FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla dott.sa Di Mario per ottenere l’annullamento del diniego di ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato per l’anno 1999 presso la Corte di Appello di Roma.
A sostegno del decisum il Tribunale ha rilevato da un lato che il giudizio formulato dalla Commissione sugli elaborati della ricorrente è insindacabile in sede di legittimità; dall’altro che il giudizio stesso era stato congruamente motivato mediante l’apposizione del voto numerico in calce agli elaborati stessi.
La sentenza è qui impugnata dalla soccombente che ne chiede l’integrale riforma, deducendo tre motivi d’appello.
Si è costituita l’Amministrazione instando per il rigetto del gravame.
All’Udienza del 12 giugno 2007 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato e va pertanto respinto.
Con il primo motivo l’appellante deduce il travisamento e l’errore di fatto in cui è incorso il Tribunale allorchè ha erroneamente ritenuto che l’ordinanza cautelare, con la quale lo stesso T.A.R. aveva respinto la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato, fosse stata confermata in appello dal Consiglio di Stato.
Il mezzo va disatteso.
Effettivamente risulta dagli atti che l’ordinanza cautelare n. 10447 del 6.12.2000 – con la quale il Tribunale respinse la domanda incidentale proposta dalla ricorrente – non è stata impugnata: erra quindi il Tribunale stesso quando afferma che l’ordinanza stessa è stata confermata in appello dalla ordinanza della IV Sez. n. 4688 del 2000 (invece relativa ad altro ricorrente).
Di ciò dato atto, va però rilevato che tale riferimento improprio – riguardando vicende del giudizio cautelare ed essendo contenuto nella parte narrativa della sentenza impugnata – non riveste alcun rilievo nell’economia dell’iter logico motivazionale che sorregge la decisione, configurandosi quindi quale mero errore materiale rettificabile mediante l’idonea procedura.
Con il primo e secondo motivo d’appello l’appellante deduce che il criterio secondo cui nelle procedure idoneative il voto numerico esterna in forma esauriente il giudizio formulato dalla Commissione esaminatrice vale solo qualora tale voto sia accompagnato dalla apposizione di segni grafici (glosse, correzioni, sottolineature etc.) a margine degli elaborati.
Diversamente ragionando, come chiarito dalla giurisprudenza successiva a quella valorizzata dal TAR, il candidato non ha modo di comprendere in base a quali rilievi o considerazioni la Commissione si sia negativamente orientata nella valutazione.
Il mezzo non è fondato.
In primo luogo si ricorda che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Sezione, dal quale il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi, anche successivamente all’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, (ex multis, C.d.S., sez. IV, 29 ottobre 2001, n. 5635; 27 maggio 2002, n. 2926; 1° marzo 2003, n.1162).
È stato infatti precisato che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato.
Al riguardo deve segnalarsi che la Corte Costituzionale con la recente ordinanza n. 420 del 2005 ha ancora una volta dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, proprio con riferimento al sollevato dubbio circa l’obbligo della valutazione delle prove di un concorso a posti di pubblico impiego in modo diverso dall’attribuzione del punteggio numerico.
Non rilevante nella presente controversia è, ad avviso della Sezione, il diverso indirizzo espresso dalla decisione della VI Sezione di questo Consiglio di Stato, n. 2331 del 30 aprile 2003, alla quale l’appellante si richiama ripetutamente.
Invero in tale arresto, i giudici, dopo aver dato atto dei due diversi indirizzi giurisprudenziali esistenti in materia (l’uno soprattutto dei giudici di primo grado, propensi a ritenere insufficiente il solo voto numerico per comprendere le ragioni di una valutazione di insufficienza o di un giudizio negativo in ordine alle prove concorsuali o di esame; l’altro, dei giudici di appello, secondo cui invece il punteggio alfanumerico costituisce motivazione sintetica, ma sufficiente di una valutazione concorsuale o di esame), hanno effettivamente statuito che la sufficienza del punteggio alfanumerico, quale motivazione di una valutazione delle prove di esame o di concorso, va effettuata in concreto e cioè valutando se il voto numerico sia posto in connessione con altri elementi dai quali trarre la motivazione.
In tal senso, la VI Sezione ha osservato il voto numerico è in sostanza sufficiente ove sia accompagnato dai segni di correzione oppure ove sia stato attribuito sulla base di criteri di massima fissati dalla Commissione in maniera analitica e non anche quando tali criteri si risolvano in espressioni generiche.
Deve, tuttavia, rilevarsi che l’adesione a tale orientamento, come si ricava dall’attenta lettura della motivazione della decisione, è stata determinata dalla “peculiarità della procedura selettiva cui si riferisce la presente procedura selettiva, connotata dalla evidente necessità di far luogo al raffronto tra le posizioni dei diversi candidati cui va, quindi, assicurata, quanto meno in forma sintetica, l’esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione”.
Ciò porta ad escludere che l’orientamento contenuto nella predetta decisione abbia carattere generale (ed innovativo) almeno allo stato rispetto al persistere del contrario e prevalente avviso giurisprudenziale in materia.
A prescindere da ogni altra considerazione, dunque, l’orientamento evocato dall’appellante non può trovare applicazione nel caso di specie, che riguarda un esame di abilitazione e non già una procedura selettiva ed in cui manca quindi una valutazione comparativa dei candidati.
L’appello va quindi respinto.
Le spese di questo grado del giudizio possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.
Le spese di questo grado del giudizio sono compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:(omissis)






