Consiglio di Stato, sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 5601
Il Consiglio di Stato, nella sentenza in esame, precisa come lâannullamento dâufficio di una concessione edilizia, nellâesercizio del potere di autotutela della pubblica amministrazione, non necessiti di specifica motivazione sul pubblico interesse, specie se sia disposto in considerazione della natura permanente del contrasto con lo strumento urbanistico e soprattutto se intervenuto dopo un breve lasso di tempo dal rilascio dei titoli senza che lâedificazione sia stata ultimata (cfr. Cons. Stato, V Sez., n. 211/97; n. 1567/95 e n. 187/95)
Non sono mancate tuttavia pronuce in senso contrario ed in base alle quali è stato sostenuto che, ai fini dellâannullamento dâufficio di una concessione edilizia non sia sufficiente il puro e semplice ripristino della legalitĂ , occorrendo dar conto della sussistenza di interesse pubblico attuale e concreto che giustifichi il ricorso allâautotutela e della comparazione tra tale interesse e lâentitĂ del sacrificio imposto allâinteresse privato.
(Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, n. 6465/2006; sez. V n. 6554/2004)
Consiglio di Stato, sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 5601






