’orientamento della giurisprudenza secondo cui il potere pianificatorio dell’Amministrazione riveste carattere di discrezionalità tale da non richiedere apposita motivazione, salvo che le modifiche apportate si riferiscano unicamente ad aree singole, rispetto alle quali è invece necessaria una specifica motivazione. Ma tale non è la fattispecie in esame, sicchè la censura va respinta.
8. Per le suesposte considerazioni, l’appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV- definitivamente pronunciando in ordine al ricorso indicato in epigrafe, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.






